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CORTE DI GIUSTIZIA UE, RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA E PROVVEDIMENTI
                       A TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO E DELLA SICUREZZA PUBBLICA



                     5. Per rispondere ai giudici del rinvio la Corte di giustizia doveva, in via
               preliminare, accertare la legittimità del provvedimento di non riconoscimento
               nel 2003, da parte delle autorità amministrative olandesi, di un diritto all’asilo
               del  ricorrente  nel  procedimento  principale,  all’epoca  cittadino  di  uno  Stato
               terzo. Ciò perchè l’accertamento di una sua eventuale illegittimità avrebbe fatto
               cadere l’accettabilità della causa giustificativa della dichiarazione di indesidera-
               bilità, avvenuta il 3 ottobre 2014, e, di conseguenza, della negazione del diritto
               di quella persona, nel frattempo divenuta cittadina di uno Stato membro, a pro-
               seguire il suo soggiorno in Olanda. La Corte si è espressa sul punto convalidan-
               do quanto le autorità amministrative olandesi avevano deciso nel 2003. Ha sot-
               tolineato  che  “i  crimini  e  le  azioni  di  cui  all’articolo  1,  sezione  F,  della
               Convenzione di Ginevra o all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95
               costituiscono una grave minaccia a valori fondamentali, quali il principio del
               rispetto della dignità umana e dei diritti umani, su cui, come sancito dall’articolo
               2 del TUE, l’Unione si fonda, e una grave minaccia alla pace, che l’Unione ha
               come scopo di promuovere, a norma dell’articolo 3 del TUE”. In ragione di ciò
               è potuta passare a rispondere al quesito con cui, in sostanza, i giudici olandesi
               le domandavano in che misura potesse considerarsi rilevante il fatto che dai
               comportamenti indicati, intervenuti tra il 1992 e 1994, fosse trascorso un lasso
               di tempo considerevole.

                     6.  I  giudici  olandesi  avevano  domandato  quanto  hanno  domandato  e  i
               governi francese e del Regno Unito avevano assunto la posizione indicata evi-
               dentemente consci che nel caso si ponesse un problema analogo a quello postosi
               alla Corte di giustizia nella procedura Kadì. Per rispondere ad essi si trattava di
               stabilire, come era stato fatto in quella procedura, se nel caso si dovesse assicu-
               rare prevalenza all’interesse pubblico alla punizione di crimini juris gentium ricom-
               prendendo la loro imprescrittibilità o a diritti individuali strettamente collegati al
               Principio  del  rispetto  della  dignità  delle  persone  tutelati  dall’ordinamento
               dell’Unione. Per farlo la Corte non ha potuto dimenticarsi del rilievo dato a quel
               principio per stabilire la legittimità della delibera adottata dalle autorità olandesi
               nel 2003. Considerato, così, di averlo applicato ad effetti negativi per la persona
               in questione, ha ritenuto di doverlo applicare, per la stessa persona, anche ad
               effetti positivi. Ne ha desunto che una dichiarazione di non gradimento e di
               negazione del diritto di soggiorno a un cittadino di uno Stato membro non può
               avvenire sulla base di un non riconoscimento ad esso dello statuto di rifugiato
               intervenuta in passato per gravi crimini a esso contestati quando non aveva la
               cittadinanza dell’Unione, ma deve avvenire nel quadro di una valutazione globa-
               le che tenga anche conto del tempo trascorso, della presunta commissione di tali


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