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CORTE DI GIUSTIZIA UE, RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA E PROVVEDIMENTI
                       A TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO E DELLA SICUREZZA PUBBLICA



               Francia da tempo, aveva con lei dei figli che frequentavano le scuole francesi e
               aveva interesse a riprendere la sua vita in quel Paese. Poi, si imponeva perché
               quella persona aveva cittadinanza portoghese e non si poteva ritenere che la
               Francia nell’adattare il proprio ordinamento alla decisione quadro avesse potuto
               derogare al principio di non discriminazione sulla base della cittadinanza degli
               Stati membri e a un diritto di un singolo, tanto fondamentale quanto quello al
               rispetto della propria dignità.
                     Di  conseguenza  ho  suggerito  alla  Corte  di  giustizia  di  interpretare  la
               disposizione  della  decisione  quadro,  sottoposta  alla  sua  considerazione,  nel
               senso che uno Stato, optante per una applicazione della facoltà in questione,
               debba esercitare quella opzione tanto nei confronti dei propri cittadini quanto
               nei confronti di cittadini di altri Stati membri che risiedano nel proprio terri-
               torio.
                     Solo in via subordinata avevo suggerito alla Corte di interpretarlo a quel
               modo sulla base di un’applicazione del divieto di ogni discriminazione effettua-
               ta in base alla nazionalità stabilito dall’articolo 18 del TFUE.
                     La  Corte  di  giustizia,  considerandola  la  più  semplice,  ha  optato  per  la
               seconda interpretazione (3)(4) . Mostrandosi però non insensibile a quanto soste-
               nuto dal suo Avvocato generale, ha ripreso quanto aveva già statuito nella sen-
               tenza Pupino per fare applicazione in materia del principio dell’interpretazione
               conforme:  ha  affermato  che  l’interpretazione  da  lei  accolta  deve  intervenire
               anche in un caso in cui possa apparire contra legem   .
                                                               (5) (6)

                     4. Il rilievo che la Corte non ha direttamente attribuito alla tutela della
               dignità delle persone nel caso Lopes Da Silva glielo ha invece dato nella pro-
               nuncia pregiudiziale del 2 maggio 2018 resa su rinvio da parte di giudici olan-
               desi e belgi nelle cause congiunte K. e H.F.
                     Nel primo caso, alla cui considerazione mi limito, la Corte doveva espri-
               mersi sulla legittimità di un rigetto, il 3 ottobre 2014, da parte di autorità ammi-
               nistrative olandesi di un reclamo contro la dichiarazione di indesiderabilità di un
               cittadino croato soggiornante in Olanda, posta in essere dopo l’adesione della
               Croazia alla Comunità.

               (3)   Corte di giustizia, 5 settembre 2012, C-42/11, Lopes Da Silva Jorge, ECLI:UE:C-2012:517.
               (4)   Cfr., Corte di giustizia, 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino, ECLI:EU:C:2005:386.
               (5)   Con tono molto direttivo la Corte ha ribadito che tale principio “esige che i giudici si ado-
                     perino al meglio (…) prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed appli-
                     cando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena
                     efficacia della decisione quadro di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo
                     scopo” da essa perseguito.
               (6)   Punto 56 di detta sentenza Pupino.

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