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VISIONI E PROPOSTE SULLA RIFORMA DELL’INTERVENTO PENALE
                                  IN MATERIA DI ILLECITI AGROALIMENTARI



               azioni  e  misure  di  salvaguardia  dell’intero  patrimonio  di  valori  riconducibile
               all’identità nazionale. Non si può negare come la possibilità di creare una pre-
               cisa forma di collegamento con la provenienza italiana di specifiche e rinomate
               categorie di prodotti, abbia suscitato l’interesse di marchi più o meno notori
               sul mercato, ad avvalersi del carattere evocativo presso i consumatori in termi-
               ni di ricchezza di risorse naturali, di valori culturali e di luoghi distintivi tanto
               da richiedere uno specifico ambito di tutela. D’altra parte, nella dinamica este-
               sa degli scambi le qualità essenziali degli alimenti non risultano più misurabili
               soltanto attraverso una serie di parametri oggettivi affidati all’analisi chimico-
               fisica ma sono integrati da fattori evocativi ed immateriali dipendenti dall’im-
               magine del territorio, idonea, a sua volta, ad essere valorizzata come autonomo
               elemento di marketing .
                                    (26)
                     Appare, allora, evidente la necessità di delineare, fin dalla riformulazione
               della rubrica, un autonomo quadro sanzionatorio per ipotesi di frode che atten-
               tano al bene giuridico del patrimonio agro-alimentare attraverso condotte ben
               più estese di quelle riconducibili agli attuali articoli 515 e 516 c.p.
                     Preso atto che la frode in materia di alimenti incide soprattutto su caratte-
               ristiche  essenziali  di  composizione  e  provenienza  geografica,  risultando  del
               tutto marginale la contraffazione di segni di distinzione che accompagnano il
               prodotto, l’esigenza avvertita è quella prevedere che, oltre alle ipotesi di conse-
               gna diretta di una cosa mobile diversa per origine, quantità o qualità da quella
               pattuita secondo lo schema del così detto fenomeno frodatorio corto, siano
               prese in considerazione le condotte di coloro che, in qualsiasi fase della filiera,
               «nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermedia-
               zione»,  si  rendano  responsabili  della  immissione  in  commercio  di  alimenti,
               comprese acque o bevande, che presentino qualità diverse da quelle dichiarate
               o pattuite.
                     D’altra  parte,  il  registrato  aumento  delle  frodi  realizzate  attraverso  una
               falsa evocazione della provenienza geografica di alimenti dotati di particolare
               valore  reputazionale  conduce  alla  proposta  di  una  ulteriore  fattispecie  di
               Commercio di alimenti con segni mendaci di cui all’art. 517-septies la cui pecu-
               liarità, rispetto alla ipotesi dell’attuale art. 517 c.p. - dedicata alla vendita dei pro-
               dotti industriali con segni mendaci - esprime la specificità del settore alimentare,
               in cui l’impiego di segni distintivi che siano falsi o ingannevoli, non coinvolge i
               marchi apposti sui prodotti ma gli alimenti veri e propri, consumandosi la frode
               sulle effettive qualità possedute dall’alimento acquistato.

               (26)  Cfr., ex multis, a R. SAIJA, P. FABBIO, a cura di, La qualità e le qualità dei prodotti alimentari, tra
                     regole e mercato, Padova, 2020, 191.

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