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AGRO ECO AMBIENTE



                  L’ipotesi di reato così congegnata, dunque, si autonomizza rispetto ad ibri-
             de figure difficilmente spendibili nei casi, finalmente determinati, in cui si veri-
             fichino danni nei confronti di una pluralità di vittime a causa della incontrolla-
             bilità di eventi dovuti all’impiego di nuovi apparati tecnologici, i cui effetti sono
             tutt’ora difficilmente prevedibili.
                  La fattispecie proposta nel nuovo art. 445-bis cod. pen. individua, dunque,
             tipizzandole, condotte dolose che, cagionando colposamente la morte o lesione
             grave di tre o più persone, siano suscettibili di produrre una situazione di peri-
             colo per la salute pubblica aggravata in ragione della sua intensità e, cioè, del
             rischio che si verifichino ulteriori eventi e della diffusività conseguente all’esten-
             sione territoriale o personale.
                  Nella  forbice  tra  condotte  minime  riconducibili  nell’ambito  dell’illecito
             amministrativo - basate sulla violazione del principio di precauzione ma prive
             di un reale grado di offensività - e condotte massime penalmente rilevanti carat-
             terizzate da veri e propri delitti, si collocano le condotte incriminate a titolo di
             contravvenzione,  per  violazione  delle  specifiche  regole  tecniche  cautelari  ed
             organizzative destinate a garantire la sicurezza degli alimenti.
                  L’obiettivo perseguito attraverso la conservazione degli illeciti minori è
             quello di garantire un’anticipazione della tutela, in modo da sanzionare penal-
             mente condotte che, pur non provocando ancora un’effettiva offesa ad una sin-
             gola e determinata persona, siano, comunque, tali da esporre a rischio la salute
             di un numero indeterminato di persone.
                  Questa forma di tutela preventiva conduce, in particolare, al superamento
             del tradizionale schema del pericolo, per la difficoltà di procedere ad un accer-
             tamento concreto del pregiudizio, attraverso la ricerca di una soglia, sia pur
             minima di offesa, che non può comunque incidere sulla violazione di obblighi
             imposti in base al principio di precauzione.
                  La disciplina degli illeciti minori e degli illeciti amministrativi resta affidata,
             quindi, alla legge 30 aprile 1962, n. 283  e, in particolare, all’articolo 5, che
                                                    (20)
             viene riformulato per disciplinare i delitti anticipati di rischio (articolo 5, commi
             1 e 2) e le contravvenzioni (articolo 5, comma 3) riservando gli illeciti ammini-
             strativi agli articoli 5-bis e 5-ter, anch’essi riformulati .
                                                               (21)
             (20)  Il riferimento è alla legge 30 aprile 1962, n. 283, Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262
                  del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica
                  della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. In dottrina, G.
                  PICA, voce Illeciti alimentari, in Enc. dir., Agg., vol. VI, Milano, 2002.
             (21)  Il sistema graduato di tutele, più volte ricordato, ha l’ulteriore funzione di ripartire in modo
                  equilibrato le incriminazioni fissate a livello del Codice e delle leggi speciali evitando sovrap-
                  posizioni tra sanzioni amministrative e penali, in osservanza al principio ne bis in idem. Infatti,
                  l’articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale disciplina il

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