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AGRO ECO AMBIENTE



                  Di fatto, solo in casi marginali l’illiceità è palesemente manifestata mentre
             le modalità di svolgimento dell’attività organizzata si rivelano per così dire som-
             merse - come nel caso di riallocazione dei proventi acquisiti in modo illecito nel
             circuito della distribuzione - e, ciò che è più importante sottolineare, attraverso
             il rinvio alla fattispecie associativa sembra possibile punire anche i vertici di orga-
             nizzazioni che, difficilmente, prendono parte alla realizzazione di singoli reati -
             dato che, di norma, sono le gerarchie intermedie a rivestire un ruolo esecutivo -
             e restano, per tanto, impuniti in mancanza di inoppugnabili elementi di prova .
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             8.  Responsabilità amministrativa degli enti collettivi
                  Trascurando altri profili di indubbio interesse, non si può, invece, rimuo-
             vere il richiamo alla proposta di intervenire sulla revisione del decreto legislativo
             8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle per-
             sone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giu-
             ridica”, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, a seguito
             della  consapevolezza  della  insufficienza  della  disciplina  di  contrasto  a  reati
             addebitabili a scelte aziendali che non possono essere imputati ai livelli più bassi
             dell’organigramma delle mansioni attingendo, invece, ai ruoli di responsabilità
             dei vertici in quanto esercitano effettivi poteri decisionali e di spesa.
                  È noto come il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, abbia esteso la responsabilità
             amministrativa di società, associazioni ed enti anche a reati contro l’industria ed
             il commercio: la frode in commercio, la vendita di alimenti non genuini come
             genuini e la contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche o delle
             denominazioni di origine. Per tali reati è previsto a carico di società, associazio-
             ni ed enti l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e, in taluni casi, anche di sanzioni
             interdittive,  quali  l’interdizione  dall’esercizio  dell’attività,  la  sospensione  o  la
             revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
             dell’illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione l’esclusione
             da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli
             già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Sanzioni che possono
             essere evitate a condizione che l’ente non incorra nella colpa da organizzazione
             e, quindi, provveda ad adottare, attuare e aggiornare un modello di organizza-
             zione e di gestione idoneo a prevenire i reati predetti. Si tratta di un tipo di
             responsabilità che, affiancandosi a quella personale delle persone fisiche, appare
             potenzialmente idonea ad incentivare politiche aziendali della sicurezza alimen-
             tare e della lealtà commerciale.

             (30)  In argomento, cfr., G. DE VERO, I reati associativi nell’odierno sistema penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, 395.

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