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IL CONCETTO DI GRAVITÀ NEL SISTEMA DISCIPLINARE
Quanto sopra è il precipitato dalle definizioni che l’ordinamento giuridico
affida al concetto di negligenza, imperizia, imprudenza. Partitamente :
(2)
➢ “l’imprudenza è il difetto di diligenza con riferimento a una condotta atti-
va che non si doveva intraprendere ovvero che si doveva intraprendere con
modalità diverse da quelle effettivamente utilizzate;
➢ negligenza, nell’accezione semantica ristretta della disposizione di cui
all’art. 43, comma 1, al. 3, è l’assenza di cura e attenzione, di solerzia, con rife-
rimento a una condotta che doveva essere realizzata, e che non si è realizzata;
➢ imperizia è non tanto l’ignoranza intellettuale o l’incapacità pratico/ope-
rativa in quanto tali, bensì la speciale causa dell’imprudenza o della negligenza
che sono riscontrabili nell’esercizio di attività professionali che richiedono
conoscenze causali o attitudini fisio/psichiche specialistiche”.
In pratica, nel concetto di “mancanza” vi rientrano le fattispecie di impru-
denza e di imperizia, mentre negli eventi omissivi il legislatore introduce giusta-
mente l’istituto della negligenza.
Ragionando per apagogia, qualora l’evento rientrante nella fattispecie cui
all’art. 1359 non fosse di natura colposa, significherebbe che esso sia di natura
intenzionale e se così fosse, in base ai parametri cui all’art. 1355, dovrebbe tro-
vare una sanzione di livello superiore proprio per via dell’elemento psicologico
con cui si sono sviluppati i fatti o commessi gli eventi.
A un grado di gravità leggermente superiore troviamo l’art. 1360,
Rimprovero .
(3)
Esso è definito come una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le
lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle
mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo.
Da ciò si desume che:
➢ è una sanzione più grave del richiamo per via della indicazione della
recidiva;
➢ può essere comminata solo per lievi trasgressioni a norme della discipli-
na e del servizio.
Ora dobbiamo chiederci, quali sono le norme della disciplina e del servi-
zio?
(2) C.p. commentato, art. 43 - Elemento psicologico del reato Wolters Kluwer Italia Srl.
(3) Art. 1360. Rimprovero.
1. Il rimprovero è una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle
norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere
inflitto il richiamo.
2. Il rimprovero è inflitto dalle autorità di cui all’articolo 1396.
3. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all’interes-
sato ed è trascritto nella documentazione personale.
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