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STUDI MILITARI
Da ciò si deduce che molti casi sanzionabili con la consegna di rigore non
sono altro che ipotesi aggravate di violazioni di doveri o norme del servizio o
della disciplina. Giova evidenziare che le ipotesi contemplate trovano dallo stes-
so legislatore la specificazione dell’articolo del regolamento del quale rappre-
sentano l’ipotesi aggravata. Le ultime e più gravi sanzioni sono quelle contem-
plate nel codice all’art. 1357, Sanzioni di stato .
(7)
La legge nulla dispone circa le fattispecie cui astrattamente ricondurre uno
dei provvedimenti incidenti sullo stato giuridico del militare.
Nello stesso art. 751, comma 4, del regolamento però è riportata la
seguente affermazione “Quando lo stesso comportamento può dar luogo all’ir-
rogazione di una sanzione disciplinare di stato, si procede in base a quanto sta-
bilito dal Libro IV del Codice, Titolo VIII, Capo IV, Sezione II”.
Da ciò si evince che solo nei casi previsti dall’art. 751 la cui gravità sia tal-
mente ampia da rendere inefficace la massima sanzione di corpo si possa appli-
care la sanzione della sospensione disciplinare o della perdita del grado.
È d’uopo evidenziare che l’art. 751 non prevede tra le sue fattispecie ipo-
tesi contemplate nelle seguenti disposizioni del regolamento:
➢ art. 724, Osservanza di doveri ulteriori;
➢ art. 728, Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione;
➢ art. 731, Saluto militare;
➢ art. 736, Presentazione e visite all’atto dell’assunzione di comando o incarico;
➢ art. 737, Qualifiche militari apposte al nome;
➢ art. 738, Sottoscrizioni e spese collettive;
➢ art. 739, Lingua da usare in servizio;
➢ art. 742, Licenze e permessi;
➢ art. 743, Rientro immediato al reparto;
➢ art. 747, Dipendenza dei militari in particolari condizioni;
➢ art. 748, Comunicazioni dei militari;
➢ art. 749, Decesso di un militare.
Questa assenza evidenzia in modo chiaro che il massimo provvedimento adot-
tabile, per le violazioni là sussunte, non possa, al primo suo verificarsi, essere superiore
a quello della Consegna. Solo nel caso di reiterazione della mancanza, una volta com-
minato al militare il massimo edittale della Consegna, dovendosi applicare l’art. 1350,
si potrà adottare il provvedimento di maggiore gravità della Consegna di rigore.
(7) Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall’impiego per un periodo da uno a dodici mesi;
b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;
c) cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadem-
pienza ai doveri del militare;
d) la perdita del grado per rimozione.
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