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STUDI MILITARI





                                                 Il concetto di gravità nel

                                                 sistema disciplinare
                                                                                  (**)
                       Tenente Colonnello
                       Michelangelo Ciliberti (*)


                     Il concetto giuridico di “gravità” pervade il sistema disciplinare e ne influenza gli esiti
               e le scelte procedurali apparendo dai contorni indeterminati e ampiamente discrezionali.
               L’articolo si pone l’obiettivo di smentirne l’assunto guidando l’interprete alla sussunzione
               del fatto al diritto nonché alla scelta delle forme procedurali, di corpo o di stato, e provve-
               dimentali più appropriate. 

                     The legal concept of  “seriousness” permeates the disciplinary system, influencing its outcomes and
               procedural choices, but it appears to have undetermined contours and to be widely discretionary. This article
               aims to disprove this assumption by guiding the interpreter to subsume the facts in the law, as well as to
               choose the most appropriate Carabinieri or State procedures and measures.
                                                !

               SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Le sanzioni disciplinari. - 3. La gravità sotto il profilo soggettivo e
                         oggettivo. - 4. Conclusioni.                                             STUDI MILITARI


               1.  Introduzione
                     Il Codice penale all’art. 133 “Gravità del reato” indica al giudice i termini
               entro i quali egli debba determinare la pena nell’ambito di limiti edittali minimi
               e massimi. Tale norma costituisce una guida, un faro di natura materiale per la
               commisurazione della pena  ai soggetti chiamati ad esercitare la giurisdizione.
                                          (1)
               (*)   Insegnante aggiunto di Cattedra di Diritto Militare presso la Scuola Ufficiali Carabinieri.
               (**)  Articolo sottoposto a referaggio anonimo.
               (1)   C.p. art. 133. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.
                     Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener
                     conto della gravità del reato, desunta:
                     ➢ dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra
                       modalità dell’azione;
                     ➢ dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
                     ➢ dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

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