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VISIONI E PROPOSTE SULLA RIFORMA DELL’INTERVENTO PENALE
                                  IN MATERIA DI ILLECITI AGROALIMENTARI



                     Per maggior chiarezza e sistematicità la riforma propone di superare l’at-
               tuale divisione, nel Titolo VI del Libro II del codice penale, tra delitti di comune
               pericolo mediante violenza (Capo I) e delitti di comune pericolo mediante frode
               (Capo II) attraverso la distinzione tra delitti di comune pericolo contro l’inco-
               lumità pubblica e delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicu-
               rezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali.
                     L’opera di razionalizzazione è realizzata anche nella direzione di una più
               precisa distinzione tra ipotesi dolose di pericolo per la salute pubblica e ipotesi
               contravvenzionali  dovute  alla  nocività  dell’alimento,  unificando  le  fattispecie
               degli attuali artt. 440, 442 e 444 c.p. che dovrebbero trovare applicazione nei
               casi in cui il giudice abbia accertato un effettivo pericolo per la salute non cir-
               coscritto a singoli cittadini ma in grado di coinvolgere una collettività indeter-
               minata. Il pericolo riguarda, infatti, la possibilità concreta che più di una perso-
               na subisca un pregiudizio alla salute, così differenziandosi dall’ipotesi contrav-
               venzionale integrata dalla mera irregolarità tecnica o amministrativa di condotte
               poste in essere in violazione di disposizioni date dalle autorità competenti e
               dirette ad assicurare il rispetto del principio di precauzione.
                     Si tratta, in questo caso, di condotte per le quali non è ancora possibile
               ravvisare la nocività dell’alimento per la salute proprio perché il pregiudizio si
               verifica soltanto in seguito al consumo dei prodotti messi in commercio e distri-
               buiti.
                     Risulta, inoltre, sanzionata penalmente la condotta di omesso ritiro degli
               alimenti che sia posta in essere in modo doloso dal soggetto inserito professio-
               nalmente  nel  ciclo  produttivo  o  distributivo  che,  venuto  a  conoscenza  della
               pericolosità connessa al consumo di alimenti immessi in commercio, non si atti-
               vi per impedirne gli effetti, violando il modello di tutela della sicurezza alimen-
               tare elaborato dalle fonti europee.
                     Nell’attuale economia di mercato caratterizzata da filiere lunghe e com-
               plesse in cui il dialogo tra chi produce e chi acquista è muto, l’informazione
               riveste un ruolo decisivo ai fini della ricostruzione delle garanzie di sicurezza del
               consumatore, tanto da assumere rilevanza penale la condotta di chi fornisce
               indicazioni false o incomplete quando dal consumo di alimenti privi delle qua-
               lità promesse o accompagnati da dati, notizie o riferimenti falsi o ingannevoli
               possa derivare un pericolo per la salute pubblica .
                                                              (19)
                     Viene, quindi, elaborata la citata figura di disastro sanitario, riconoscendo
               un autonomo valore al bene giuridico della salute pubblica, da tutelare nella sua
               dimensione collettiva.

               (19)  Cfr., R. SACCO, Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi, Bologna, 2015.

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