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STUDI MILITARI
Il regolamento nel Libro IV, Titolo VIII, Capo II, definisce le “norme di
comportamento e di servizio”. In particolare le norme di comportamento sono
indicate dall’art. 732 all’art. 738, mentre le norme di servizio sono indicate dal-
l’art. 739 all’art. 749.
Appare evidente all’interprete che l’art. 1360 preveda violazioni “di norme
della disciplina”, mentre il regolamento indichi “norme di comportamento”.
In pratica, se il legislatore non avesse voluto considerare i due termini
come sinonimi, la norma avrebbe avuto il duplice effetto della parziale ineffica-
cia dell’art. 1360 in tema di violazione di norme della disciplina (non essendo
direttamente previste dalla legge) o la contemporanea inutilità delle norme di
comportamento, non trovando esse un corrispettivo legale che ne presuppon-
gano la prescrittività.
Onde evitare illogici e scriteriati dubbi interpretativi si consiglia, sin da
ora, di introdurre al più presto una modifica normativa che renda, in un senso
o nell’altro, uniforme la previsione del codice con quella del regolamento.
Al terzo livello di gravità troviamo il provvedimento sanzionatorio previ-
sto dall’art. 1361, Consegna.
Esso prevede che sia comminata nel caso in cui il soggetto perfezioni:
➢ la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall’articolo 751 del
regolamento;
➢ la recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero;
➢ le più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.
Perché è più grave? Perché nel caso di recidiva a mancanze sanzionate con
il Rimprovero la sanzione che dovrà essere comminata sarà quella della
Consegna.
Seconda considerazione, frutto della lettura della norma, è l’indicazione
della violazione di doveri.
Quali sono i doveri?
Essi sono indicati nel regolamento Libro IV, Titolo VIII, Capo I, Doveri
dei militari. In particolare i doveri sono indicati dall’art. 712 all’art. 731 e all’art.
732, comma 5 là dove si evidenzia che per il personale dell’Arma dei
(4)
Carabinieri talune condotte costituiscono fonti di “ulteriori doveri”.
(4) Art. 732. Contegno del militare.
Il personale dell’Arma dei carabinieri deve improntare il proprio contegno, oltre che alle
norme previste dai precedenti commi, ai seguenti ulteriori doveri:
a) mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa;
b) servare i doveri del suo stato, anche nel contrarre relazioni o amicizie;
c) salvaguardare nell’ambito del reparto la serenità e la buona armonia, anche nell’interesse
del servizio;
d) mantenere un perfetto e costante buon accordo con gli altri militari;
e) usare modi cortesi con qualsiasi cittadino.
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