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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
2.Nella causa Lopes Da Silva Jorge la Corte di giustizia, su richiesta di giu-
dici francesi, doveva pronunciarsi sulla interpretazione della decisione quadro
sul mandato di arresto europeo che contiene una “clausola di esecuzione facol-
tativa”, secondo cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di uno Stato membro
dell’Unione può rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo (…) se
(questo mandato) le è stato conferito da un altro Stato membro “ai fini dell’ese-
cuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora
la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino
o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di
sicurezza conformemente al suo diritto interno” .
(1)
La Francia aveva adeguato il proprio ordinamento giuridico a quella deci-
sione quadro optando per l’esercizio di detta facoltà ma limitandone l’applica-
zione al caso in cui la persona ricercata fosse cittadina di quel Paese.
Nelle conclusioni che avevo presentato in quel caso avevo sostenuto che
(2)
l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento, stabilita dalla decisione
quadro, deve conciliarsi con “l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali sanciti
dal diritto dell’Unione” ricomprendenti il diritto di ogni persona destinataria di
una pena al rispetto della propria dignità includente la sua esigenza a vedere
tutelato il suo reinserimento sociale una volta completata la sua punizione
anche alla luce della sua vita famigliare, diritto alla cui soddisfazione è funzio-
nale la clausola facoltativa. Ed avevo aggiunto che, se la funzione della clausola
facoltativa è questa, non può ritenersi che il legislatore dell’Unione abbia per-
messo a uno Stato membro, che abbia optato per farne uso, di applicarla solo a
beneficio di persone in possesso della sua cittadinanza ritenere il contrario equi-
varrebbe a considerare che la clausola in questione contenga per uno Stato
destinatario di un mandato di esecuzione non una, ma due facoltà:
➢ una prima di non darvi esecuzione conforme ai principi fondamentali
dell’Unione;
➢ una seconda di escludere che ne possano beneficiare persone non in pos-
sesso della sua cittadinanza contraria ad essi.
3. Con riferimento al problema insorgente nel caso Lopes Da Silva, una
sua soluzione in linea con quanto indicato si imponeva, innanzitutto, perché la
persona ricercata era sposata con una cittadina francese, risiedeva con lei in
(1) Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27novembre 2008 relativa all’applicazio-
ne del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene deten-
tive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione euro-
pea, in GUCE, legge 190 del 5 dicembre 2008, pagg. 27 ss.
(2) Conclusioni presentate dall’Avvocato Generale Paolo Mengozzi il 20 marzo 2012,
ECLI:EU:C:2012:151, punto 28.
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