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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  Quelle autorità amministrative avevano respinto quel reclamo in ragione
             di  una  propria  delibera  del  2003,  antecedente  l’adesione  della  Croazia
             all’Unione, con cui gli avevano negato asilo in ragione di comportamenti con-
             trari all’articolo 1, sezione F della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei
             rifugiati .
                    (7)
                  Lo avevano fatto perché quella convenzione prevede le condizioni per l’at-
             tribuzione ad una persona dello status di rifugiato e stabilisce che non hanno
             diritto a quello satus “persone che hanno commesso un crimine contro la pace,
             un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità”. Avevano preteso basarsi
             sulla convenzione di Ginevra e sulla delibera del 2003, che di essa aveva fatto
             applicazione, per respingere il reclamo ricevuto ritenendo che la mera presenza
             nel territorio olandese di una persona incolpata di crimini del genere sarebbe
             stata idonea ad arrecare pregiudizio alle relazioni internazionali del loro Paese e
             che fosse necessario impedire che essa potesse entrare in contatto con vittime
             dei reati e dei comportamenti ad esse addebitati.
                  I giudici olandesi, nell’ordinanza con cui si sono rivolti alla Corte di giu-
             stizia, avevano tenuto conto del fatto che la direttiva 2004/38, sulla libertà di
             ingresso e di soggiorno dei cittadini di uno Stato e dei loro famigliari, prevede
             che i diritti di una persona possano essere soggetti a limitazioni per motivi di
             ordine pubblico o di pubblica sicurezza qualora il suo comportamento rappre-
             senti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un
             interesse fondamentale della società. Di conseguenza avevano sottolineato l’ec-
             cezionale gravità di crimini quali quelli previsti dalla convezione di Ginevra e
             avevano chiesto alla Corte se, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, di quella
             direttiva, si dovesse presumere che un autore di reati di tal genere rappresentino
             una minaccia per un interesse fondamentale della società per sua natura costan-
             temente attuale.
                  Nelle osservazioni presentate nel corso della procedura davanti alla Corte
             di giustizia i governi francese e del Regno Unito, dando deciso segno di voler
             orientare la Corte a fare propria la posizione prospettata dai giudici del rinvio,
             avevano sottolineato che misure quali quella oggetto del reclamo del cittadino
             croato possono contribuire a garantire la protezione dei valori fondamentali
             della società di uno Stato membro e dell’ordinamento giuridico internazionale
             e a mantenere la coesione sociale, la fiducia del pubblico nei sistemi giudiziari e
             di immigrazione e la credibilità dell’impegno degli Stati membri nella protezio-
             ne dei valori fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 del TUE .
                                                                      (8)
             (7)  Firmata a Ginevra il 28 giugno 1951 (completata dal Protocollo adottato a New York il 31
                  gennaio 1967).
             (8)  Cfr., il punto 44 della pronuncia della Corte.

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