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AGRO ECO AMBIENTE
Appare, dunque, valida un’attività di ricerca, non tanto orientata alla indi-
viduazione di sanzioni minuziosamente calibrate sulla natura dell’illecito, quan-
to di strumenti preventivi di azione da adottare anticipando la soglia dell’inter-
vento mediante l’allestimento delle necessarie cautele in funzione dissuasiva del
singolo operatore alimentare, da sanzionare in termini adeguati, dopo che sia
accertata la realizzazione di una condotta in grado di offendere beni fondamen-
tali della persona come la salute . Emerge il bisogno di rivedere la scala dei
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valori espressa attraverso i beni giuridici fino ad ora tutelati dal codice penale e
dalle leggi complementari attraverso una revisione delle scelte effettuate in un
diverso contesto storico, economico e culturale; mentre si tratta di estendere il
controllo di legalità a nuove forme di offesa di interessi emergenti nel settore
ma per lo più ricadenti al di fuori dell’area dei delitti, privi di una risposta san-
zionatoria . Così come avvertita è la necessità di rafforzare il quadro sanzio-
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natorio di ipotesi di reato spesso disapplicate per la difficoltà di provare il
macro-evento di pericolo, recuperando dai principi di derivazione europea gli
strumenti di anticipazione della soglia di punibilità per una serie di rischi perce-
piti come preoccupanti dai consumatori. L’obiettivo è, in sostanza, quello di
garantire alla sicurezza alimentare una tutela differenziata e modulata lungo le
diverse fasi di svolgimento della filiera, partendo dal campo per arrivare alla
tavola, senza sovrapposizioni tra profili penali e amministrativi, assicurando una
gradualità che, a partire dalla configurazione di un illecito precauzionale che giu-
stifica una risposta sul piano amministrativo, conduca fino all’accertamento
delle condotte dolose dalle quali discende la lesione non lieve o la morte di tre
o più persone, e che trova una diretta repressione nell’ipotesi di nuovo conio del
disastro sanitario e, cioè, di un danno grave e diffuso, qualificato dall’evento .
(18)
4. La rilevanza del pericolo nei delitti contro la salute pubblica
Al codice penale resta riservata la funzione di punire le condotte dolose
lesive della salute pubblica (artt. 439 e ss. c.p.).
(16) Si rinvia, ex multis, a R. MARTINI, L’accertamento del «pericolo comune mediante frode»: esigenze repres-
sive e dinamiche prasseologiche, in L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO (a cura di), La
sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione, Milano, 2014.
(17) Cfr., A. BERNARDI, Il processo di razionalizzazione del sistema sanzionatorio alimentare tra codice e leggi
speciali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, 61.
(18) Cfr., C. CUPELLI, Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare, in Dir. pen. contemp.,
2015; v. anche M. DONINI, Il Progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute
pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari, in Dir. agroal., 2016, 207
ss., non che R. MARTINI, L’accertamento del “pericolo comune mediante frode”: esigenze repressive e dina-
miche prasseologiche, in La sicurezza alimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repres-
sione, a cura di L. FOFFANI, A. DOVAL PAIS, D. CASTRONUOVO, Milano, 2014.
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