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AGRO ECO AMBIENTE
Di fatto, solo in casi marginali l’illiceità è palesemente manifestata mentre
le modalità di svolgimento dell’attività organizzata si rivelano per così dire som-
merse - come nel caso di riallocazione dei proventi acquisiti in modo illecito nel
circuito della distribuzione - e, ciò che è più importante sottolineare, attraverso
il rinvio alla fattispecie associativa sembra possibile punire anche i vertici di orga-
nizzazioni che, difficilmente, prendono parte alla realizzazione di singoli reati -
dato che, di norma, sono le gerarchie intermedie a rivestire un ruolo esecutivo -
e restano, per tanto, impuniti in mancanza di inoppugnabili elementi di prova .
(30)
8. Responsabilità amministrativa degli enti collettivi
Trascurando altri profili di indubbio interesse, non si può, invece, rimuo-
vere il richiamo alla proposta di intervenire sulla revisione del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle per-
sone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giu-
ridica”, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, a seguito
della consapevolezza della insufficienza della disciplina di contrasto a reati
addebitabili a scelte aziendali che non possono essere imputati ai livelli più bassi
dell’organigramma delle mansioni attingendo, invece, ai ruoli di responsabilità
dei vertici in quanto esercitano effettivi poteri decisionali e di spesa.
È noto come il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, abbia esteso la responsabilità
amministrativa di società, associazioni ed enti anche a reati contro l’industria ed
il commercio: la frode in commercio, la vendita di alimenti non genuini come
genuini e la contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche o delle
denominazioni di origine. Per tali reati è previsto a carico di società, associazio-
ni ed enti l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e, in taluni casi, anche di sanzioni
interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la
revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione l’esclusione
da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli
già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Sanzioni che possono
essere evitate a condizione che l’ente non incorra nella colpa da organizzazione
e, quindi, provveda ad adottare, attuare e aggiornare un modello di organizza-
zione e di gestione idoneo a prevenire i reati predetti. Si tratta di un tipo di
responsabilità che, affiancandosi a quella personale delle persone fisiche, appare
potenzialmente idonea ad incentivare politiche aziendali della sicurezza alimen-
tare e della lealtà commerciale.
(30) In argomento, cfr., G. DE VERO, I reati associativi nell’odierno sistema penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, 395.
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