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STUDI MILITARI



                  Il regolamento nel Libro IV, Titolo VIII, Capo II, definisce le “norme di
             comportamento e di servizio”. In particolare le norme di comportamento sono
             indicate dall’art. 732 all’art. 738, mentre le norme di servizio sono indicate dal-
             l’art. 739 all’art. 749.
                  Appare evidente all’interprete che l’art. 1360 preveda violazioni “di norme
             della disciplina”, mentre il regolamento indichi “norme di comportamento”.
                  In pratica, se il legislatore non avesse voluto considerare i due termini
             come sinonimi, la norma avrebbe avuto il duplice effetto della parziale ineffica-
             cia dell’art. 1360 in tema di violazione di norme della disciplina (non essendo
             direttamente previste dalla legge) o la contemporanea inutilità delle norme di
             comportamento, non trovando esse un corrispettivo legale che ne presuppon-
             gano la prescrittività.
                  Onde evitare illogici e scriteriati dubbi interpretativi si consiglia, sin da
             ora, di introdurre al più presto una modifica normativa che renda, in un senso
             o nell’altro, uniforme la previsione del codice con quella del regolamento.
                  Al terzo livello di gravità troviamo il provvedimento sanzionatorio previ-
             sto dall’art. 1361, Consegna.
                  Esso prevede che sia comminata nel caso in cui il soggetto perfezioni:
                  ➢ la  violazione  dei  doveri  diversi  da  quelli  previsti  dall’articolo  751  del
             regolamento;
                  ➢ la recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero;
                  ➢ le più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.
                  Perché è più grave? Perché nel caso di recidiva a mancanze sanzionate con
             il  Rimprovero  la  sanzione  che  dovrà  essere  comminata  sarà  quella  della
             Consegna.
                  Seconda considerazione, frutto della lettura della norma, è l’indicazione
             della violazione di doveri.
                  Quali sono i doveri?
                  Essi sono indicati nel regolamento Libro IV, Titolo VIII, Capo I, Doveri
             dei militari. In particolare i doveri sono indicati dall’art. 712 all’art. 731 e all’art.
             732,  comma  5   là  dove  si  evidenzia  che  per  il  personale  dell’Arma  dei
                            (4)
             Carabinieri talune condotte costituiscono fonti di “ulteriori doveri”.

             (4)   Art. 732. Contegno del militare.
                  Il personale dell’Arma dei carabinieri deve improntare il proprio contegno, oltre che alle
                  norme previste dai precedenti commi, ai seguenti ulteriori doveri:
                  a) mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa;
                  b) servare i doveri del suo stato, anche nel contrarre relazioni o amicizie;
                  c) salvaguardare nell’ambito del reparto la serenità e la buona armonia, anche nell’interesse
                    del servizio;
                  d) mantenere un perfetto e costante buon accordo con gli altri militari;
                  e) usare modi cortesi con qualsiasi cittadino.

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