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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Pur nelle sue manchevolezze, venute alla luce soprattutto con il cambia-
mento degli equilibri planetari degli anni Novanta, la Carta ha rappresentato un
efficiente compromesso. La Legge Fondamentale ha saputo porsi come stru-
mento di stabilità per lo sviluppo del Paese e per la sua crescita economica.
Il primo articolo della Costituzione afferma che l’Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro: tale impostazione è frutto della proposta in
sede costituente portata innanzi dall’On. Fanfani che permise di rifiutare la for-
mulazione del cosiddetto principio lavoristico proposta dall’On. Togliatti il
quale avrebbe preferito la formulazione secondo cui l’Italia è una Repubblica
democratica fondata sui lavoratori. Fanfani, nell’illustrare la sua proposta, esclu-
se che il concetto potesse essere inteso in senso limitato, cioè nella sola sfera
materiale. Egli lo identificava con il diritto-dovere di ogni persona ad essere
quello che ciascuno può, in proporzione dei talenti naturali.
Per interpretazione della Giurisprudenza il principio lavoristico è un prin-
cipio supremo, motivo per cui esso non può essere sovvertito o modificato nel
suo contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre
leggi costituzionali.
A tale presupposto si deve aggiungere l’interpretazione della dottrina che
vede nel “fondata sul lavoro” racchiuso il concetto del progresso materiale e
spirituale della società in cui qualsiasi tipo di lavoro, comunque svolto, sia esso
subordinato, autonomo, imprenditoriale, privato o pubblico .
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Constatato che il lavoro inteso in senso ampio è alla base della nostra
Repubblica non possiamo tralasciare i significati derivanti dall’interpretazione
del successivo art. 4 Cost. secondo cui la Repubblica riconosce a tutti i cittadini
il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, seconde le proprie possibilità e la pro-
pria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spi-
rituale della società. Ebbene il diritto al lavoro, secondo la Giurisprudenza,
costituisce il presupposto per l’esercizio di ogni altro diritto costituzionalmente
garantito, nonché il fondamento stesso dell’intero ordinamento costituzionale.
Esso non solo è un diritto inviolabile ma, anche un diritto sociale ovvero uno
dei quei diritti che pretende una prestazione positiva da parte dello Stato. I pub-
blici poteri sono chiamati ad intervenire nell’economia per favorire le condizio-
ni di pieno impiego nell’interesse generale ed hanno il divieto di porre limiti
discriminatori a tale libertà. Al tempo stesso hanno l’obbligo di indirizzare ogni
attività alla creazione di condizioni economiche, sociali e giuridiche che consen-
tano l’impiego di tutti i cittadini idonei al lavoro .
(11)
(10) MISCIONE, 2001.
(11) BALDASSARRE, 1989.
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