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INTELLIGENCE ECONOMICA
FONDAMENTI COSTITUZIONALI PER UNA NUOVA FASE DI SVILUPPO DEL PAESE
La Costituzione così interpretata dalla Giurisprudenza e dalla dottrina for-
nisce delle buone basi alla legittimazione dell’intelligence economica essendo essa
il mezzo attraverso il quale lo Stato migliora l’ambiente economico ovvero il
benessere e la sicurezza dei cittadini dando loro a disposizione un apparato di
sostegno dello sviluppo e dell’imprenditorialità. Ciò significa che un corpo di
norme che istituzionalizzasse l’intelligence economica potrebbe trarre la sua piena
legittimità dalla Carta costituzionale.
Lo Stato, o meglio il Legislatore, non farebbe altro che dar applicazione
alle previsioni costituzionali secondo le quali esso deve fare il possibile per
favorire lo sviluppo materiale e spirituale della società. In soccorso a tale inter-
pretazione viene infine anche l’art. 3 Cost. che alla Repubblica ascrive il compi-
to di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese senza dimenticare che la Repubblica
stessa ex art. 2 Cost. ha l’obbligo di adempiere ai doveri inderogabili di solida-
rietà politica, economica e sociale. Adempiere ai doveri inderogabili di solida-
rietà economica, eliminare le barriere di sviluppo economico che impediscano
la piena realizzazione sociale del Paese sono tutti quanti compiti che possono,
e devono, essere attuati con un approccio legislativo confacente al periodo sto-
rico in cui viviamo.
Ma sono nello specifico gli articoli 41, 42 e 43 che fissano il ruolo dello
Stato in economia. In essi la Costituzione riconosce l’importanza del mercato,
ma non lo considera sufficiente per il conseguimento dei superiori fini di utilità
sociale e quindi giustifica ampiamente l’intervento pubblico in economia. La
Carta approva il ricorso a politiche economiche attive e approva l’interventi-
smo. Ciò in passato ha incluso misure protezionistiche, discriminazioni fiscali,
svalutazioni competitive e premi all’industria nazionale, tutte azioni oggi proi-
bite dai Trattati dell’Unione europea. Nei confronti di questi ultimi il ruolo pub-
blico in economia è però legittimato dal fatto che anch’essi, come la
Costituzione italiana, considerano il mercato un’istituzione fondamentale per
l’economia e la democrazia e ritengono necessario un intervento statale corret-
tivo ed integrativo. Per l’Unione europea infatti il concetto di concorrenza, dife-
so nei Trattati di Maastricht e Amsterdam (che fondano la cosiddetta costitu-
zione economica europea), non è affatto sinonimo di liberismo .
(12)
Se lo Stato italiano quindi non deve temere critiche d’interventismo basate
sulla legalità interna allo stesso modo non dovrà preoccuparsi di pressioni deri-
vanti da altri soggetti internazionali, anche esterni all’Ue.
(12) MAGLIULO, 1999.
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