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VISIONI E PROPOSTE SULLA RIFORMA DELL’INTERVENTO PENALE
IN MATERIA DI ILLECITI AGROALIMENTARI
5. La centralità delle frodi alimentari nel rinnovato contesto economico-sociale
La riforma si concentra, inoltre, sulla revisione del quadro sanzionatorio
nel settore delle frodi alimentari, nell’ambito di rapporti economico-sociali
influenzati dall’apertura dei mercati, dall’introduzione di importanti novità in
materia di comunicazioni oltre che dalla facile accessibilità a ritrovati tecnologi-
ci. L’impatto di questi fenomeni di impronta spesso criminale, rivela l’incapacità
dei tradizionali rimedi di promuovere meccanismi di regolazione e di controllo
del mercato . L’interesse delle imprese ad operare nell’economia di mercato,
(22)
anche sulla base delle condizioni di favore derivanti dalle disuguaglianze strut-
turali dei singoli Paesi ha, in particolare, alimentato la diffusione di prassi lon-
tane dagli usi leali, assicurando una posizione di vantaggio all’operatore che
apponga l’ambìto marchio made in Italy, particolarmente apprezzato all’estero,
su prodotti alimentari di provenienza non nazionale, acquistati a basso costo, di
minore appetibilità commerciale .
(23)
Invero, le condotte incriminate dai vigenti articoli 515, 516 e 517 del codi-
ce penale si incentrano su vicende minime quanto ad offensività e a dimensione
degli scambi: da ciò la necessità di estendere la risposta punitiva a frodi massive
di obiettiva e rilevante gravità, compiute in contesti organizzati, che fanno leva
sulla lunghezza e sulla complessità delle filiere e sulla disintermediazione delle
fasi di produzione svolte in aree geografiche anche molto distanti.
In linea generale, si intende introdurre disposizioni dirette ad affrontare in
modo adeguato i diversi fenomeni criminali che rientrano nell’ampia area delle
frodi nel commercio di alimenti, sia sotto il profilo sanzionatorio (con la possi-
bilità di utilizzare più incisivi strumenti di indagine e di fare ricorso a misure
cautelari personali o reali in caso di rischio immediato di prosecuzione delle
attività criminali), sia sotto il profilo dell’estensione della sfera repressiva, a
principio di specialità secondo cui, se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da
una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.
In materia di alimenti vale, invece, la regola della esclusiva applicazione della sanzione penale
anche quando i fatti siano puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali
in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. La disposizione,
per quanto orientata ad assicurare che siano immessi in commercio alimenti e bevande nel
rispetto delle norme in materia di igiene e sanità pubblica ai sensi della citata legge sanitaria n.
283/1962, non sembra aver garantito una tutela effettiva ai reati agroalimentari. Sì che la scelta
operata va nella direzione di rivedere il terzo comma dell’articolo 9 della legge citata per deli-
mitare la soglia della esclusiva rilevanza penale a quelle condotte che comportano l’insorgere di
un pericolo per la salute pubblica, lasciando nel campo dell’illecito amministrativo le condotte
di natura precauzionale, che neppure riguardano alimenti nocivi o inadatti al consumo umano.
(22) In argomento, ex multis, A. NATALINI, Tutela processual-penale delle frodi alimentari, in Frodi agroa-
limentari: profili giuridici e prospettive di tutela, a cura dello stesso A., Milano, 2018.
(23) Cfr., V. RUBINO, I limiti alla tutela del «Made in» fra integrazione europea e ordinamenti nazionali,
Torino, 2017.
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