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VISIONI E PROPOSTE SULLA RIFORMA DELL’INTERVENTO PENALE
IN MATERIA DI ILLECITI AGROALIMENTARI
azioni e misure di salvaguardia dell’intero patrimonio di valori riconducibile
all’identità nazionale. Non si può negare come la possibilità di creare una pre-
cisa forma di collegamento con la provenienza italiana di specifiche e rinomate
categorie di prodotti, abbia suscitato l’interesse di marchi più o meno notori
sul mercato, ad avvalersi del carattere evocativo presso i consumatori in termi-
ni di ricchezza di risorse naturali, di valori culturali e di luoghi distintivi tanto
da richiedere uno specifico ambito di tutela. D’altra parte, nella dinamica este-
sa degli scambi le qualità essenziali degli alimenti non risultano più misurabili
soltanto attraverso una serie di parametri oggettivi affidati all’analisi chimico-
fisica ma sono integrati da fattori evocativi ed immateriali dipendenti dall’im-
magine del territorio, idonea, a sua volta, ad essere valorizzata come autonomo
elemento di marketing .
(26)
Appare, allora, evidente la necessità di delineare, fin dalla riformulazione
della rubrica, un autonomo quadro sanzionatorio per ipotesi di frode che atten-
tano al bene giuridico del patrimonio agro-alimentare attraverso condotte ben
più estese di quelle riconducibili agli attuali articoli 515 e 516 c.p.
Preso atto che la frode in materia di alimenti incide soprattutto su caratte-
ristiche essenziali di composizione e provenienza geografica, risultando del
tutto marginale la contraffazione di segni di distinzione che accompagnano il
prodotto, l’esigenza avvertita è quella prevedere che, oltre alle ipotesi di conse-
gna diretta di una cosa mobile diversa per origine, quantità o qualità da quella
pattuita secondo lo schema del così detto fenomeno frodatorio corto, siano
prese in considerazione le condotte di coloro che, in qualsiasi fase della filiera,
«nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermedia-
zione», si rendano responsabili della immissione in commercio di alimenti,
comprese acque o bevande, che presentino qualità diverse da quelle dichiarate
o pattuite.
D’altra parte, il registrato aumento delle frodi realizzate attraverso una
falsa evocazione della provenienza geografica di alimenti dotati di particolare
valore reputazionale conduce alla proposta di una ulteriore fattispecie di
Commercio di alimenti con segni mendaci di cui all’art. 517-septies la cui pecu-
liarità, rispetto alla ipotesi dell’attuale art. 517 c.p. - dedicata alla vendita dei pro-
dotti industriali con segni mendaci - esprime la specificità del settore alimentare,
in cui l’impiego di segni distintivi che siano falsi o ingannevoli, non coinvolge i
marchi apposti sui prodotti ma gli alimenti veri e propri, consumandosi la frode
sulle effettive qualità possedute dall’alimento acquistato.
(26) Cfr., ex multis, a R. SAIJA, P. FABBIO, a cura di, La qualità e le qualità dei prodotti alimentari, tra
regole e mercato, Padova, 2020, 191.
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