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VISIONI E PROPOSTE SULLA RIFORMA DELL’INTERVENTO PENALE
IN MATERIA DI ILLECITI AGROALIMENTARI
Appare, del resto, rilevante procedere ad un rafforzamento preventivo delle
tutele attraverso una riallocazione dei costi organizzativi delle scelte produttive
piuttosto che accertare la commissione dei reati presupposto, tenuto conto del
quadro deludente derivante dall’applicazione delle sanzioni all’ente responsabile.
E, allo scopo, si propone la specifica attivazione di un modello di organizzazione
e di gestione da parte delle imprese alimentari . Per avere efficacia esimente
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ovvero attenuante della responsabilità, tale modello si presenta fondato sulle
specificità operative e strutturali inerenti alle fasi di produzione, trasformazione
e immissione al consumo di prodotti alimentari, in particolare, attraverso: l’os-
servanza delle disposizioni relative alla fornitura di informazioni; la vigilanza dei
dati richiesti dalla rintracciabilità, in modo da seguire e ricostruire il percorso di
ciascun prodotto lungo le diverse fasi di organizzazione della filiera; la verifica
dei contenuti delle comunicazioni commerciali in vista del corretto posiziona-
mento dei prodotti alimentari secondo le caratteristiche effettivamente possedu-
te e percepite dai consumatori; il dispiegamento di un sistema di controlli in
grado di mettere al riparo la qualità, la sicurezza e l’integrità dei prodotti da even-
tuali violazioni delle regole e delle procedure previste in materia; la predisposi-
zione delle modalità di ritiro dei prodotti alimentari non conformi ai requisiti di
sicurezza; la messa a punto di attività di valutazione e di gestione dei rischi ine-
renti ad alimenti destinati al consumo ed immessi sul mercato oltre alla program-
mazione di periodiche verifiche sull’effettività e sull’adeguatezza del modello .
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Le singole e mirate misure preventive a cui si è fatto cenno suggeriscono,
dunque, non soltanto cosa non si deve fare quanto anche cosa si dovrebbe fare
per determinare, con un sufficiente grado di organizzazione, un’adeguata valu-
tazione dei dati e delle previsioni che ne derivano. Così che, l’opera di ricostru-
zione del fatto dannoso, che corrisponde ad un’azione collettiva, si sposta verso
un modello più consono e adeguato alla verifica dei meccanismi decisionali,
considerando il dovere di tener conto in anticipo delle conseguenze .
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Funzionale a porre i presupposti per un’efficiente realizzazione del model-
lo risulta, quindi la commisurazione alla natura e alle dimensioni dell’organizza-
zione oltre che al tipo di attività svolta, alle competenze tecniche ed ai poteri
necessari ad elaborare la serie di regole di comportamento idonee ad evitare quel
(31) Cfr. ,C. CUPELLI, La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi
estintivi, in Dir. agroal. 2016. Si veda, anche, L. TUMMINELLO, Verso un diritto penale geneticamente modifi-
cato? A proposito di un recente progetto di riforma dei reati agroalimentari, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2016, 267.
(32) Cfr., ex multis, il contributo monografico di A. NATALINI, 231 e industria agroalimentare. Diritto
penale del cibo e responsabilità delle persone giuridiche, Pisa, 2017.
(33) È possibile rinviare a N. IRTI, Due temi di governo societario (responsabilità «amministrativa» - codici
di autodisciplina), in Giur. comm., 2002, I, 693 non che a G. MARINUCCI, La responsabilità penale
delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 465.
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