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AGRO ECO AMBIENTE



                  Appare, dunque, valida un’attività di ricerca, non tanto orientata alla indi-
             viduazione di sanzioni minuziosamente calibrate sulla natura dell’illecito, quan-
             to di strumenti preventivi di azione da adottare anticipando la soglia dell’inter-
             vento mediante l’allestimento delle necessarie cautele in funzione dissuasiva del
             singolo operatore alimentare, da sanzionare in termini adeguati, dopo che sia
             accertata la realizzazione di una condotta in grado di offendere beni fondamen-
             tali della persona come la salute . Emerge il bisogno di rivedere la scala dei
                                            (16)
             valori espressa attraverso i beni giuridici fino ad ora tutelati dal codice penale e
             dalle leggi complementari attraverso una revisione delle scelte effettuate in un
             diverso contesto storico, economico e culturale; mentre si tratta di estendere il
             controllo di legalità a nuove forme di offesa di interessi emergenti nel settore
             ma per lo più ricadenti al di fuori dell’area dei delitti, privi di una risposta san-
             zionatoria . Così come avvertita è la necessità di rafforzare il quadro sanzio-
                      (17)
             natorio  di  ipotesi  di  reato  spesso  disapplicate  per  la  difficoltà  di  provare  il
             macro-evento di pericolo, recuperando dai principi di derivazione europea gli
             strumenti di anticipazione della soglia di punibilità per una serie di rischi perce-
             piti come preoccupanti dai consumatori. L’obiettivo è, in sostanza, quello di
             garantire alla sicurezza alimentare una tutela differenziata e modulata lungo le
             diverse fasi di svolgimento della filiera, partendo dal campo per arrivare alla
             tavola, senza sovrapposizioni tra profili penali e amministrativi, assicurando una
             gradualità che, a partire dalla configurazione di un illecito precauzionale che giu-
             stifica  una  risposta  sul  piano  amministrativo,  conduca  fino  all’accertamento
             delle condotte dolose dalle quali discende la lesione non lieve o la morte di tre
             o più persone, e che trova una diretta repressione nell’ipotesi di nuovo conio del
             disastro sanitario e, cioè, di un danno grave e diffuso, qualificato dall’evento .
                                                                                      (18)


             4.  La rilevanza del pericolo nei delitti contro la salute pubblica
                  Al codice penale resta riservata la funzione di punire le condotte dolose
             lesive della salute pubblica (artt. 439 e ss. c.p.).
             (16)  Si rinvia, ex multis, a R. MARTINI, L’accertamento del «pericolo comune mediante frode»: esigenze repres-
                  sive e dinamiche prasseologiche, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), La
                  sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione, Milano, 2014.
             (17)  Cfr., A. BERNARDI, Il processo di razionalizzazione del sistema sanzionatorio alimentare tra codice e leggi
                  speciali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, 61.
             (18)  Cfr., C. CUPELLI, Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare, in Dir. pen. contemp.,
                  2015; v. anche M. DONINI, Il Progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute
                  pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari, in Dir. agroal., 2016, 207
                  ss., non che R. MARTINI, L’accertamento del “pericolo comune mediante frode”: esigenze repressive e dina-
                  miche prasseologiche, in La sicurezza alimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repres-
                  sione, a cura di L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO, Milano, 2014.

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