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STUDI MILITARI



                  Nella decisione afferente l’adozione di provvedimenti disciplinari esiste un
             medesimo istituto? Certo una cosa è limitare o restringere la libertà di un essere
             umano, un’altra è sospendere o far cessare il rapporto di impiego di un militare.
             Le conseguenze sono notevolmente diverse, sia sotto il profilo delle limitazioni
             della  libertà  personale  sia  sugli  effetti  sul  rapporto  di  impiego.  Non  si  può
             indubbiamente affermare che un provvedimento espulsivo non produca gravi
             conseguenze  sull’esprimersi  delle  libertà  individuali  così  come  dell’autosuffi-
             cienza economica. L’art. 1355 del codice evidenzia che “le sanzioni disciplinari
             sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa”. La
             “gravità”  è  un  concetto  giuridico  indeterminato  cui  l’interprete  o  l’organo
             amministrativo possono, di volta in volta, dare una lettura fortemente discrezio-
             nale, attagliando la fattispecie all’intensità desiderata.
                  La questione è talmente sentita che la stessa amministrazione dell’Arma
             dei Carabinieri attraverso la circolare n. 276/148-2009 datata 1° febbraio 2019
             Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio perso-
             nale ufficiali con oggetto “Uso e possesso di sostanze stupefacenti, abuso di
             bevande alcooliche e gioco. Linee guida in materia di disciplina” per la prima
             volta si è data alcuni parametri di riferimento. In pratica l’amministrazione si è
             sentita in dovere di adottare un atto amministrativo generale al quale “le autorità
             gerarchiche,  nell’esercizio  della  propria  autonoma  discrezionalità  disciplinare,
             potranno  fare  riferimento  per  garantire  una  uniforme  interpretazione  delle
             norme per assicurare il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità
             dei provvedimenti adottati”. Dunque, una ricerca fattuale che indica in modo
             chiaro una diretta gradazione della gravità in relazione ai fatti all’attenzione del-
             l’interprete sussumibili alla circolare in parola. Se un primo approccio ermeneu-
             tico è stato abbracciato dall’amministrazione, ci dobbiamo chiedere se all’inter-
             no dell’ordinamento siano in vigore dei riferimenti materiali che ci possano indi-
             care una strada da percorrere che ci conduca alle diverse gradazioni di gravità.


             2.  Le sanzioni disciplinari
                  La sanzione più blanda è prevista all’art. 1359 il Richiamo.
                  Essa è costruita sulla falsa riga della violazioni colpose prevedendo la sanzione di:
                  ➢ lievi mancanze;
                  ➢ omissioni causate da negligenza.

                  Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
                  ➢ dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
                  ➢ dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
                  ➢ dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
                  ➢ dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

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