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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  Pur nelle sue manchevolezze, venute alla luce soprattutto con il cambia-
             mento degli equilibri planetari degli anni Novanta, la Carta ha rappresentato un
             efficiente compromesso. La Legge Fondamentale ha saputo porsi come stru-
             mento di stabilità per lo sviluppo del Paese e per la sua crescita economica.
                  Il primo articolo della Costituzione afferma che l’Italia è una Repubblica
             democratica, fondata sul lavoro: tale impostazione è frutto della proposta in
             sede costituente portata innanzi dall’On. Fanfani che permise di rifiutare la for-
             mulazione  del  cosiddetto  principio  lavoristico  proposta  dall’On.  Togliatti  il
             quale avrebbe preferito la formulazione secondo cui l’Italia è una Repubblica
             democratica fondata sui lavoratori. Fanfani, nell’illustrare la sua proposta, esclu-
             se che il concetto potesse essere inteso in senso limitato, cioè nella sola sfera
             materiale. Egli lo identificava con il diritto-dovere di ogni persona ad essere
             quello che ciascuno può, in proporzione dei talenti naturali.
                  Per interpretazione della Giurisprudenza il principio lavoristico è un prin-
             cipio supremo, motivo per cui esso non può essere sovvertito o modificato nel
             suo contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre
             leggi costituzionali.
                  A tale presupposto si deve aggiungere l’interpretazione della dottrina che
             vede nel “fondata sul lavoro” racchiuso il concetto del progresso materiale e
             spirituale della società in cui qualsiasi tipo di lavoro, comunque svolto, sia esso
             subordinato, autonomo, imprenditoriale, privato o pubblico .
                                                                      (10)
                  Constatato che il lavoro inteso in senso ampio è alla base della nostra
             Repubblica non possiamo tralasciare i significati derivanti dall’interpretazione
             del successivo art. 4 Cost. secondo cui la Repubblica riconosce a tutti i cittadini
             il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
             Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, seconde le proprie possibilità e la pro-
             pria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spi-
             rituale  della  società.  Ebbene  il  diritto  al  lavoro,  secondo  la  Giurisprudenza,
             costituisce il presupposto per l’esercizio di ogni altro diritto costituzionalmente
             garantito, nonché il fondamento stesso dell’intero ordinamento costituzionale.
             Esso non solo è un diritto inviolabile ma, anche un diritto sociale ovvero uno
             dei quei diritti che pretende una prestazione positiva da parte dello Stato. I pub-
             blici poteri sono chiamati ad intervenire nell’economia per favorire le condizio-
             ni di pieno impiego nell’interesse generale ed hanno il divieto di porre limiti
             discriminatori a tale libertà. Al tempo stesso hanno l’obbligo di indirizzare ogni
             attività alla creazione di condizioni economiche, sociali e giuridiche che consen-
             tano l’impiego di tutti i cittadini idonei al lavoro .
                                                           (11)

             (10)  MISCIONE, 2001.
             (11)  BALDASSARRE, 1989.

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