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IL CONCETTO DI GRAVITÀ NEL SISTEMA DISCIPLINARE



                     Quanto sopra è il precipitato dalle definizioni che l’ordinamento giuridico
               affida al concetto di negligenza, imperizia, imprudenza. Partitamente :
                                                                                  (2)
                     ➢ “l’imprudenza è il difetto di diligenza con riferimento a una condotta atti-
               va che non si doveva intraprendere ovvero che si doveva intraprendere con
               modalità diverse da quelle effettivamente utilizzate;
                     ➢ negligenza,  nell’accezione  semantica  ristretta  della  disposizione  di  cui
               all’art. 43, comma 1, al. 3, è l’assenza di cura e attenzione, di solerzia, con rife-
               rimento a una condotta che doveva essere realizzata, e che non si è realizzata;
                     ➢ imperizia è non tanto l’ignoranza intellettuale o l’incapacità pratico/ope-
               rativa in quanto tali, bensì la speciale causa dell’imprudenza o della negligenza
               che  sono  riscontrabili  nell’esercizio  di  attività  professionali  che  richiedono
               conoscenze causali o attitudini fisio/psichiche specialistiche”.
                     In pratica, nel concetto di “mancanza” vi rientrano le fattispecie di impru-
               denza e di imperizia, mentre negli eventi omissivi il legislatore introduce giusta-
               mente l’istituto della negligenza.
                     Ragionando per apagogia, qualora l’evento rientrante nella fattispecie cui
               all’art. 1359 non fosse di natura colposa, significherebbe che esso sia di natura
               intenzionale e se così fosse, in base ai parametri cui all’art. 1355, dovrebbe tro-
               vare una sanzione di livello superiore proprio per via dell’elemento psicologico
               con cui si sono sviluppati i fatti o commessi gli eventi.
                     A  un  grado  di  gravità  leggermente  superiore  troviamo  l’art.  1360,
               Rimprovero .
                           (3)
                     Esso è definito come una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le
               lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle
               mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo.
                     Da ciò si desume che:
                     ➢ è una sanzione più grave del richiamo per via della indicazione della
               recidiva;
                     ➢ può essere comminata solo per lievi trasgressioni a norme della discipli-
               na e del servizio.
                     Ora dobbiamo chiederci, quali sono le norme della disciplina e del servi-
               zio?


               (2)   C.p. commentato, art. 43 - Elemento psicologico del reato Wolters Kluwer Italia Srl.
               (3)   Art. 1360. Rimprovero.
                     1. Il rimprovero è una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle
                       norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere
                       inflitto il richiamo.
                     2. Il rimprovero è inflitto dalle autorità di cui all’articolo 1396.
                     3. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all’interes-
                       sato ed è trascritto nella documentazione personale.

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