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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Quelle autorità amministrative avevano respinto quel reclamo in ragione
di una propria delibera del 2003, antecedente l’adesione della Croazia
all’Unione, con cui gli avevano negato asilo in ragione di comportamenti con-
trari all’articolo 1, sezione F della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei
rifugiati .
(7)
Lo avevano fatto perché quella convenzione prevede le condizioni per l’at-
tribuzione ad una persona dello status di rifugiato e stabilisce che non hanno
diritto a quello satus “persone che hanno commesso un crimine contro la pace,
un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità”. Avevano preteso basarsi
sulla convenzione di Ginevra e sulla delibera del 2003, che di essa aveva fatto
applicazione, per respingere il reclamo ricevuto ritenendo che la mera presenza
nel territorio olandese di una persona incolpata di crimini del genere sarebbe
stata idonea ad arrecare pregiudizio alle relazioni internazionali del loro Paese e
che fosse necessario impedire che essa potesse entrare in contatto con vittime
dei reati e dei comportamenti ad esse addebitati.
I giudici olandesi, nell’ordinanza con cui si sono rivolti alla Corte di giu-
stizia, avevano tenuto conto del fatto che la direttiva 2004/38, sulla libertà di
ingresso e di soggiorno dei cittadini di uno Stato e dei loro famigliari, prevede
che i diritti di una persona possano essere soggetti a limitazioni per motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza qualora il suo comportamento rappre-
senti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un
interesse fondamentale della società. Di conseguenza avevano sottolineato l’ec-
cezionale gravità di crimini quali quelli previsti dalla convezione di Ginevra e
avevano chiesto alla Corte se, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, di quella
direttiva, si dovesse presumere che un autore di reati di tal genere rappresentino
una minaccia per un interesse fondamentale della società per sua natura costan-
temente attuale.
Nelle osservazioni presentate nel corso della procedura davanti alla Corte
di giustizia i governi francese e del Regno Unito, dando deciso segno di voler
orientare la Corte a fare propria la posizione prospettata dai giudici del rinvio,
avevano sottolineato che misure quali quella oggetto del reclamo del cittadino
croato possono contribuire a garantire la protezione dei valori fondamentali
della società di uno Stato membro e dell’ordinamento giuridico internazionale
e a mantenere la coesione sociale, la fiducia del pubblico nei sistemi giudiziari e
di immigrazione e la credibilità dell’impegno degli Stati membri nella protezio-
ne dei valori fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 del TUE .
(8)
(7) Firmata a Ginevra il 28 giugno 1951 (completata dal Protocollo adottato a New York il 31
gennaio 1967).
(8) Cfr., il punto 44 della pronuncia della Corte.
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