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VISIONI E PROPOSTE SULLA RIFORMA DELL’INTERVENTO PENALE
                                  IN MATERIA DI ILLECITI AGROALIMENTARI



                     Il profilo che emerge con lo spostamento dalle zone di origine e la perdita
               del carattere regionale è quello di avere a lungo sottovalutato la trasformazione
               in senso imprenditoriale del potere mafioso interessato all’allestimento di atti-
               vità, formalmente lecite ma sostanzialmente accessorie e complementari a quel-
               le primarie, legate ad affari illeciti. Il vantaggio competitivo che spunta l’impresa
               agromafiosa, alterando completamente le dinamiche concorrenziali, è espresso
               dall’accentuarsi di gravi episodi di frode commerciale, idonei ad incidere sugli
               aspetti complementari delle insidie alla salute, attraverso il frequente ricorso al
               riciclaggio di ingenti flussi di risorse nella filiera agroalimentare modellata sul
               presupposto dell’intimidazione sistematica e del rapporto di dipendenza perso-
               nale (assoggettamento e omertà) .
                                               (28)
                     Non si tratta di inquadrare il fenomeno attraverso una semplice acquisi-
               zione dell’illiceità di vantaggi economici nella filiera, in virtù del clima di intimi-
               dazione creato, in quanto è proprio la manifestazione di grave antisocialità che
               contrassegna le varie forme di prepotenza e di vessazione commerciale, messe
               a punto da operatori del settore senza ricorrere ad atti di palese violenza, a giu-
               stificare una diversa qualificazione. Lo spostamento degli obiettivi di intervento
               dal quadro di controllo del territorio, in chiave tradizionale di ordine pubblico,
               a quello di controllo della filiera, in vista di una più ampia tutela sia delle impre-
               se che ne fanno parte sia dei destinatari finali, non può che condurre ad una più
               accurata valutazione del bene giuridico la cui offesa legittima di essere penal-
               mente sanzionati. Infatti, al di là della generica commissione di delitti appare
               rilevante la così detta finalità di monopolio, che traduce a livello normativo, la
               situazione relativa all’assetto imprenditoriale del sodalizio in vista di acquisire,
               in modo diretto o indiretto, la gestione o il controllo di attività economiche
               ovvero il condizionamento di atti della pubblica amministrazione o, ancora, di
               perseguire utilità comunque indebite.
                     L’inquadramento di un’autonoma fattispecie per il reato di agropirateria
               deriva, dunque, dalle frequenti occasioni in cui la pratica investigativa ha finito
               con il mostrare l’obiettiva difficoltà di provare la struttura del gruppo; la ripar-
               tizione dei compiti o la suddivisione degli incarichi; la regolamentazione delle
               attività o il perseguimento delle finalità prefissate. Mentre un ulteriore impedi-
               mento per l’autorità giudiziaria è quello di stabilire, nella pratica, che il delitto
               associativo non costituisce un mero quid pluris rispetto all’ipotesi del concorso,
               ma un aliud connotato di propri elementi di qualificazione .
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               (28)  Il rinvio può, ad esempio, farsi alla corrispondente voce di M. RIZZO, pubblicata in Dizionario
                     enciclopedico di mafie e antimafia, a cura di M. MARESO, L. PEPINO, Torino, 2013.
               (29)  Cfr., M. ANETRINI, voce Associazione per delinquere, in Enc. giur., vol. III, Roma, 1988, 7.

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