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STUDI MILITARI
Nella decisione afferente l’adozione di provvedimenti disciplinari esiste un
medesimo istituto? Certo una cosa è limitare o restringere la libertà di un essere
umano, un’altra è sospendere o far cessare il rapporto di impiego di un militare.
Le conseguenze sono notevolmente diverse, sia sotto il profilo delle limitazioni
della libertà personale sia sugli effetti sul rapporto di impiego. Non si può
indubbiamente affermare che un provvedimento espulsivo non produca gravi
conseguenze sull’esprimersi delle libertà individuali così come dell’autosuffi-
cienza economica. L’art. 1355 del codice evidenzia che “le sanzioni disciplinari
sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa”. La
“gravità” è un concetto giuridico indeterminato cui l’interprete o l’organo
amministrativo possono, di volta in volta, dare una lettura fortemente discrezio-
nale, attagliando la fattispecie all’intensità desiderata.
La questione è talmente sentita che la stessa amministrazione dell’Arma
dei Carabinieri attraverso la circolare n. 276/148-2009 datata 1° febbraio 2019
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio perso-
nale ufficiali con oggetto “Uso e possesso di sostanze stupefacenti, abuso di
bevande alcooliche e gioco. Linee guida in materia di disciplina” per la prima
volta si è data alcuni parametri di riferimento. In pratica l’amministrazione si è
sentita in dovere di adottare un atto amministrativo generale al quale “le autorità
gerarchiche, nell’esercizio della propria autonoma discrezionalità disciplinare,
potranno fare riferimento per garantire una uniforme interpretazione delle
norme per assicurare il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità
dei provvedimenti adottati”. Dunque, una ricerca fattuale che indica in modo
chiaro una diretta gradazione della gravità in relazione ai fatti all’attenzione del-
l’interprete sussumibili alla circolare in parola. Se un primo approccio ermeneu-
tico è stato abbracciato dall’amministrazione, ci dobbiamo chiedere se all’inter-
no dell’ordinamento siano in vigore dei riferimenti materiali che ci possano indi-
care una strada da percorrere che ci conduca alle diverse gradazioni di gravità.
2. Le sanzioni disciplinari
La sanzione più blanda è prevista all’art. 1359 il Richiamo.
Essa è costruita sulla falsa riga della violazioni colpose prevedendo la sanzione di:
➢ lievi mancanze;
➢ omissioni causate da negligenza.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
➢ dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
➢ dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
➢ dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
➢ dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
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