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AGRO ECO AMBIENTE
coinvolgimento alla base della formula imputativa della responsabilità che, anco-
ra, per gli enti di piccole dimensioni può essere esclusa, facilitando i controlli e
la gestione delle attività con l’investitura di una posizione di garanzia interna.
9. Un diritto penale dell’effettività a tutela degli interessi dei consuma-
tori e della libertà d’iniziativa economica
In termini conclusivi, si può dire che la riforma ha il pregio di aver segna-
lato la notevole importanza di un rinnovato apparato di reati e di sanzioni ai fini
del funzionamento del mercato agroalimentare, assegnando alla fattualità eco-
nomica il ruolo di orientamento delle scelte di intervento per ordinare la con-
correnza delle imprese a fare i conti con i valori e gli interessi emergenti. Nel
momento in cui la vitalità di un’economia a raggio globale rende inappaganti le
soluzioni fornite dal Codice, sollecitando il conio di istituti più moderni per
provvedere ad una efficace prevenzione dei reati, l’affiancamento del diritto
penale al bagaglio di competenze non esclusive di specialisti riflette l’esigenza di
dare coerenza alla dimensione complessa dell’agroalimentare a partire dal rico-
noscimento del valore della personalità del consumatore, fino a far valere il valo-
re del patrimonio agroalimentare, cogliendovi una base comune assai apprezza-
bile. Ne discende, così, il quadro di una ricostruzione decisamente radicata nella
realtà concreta, in cui il fabbisogno di legalità si manifesta con particolare inten-
sità, sotto il peso di elementi sostanziali e culturali che reclamano la necessità di
aggiornamento della difesa di beni e valori divenuti centrali ai fini di una corretta
coesistenza civile e di una ordinata vita economica oltre che di reazione ad offe-
se alla salute di cui più intenso è riconosciuto il disvalore. Sembrano, dunque,
tracciate le traiettorie per un diritto penale agroalimentare nuovo «non soltanto
repressivo ma anche attento alle libertà di scelta dei cittadini-consumatori»
secondo le coordinate ben delineate dal Presidente della Commissione di Studio
dalle cui intuizioni la riforma ha preso vita: «un diritto penale non invasivo ma
neppure minore, in quanto attento alle condotte socialmente più rilevanti; un
diritto penale moderno, che tenga conto degli strumenti di intervento (traccia-
bilità, allarme rapido, analisi dei rischi) elaborati a livello europeo… un diritto
penale non timido, capace di affermare che il momento genetico del crimine
economico può coinvolgere gli organi apicali delle imprese». In sostanza, «un
diritto penale della vita quotidiana, capace di accompagnare il consumatore, raf-
forzandone la fiducia, anche nell’accesso allo scaffale degli alimenti» .
(34)
(34) I dieci punti base che individuano il percorso lungo il quale la riforma è stata tracciata, sono
elaborati ed elencati da G. C. CASELLI, nella Prefazione al mio Appunti sulla riforma dei reati in
materia agroalimentare, cit., 9 e 10.
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