Page 171 - Rassegna 2021-1
P. 171

INTELLIGENCE ECONOMICA
                 FONDAMENTI COSTITUZIONALI PER UNA NUOVA FASE DI SVILUPPO DEL PAESE



                     La Costituzione così interpretata dalla Giurisprudenza e dalla dottrina for-
               nisce delle buone basi alla legittimazione dell’intelligence economica essendo essa
               il mezzo attraverso il quale lo Stato migliora l’ambiente economico ovvero il
               benessere e la sicurezza dei cittadini dando loro a disposizione un apparato di
               sostegno dello sviluppo e dell’imprenditorialità. Ciò significa che un corpo di
               norme che istituzionalizzasse l’intelligence economica potrebbe trarre la sua piena
               legittimità dalla Carta costituzionale.
                     Lo Stato, o meglio il Legislatore, non farebbe altro che dar applicazione
               alle  previsioni  costituzionali  secondo  le  quali  esso  deve  fare  il  possibile  per
               favorire lo sviluppo materiale e spirituale della società. In soccorso a tale inter-
               pretazione viene infine anche l’art. 3 Cost. che alla Repubblica ascrive il compi-
               to di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
               fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
               persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
               politica,  economica  e  sociale  del  Paese  senza  dimenticare  che  la  Repubblica
               stessa ex art. 2 Cost. ha l’obbligo di adempiere ai doveri inderogabili di solida-
               rietà politica, economica e sociale. Adempiere ai doveri inderogabili di solida-
               rietà economica, eliminare le barriere di sviluppo economico che impediscano
               la piena realizzazione sociale del Paese sono tutti quanti compiti che possono,
               e devono, essere attuati con un approccio legislativo confacente al periodo sto-
               rico in cui viviamo.
                     Ma sono nello specifico gli articoli 41, 42 e 43 che fissano il ruolo dello
               Stato in economia. In essi la Costituzione riconosce l’importanza del mercato,
               ma non lo considera sufficiente per il conseguimento dei superiori fini di utilità
               sociale e quindi giustifica ampiamente l’intervento pubblico in economia. La
               Carta approva il ricorso a politiche economiche attive e approva l’interventi-
               smo. Ciò in passato ha incluso misure protezionistiche, discriminazioni fiscali,
               svalutazioni competitive e premi all’industria nazionale, tutte azioni oggi proi-
               bite dai Trattati dell’Unione europea. Nei confronti di questi ultimi il ruolo pub-
               blico  in  economia  è  però  legittimato  dal  fatto  che  anch’essi,  come  la
               Costituzione italiana, considerano il mercato un’istituzione fondamentale per
               l’economia e la democrazia e ritengono necessario un intervento statale corret-
               tivo ed integrativo. Per l’Unione europea infatti il concetto di concorrenza, dife-
               so nei Trattati di Maastricht e Amsterdam (che fondano la cosiddetta costitu-
               zione economica europea), non è affatto sinonimo di liberismo .
                                                                             (12)
                     Se lo Stato italiano quindi non deve temere critiche d’interventismo basate
               sulla legalità interna allo stesso modo non dovrà preoccuparsi di pressioni deri-
               vanti da altri soggetti internazionali, anche esterni all’Ue.

               (12)  MAGLIULO, 1999.

                                                                                        169
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176