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AGRO ECO AMBIENTE



                  Le ipotesi segnalate di frode risultano, quindi, aggravate in presenza di
             specifiche circostanze che coinvolgono alimenti o ingredienti di origine o indi-
             cazione geografica protetta; che impiegano falsi documenti di trasporto o false
             dichiarazioni rese all’organismo di vigilanza; che presentano il prodotto come
             falsamente biologico o implicanti, ancora, la commissione di fatti di particolare
             gravità dovuta alla nocività o alla quantità degli alimenti interessati.


             7.  Rilevanza autonoma del reato di agropirateria
                  Si prende atto che la frode in commercio non può rivestire sempre un
             ruolo marginale, da relegare alle condotte di modesta entità tradizionalmente
             ricorrenti  nei  minuti  scambi  del  commercio  e  riconducibili  al  caso,  ormai  di
             scuola, del ristoratore che vende vino allungato con acqua. La disintermediazio-
             ne delle filiere rinvia a ben più strutturate iniziative condotte in forma organiz-
             zata, al di fuori della vera e propria associazione per delinquere, ma idonee ad
             esprimere un disvalore suscettibile di rimprovero per effetto dell’esercizio con-
             creto di una continuativa attività diretta a compiere reati e ad approntare mezzi
             e risorse senza la necessità di rinviare alle ipotesi di realizzazione plurisoggettiva
             dell’illecito. L’accertamento, anche in capo ad un singolo imprenditore, di una
             condotta integrata in una più ampia articolazione della filiera, con il fine di trar-
             ne profitto, consente pertanto di proporre l’inedito reato di agropirateria previ-
             sto all’articolo 517-quater.1 che risulta distinto dalla fattispecie incriminatrice
             dell’associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., come pure dal diverso
             fenomeno dell’agromafia, riconducibile all’associazione di tipo mafioso del suc-
             cessivo art. 416-bis di cui condivide gli elementi tipici: la forza intimidatrice, la
             capacità di determinare l’assoggettamento dei terzi, l’omertà. Appare, in questo
             modo, fornita una specifica misura di contrasto alle ipotesi in cui i traffici di ali-
             menti contraffatti o alterati siano posti in essere da soggetti che, pur agendo in
             modo organizzato o sistematico, non siano riconducibili alle fattispecie delinea-
             te dagli artt. 416 e 416-bis c.p. per la difficoltà di provare uno stabile sodalizio
             criminoso.
                  Occorre rilevare che il fenomeno delle così dette agromafie è anch’esso di
             individuazione recente, sia pur retaggio della precedente mafia rurale .
                                                                               (27)

             (27)  Si rinvia ad A. FIUMANO, L. VILLARI, Politica e malavita, in Cronache meridionali, 1955, 657 non
                  che a A. M. MAUGERI, La Suprema Corte pretende un uso più consapevole della categoria dell’impresa
                  mafiosa in conformità ai principi costituzionali, in Riv. dir. pen. contemp., 2015, n. 1, 337. Per un qua-
                  dro economico e sociale del fenomeno, cfr., Agromafie. 5° Rapporto sui crimini agroalimentari in
                  Italia, a cura di Eurispes, Coldiretti e Osservatorio sulla criminalità in agricoltura e sul sistema
                  agroalimentare, Bologna, 2017, pagg. 37 ss.

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