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STUDI MILITARI
➢ lesione del rapporto di fiducia sul quale è fondato il rapporto di impie-
go/servizio del militare. Rapporto di fiducia che è sintetizzato nei doveri ine-
renti al giuramento prestato (art. 712 regolamento ). Infatti solo questa fatti-
(9)
specie individua nella fedeltà alla Repubblica e alle sue Istituzioni il fondamento
del rapporto di impiego/servizio. Tuttavia giova evidenziare che la mancata
prestazione del giuramento produce l’effetto della revoca della nomina nel
grado così come previsto dall’art. 853 del Codice.
Taluna giurisprudenza ha sottolineato che l’incisione definitiva del rappor-
to di fiducia si può perfezionare anche con il compimento di un solo fatto e su
ciò non influisce il successivo comportamento tenuto dal militare. In particola-
re, in una relazione biunivoca, l’amministrazione sarà chiamata a valutare il ren-
dimento e la condotta in servizio del militare ma ciò non costituirà un limite alla
valutazione della gravità assoluta dei fatti .
(10)
Specialmente a seguito di eventi particolarmente gravi, l’ordinamento ha
individuato una norma che consente all’amministrazione, ben prima dell’eserci-
zio dell’azione disciplinare, di valutare il grado di gravità della condotta tenuta
dal militare e degli eventi da esso causati. L’art. 917 prevede che
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l’Amministrazione possa, per fatti di notevole gravità, sospendere precauzional-
mente il militare in attesa di esercitare l’azione disciplinare di stato.
Questa prima valutazione discrezionale però dovrà essere obbligatoria-
mente perfezionata dall’amministrazione, pena la mancata qualificazione del
fatto come “notevolmente grave”.
Infatti recente giurisprudenza ha rilevato che quando i fatti non presenta-
no una gravità tale da giustificare di per sé l’adozione della massima sanzione
disciplinare, è la stessa Amministrazione a non assumere alcun provvedimento
di sospensione cautelare dal servizio .
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(9) Art. 712. Doveri attinenti al giuramento.
1. Con il giuramento di cui all’articolo 621, comma 6, del codice il militare di ogni grado
s’impegna solennemente a operare per l’assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze
armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con
senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche,
morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita.
2. L’assoluta fedeltà alle Istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.
(10) Cons. Stato, Sez. Quarta, Sent., (ud. 20 luglio 2017) 26-10-2017, n. 4942.
(11) Art. 917. Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare.
1. La sospensione precauzionale può essere disposta durante lo svolgimento del procedi-
mento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la
perdita del grado.
2. La sospensione precauzionale di cui al comma 1 può essere disposta in vista dell’esercizio
dell’azione disciplinare, ma la stessa è revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli
addebiti non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è stato comunicato il prov-
vedimento di sospensione.
(12) Cons. Stato, Sez. Quarta, Sent., (ud. 7 novembre 2019) 24-02-2020, n. 1359.
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