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VISIONI E PROPOSTE SULLA RIFORMA DELL’INTERVENTO PENALE
IN MATERIA DI ILLECITI AGROALIMENTARI
Per maggior chiarezza e sistematicità la riforma propone di superare l’at-
tuale divisione, nel Titolo VI del Libro II del codice penale, tra delitti di comune
pericolo mediante violenza (Capo I) e delitti di comune pericolo mediante frode
(Capo II) attraverso la distinzione tra delitti di comune pericolo contro l’inco-
lumità pubblica e delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicu-
rezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali.
L’opera di razionalizzazione è realizzata anche nella direzione di una più
precisa distinzione tra ipotesi dolose di pericolo per la salute pubblica e ipotesi
contravvenzionali dovute alla nocività dell’alimento, unificando le fattispecie
degli attuali artt. 440, 442 e 444 c.p. che dovrebbero trovare applicazione nei
casi in cui il giudice abbia accertato un effettivo pericolo per la salute non cir-
coscritto a singoli cittadini ma in grado di coinvolgere una collettività indeter-
minata. Il pericolo riguarda, infatti, la possibilità concreta che più di una perso-
na subisca un pregiudizio alla salute, così differenziandosi dall’ipotesi contrav-
venzionale integrata dalla mera irregolarità tecnica o amministrativa di condotte
poste in essere in violazione di disposizioni date dalle autorità competenti e
dirette ad assicurare il rispetto del principio di precauzione.
Si tratta, in questo caso, di condotte per le quali non è ancora possibile
ravvisare la nocività dell’alimento per la salute proprio perché il pregiudizio si
verifica soltanto in seguito al consumo dei prodotti messi in commercio e distri-
buiti.
Risulta, inoltre, sanzionata penalmente la condotta di omesso ritiro degli
alimenti che sia posta in essere in modo doloso dal soggetto inserito professio-
nalmente nel ciclo produttivo o distributivo che, venuto a conoscenza della
pericolosità connessa al consumo di alimenti immessi in commercio, non si atti-
vi per impedirne gli effetti, violando il modello di tutela della sicurezza alimen-
tare elaborato dalle fonti europee.
Nell’attuale economia di mercato caratterizzata da filiere lunghe e com-
plesse in cui il dialogo tra chi produce e chi acquista è muto, l’informazione
riveste un ruolo decisivo ai fini della ricostruzione delle garanzie di sicurezza del
consumatore, tanto da assumere rilevanza penale la condotta di chi fornisce
indicazioni false o incomplete quando dal consumo di alimenti privi delle qua-
lità promesse o accompagnati da dati, notizie o riferimenti falsi o ingannevoli
possa derivare un pericolo per la salute pubblica .
(19)
Viene, quindi, elaborata la citata figura di disastro sanitario, riconoscendo
un autonomo valore al bene giuridico della salute pubblica, da tutelare nella sua
dimensione collettiva.
(19) Cfr., R. SACCO, Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi, Bologna, 2015.
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