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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  2.Nella causa Lopes Da Silva Jorge la Corte di giustizia, su richiesta di giu-
             dici francesi, doveva pronunciarsi sulla interpretazione della decisione quadro
             sul mandato di arresto europeo che contiene una “clausola di esecuzione facol-
             tativa”, secondo cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di uno Stato membro
             dell’Unione può rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo (…) se
             (questo mandato) le è stato conferito da un altro Stato membro “ai fini dell’ese-
             cuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora
             la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino
             o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di
             sicurezza conformemente al suo diritto interno” .
                                                           (1)
                  La Francia aveva adeguato il proprio ordinamento giuridico a quella deci-
             sione quadro optando per l’esercizio di detta facoltà ma limitandone l’applica-
             zione al caso in cui la persona ricercata fosse cittadina di quel Paese.
                  Nelle conclusioni che avevo presentato in quel caso  avevo sostenuto che
                                                                   (2)
             l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento, stabilita dalla decisione
             quadro, deve conciliarsi con “l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali sanciti
             dal diritto dell’Unione” ricomprendenti il diritto di ogni persona destinataria di
             una pena al rispetto della propria dignità includente la sua esigenza a vedere
             tutelato  il  suo  reinserimento  sociale  una  volta  completata  la  sua  punizione
             anche alla luce della sua vita famigliare, diritto alla cui soddisfazione è funzio-
             nale la clausola facoltativa. Ed avevo aggiunto che, se la funzione della clausola
             facoltativa è questa, non può ritenersi che il legislatore dell’Unione abbia per-
             messo a uno Stato membro, che abbia optato per farne uso, di applicarla solo a
             beneficio di persone in possesso della sua cittadinanza ritenere il contrario equi-
             varrebbe  a  considerare  che  la  clausola  in  questione  contenga  per  uno  Stato
             destinatario di un mandato di esecuzione non una, ma due facoltà:
                  ➢ una prima di non darvi esecuzione conforme ai principi fondamentali
             dell’Unione;
                  ➢ una seconda di escludere che ne possano beneficiare persone non in pos-
             sesso della sua cittadinanza contraria ad essi.

                  3. Con riferimento al problema insorgente nel caso Lopes Da Silva, una
             sua soluzione in linea con quanto indicato si imponeva, innanzitutto, perché la
             persona ricercata era sposata con una cittadina francese, risiedeva con lei in


             (1)  Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27novembre 2008 relativa all’applicazio-
                  ne del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene deten-
                  tive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione euro-
                  pea, in GUCE, legge 190 del 5 dicembre 2008, pagg. 27 ss.
             (2)  Conclusioni  presentate  dall’Avvocato  Generale  Paolo  Mengozzi  il  20  marzo  2012,
                  ECLI:EU:C:2012:151, punto 28.

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