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IL CONCETTO DI GRAVITÀ NEL SISTEMA DISCIPLINARE
E quali sono le più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del ser-
vizio?
Esse sono indicate all’art. 732, comma 6 (sempre per comportamenti
tenuti dal personale dell’Arma dei Carabinieri) .
(5)
Al quarto livello di gravità troviamo il provvedimento sanzionatorio di
corpo della Consegna di rigore prevista dall’art. 1362 .
(6)
Essa si può applicare solo per le fattispecie previste all’art. 751 del regola-
mento.
Analizzando tutti gli aggettivi della norma si può desumere quanto segue:
➢ il termine “rilevante” è utilizzato in quattro fattispecie;
➢ il termine “grave” o “gravemente” è utilizzato in cinque fattispecie;
➢ il termine “abituale” è utilizzato in cinque fattispecie;
➢ l’indicazione di fattispecie tipiche in quarantuno casi. Buona parte delle
quali riferite a rapporti con la rappresentanza militare o con l’estraneità delle
Forze armate alle competizioni politiche (diciassette fattispecie).
(5) Art. 732. Contegno del militare.
6. Per il personale dell’Arma dei carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare:
a) la negligenza e il ritardo ingiustificato nell’assolvimento dei doveri connessi con le spe-
ciali attribuzioni che i militari dell’Arma dei carabinieri disimpegnano, in esecuzione di
ordini, a richiesta dell’autorità ovvero d’iniziativa;
b) ricorrere allo scritto anonimo;
c) fare uso smodato di sostanze alcooliche o, comunque, di sostanze stupefacenti;
d) non onorare i debiti o contrarli con persone moralmente o penalmente controindicate.
(6) Art. 1362. Consegna di rigore.
1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell’articolo 751
del regolamento.
2. Il proprio alloggio di cui all’articolo 1358, comma 5, può essere sia quello privato sia quel-
lo di servizio.
3. Il comandante di corpo può far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna
di rigore in apposito spazio nell’ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio
privato o di servizio.
4. Il superiore che ha inflitto la punizione può disporre che la consegna di rigore venga
scontata con le stesse modalità previste per la consegna, se lo richiedono particolari moti-
vi di servizio.
5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore hanno caratteristiche analoghe a quelle
degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio.
6. Il controllo dell’esecuzione della sanzione è affidato a superiori o pari grado del punito
ed è esercitato secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato.
7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti:
a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il
procedimento penale, ai sensi dell’articolo 260 c.p.m.p.;
b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato
un procedimento disciplinare.
8. Il provvedimento relativo alla punizione è subito comunicato verbalmente all’interessato
e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso è trascritto nella
documentazione personale.
9. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all’interessato.
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