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CORTE DI GIUSTIZIA UE, RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA E PROVVEDIMENTI
A TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO E DELLA SICUREZZA PUBBLICA
5. Per rispondere ai giudici del rinvio la Corte di giustizia doveva, in via
preliminare, accertare la legittimità del provvedimento di non riconoscimento
nel 2003, da parte delle autorità amministrative olandesi, di un diritto all’asilo
del ricorrente nel procedimento principale, all’epoca cittadino di uno Stato
terzo. Ciò perchè l’accertamento di una sua eventuale illegittimità avrebbe fatto
cadere l’accettabilità della causa giustificativa della dichiarazione di indesidera-
bilità, avvenuta il 3 ottobre 2014, e, di conseguenza, della negazione del diritto
di quella persona, nel frattempo divenuta cittadina di uno Stato membro, a pro-
seguire il suo soggiorno in Olanda. La Corte si è espressa sul punto convalidan-
do quanto le autorità amministrative olandesi avevano deciso nel 2003. Ha sot-
tolineato che “i crimini e le azioni di cui all’articolo 1, sezione F, della
Convenzione di Ginevra o all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95
costituiscono una grave minaccia a valori fondamentali, quali il principio del
rispetto della dignità umana e dei diritti umani, su cui, come sancito dall’articolo
2 del TUE, l’Unione si fonda, e una grave minaccia alla pace, che l’Unione ha
come scopo di promuovere, a norma dell’articolo 3 del TUE”. In ragione di ciò
è potuta passare a rispondere al quesito con cui, in sostanza, i giudici olandesi
le domandavano in che misura potesse considerarsi rilevante il fatto che dai
comportamenti indicati, intervenuti tra il 1992 e 1994, fosse trascorso un lasso
di tempo considerevole.
6. I giudici olandesi avevano domandato quanto hanno domandato e i
governi francese e del Regno Unito avevano assunto la posizione indicata evi-
dentemente consci che nel caso si ponesse un problema analogo a quello postosi
alla Corte di giustizia nella procedura Kadì. Per rispondere ad essi si trattava di
stabilire, come era stato fatto in quella procedura, se nel caso si dovesse assicu-
rare prevalenza all’interesse pubblico alla punizione di crimini juris gentium ricom-
prendendo la loro imprescrittibilità o a diritti individuali strettamente collegati al
Principio del rispetto della dignità delle persone tutelati dall’ordinamento
dell’Unione. Per farlo la Corte non ha potuto dimenticarsi del rilievo dato a quel
principio per stabilire la legittimità della delibera adottata dalle autorità olandesi
nel 2003. Considerato, così, di averlo applicato ad effetti negativi per la persona
in questione, ha ritenuto di doverlo applicare, per la stessa persona, anche ad
effetti positivi. Ne ha desunto che una dichiarazione di non gradimento e di
negazione del diritto di soggiorno a un cittadino di uno Stato membro non può
avvenire sulla base di un non riconoscimento ad esso dello statuto di rifugiato
intervenuta in passato per gravi crimini a esso contestati quando non aveva la
cittadinanza dell’Unione, ma deve avvenire nel quadro di una valutazione globa-
le che tenga anche conto del tempo trascorso, della presunta commissione di tali
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