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VISIONI E PROPOSTE SULLA RIFORMA DELL’INTERVENTO PENALE
IN MATERIA DI ILLECITI AGROALIMENTARI
e dell’ambiente, ha reso evidente la difficoltà di controllare una filiera in cui le
diverse fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione
sono disseminate in territori diversi e distanti tra loro, ostacolando l’efficacia
delle regole dettate in materia di tracciabilità e certificazione .
(8)
Le emergenze sanitarie dei tempi della globalizzazione, dal vino al meta-
nolo alla mucca pazza, dal pollo alla diossina fino al pesce al mercurio, restitui-
scono, dunque, centralità a strumenti di intervento preventivi elaborati a livello
unionale : quali la tracciabilità, l’allarme rapido, l’analisi dei rischi, il principio
(9)
di precauzione, che rivestono un ruolo decisivo quando si tratta di evitare il
ripetersi di situazioni di pericolo per la sicurezza alimentare e per rafforzare la
fiducia del consumatore nell’efficacia deterrente delle regole.
Si tratta di condotte che, pur inserite in un contesto mutato in termini di
estensione geografica, di progressi tecnologici e di gravità per gli effetti a breve
ma anche a lungo termine, non vedono adeguata la risposta sanzionatoria. Le
criticità sono espresse proprio in ambito europeo dopo che numerosi «casi di
frode alimentare hanno scosso la fiducia dei consumatori nella catena alimen-
tare, e che ciò si è ripercosso negativamente sul settore agro-alimentare» .
(10)
Infatti, è rilevata l’assenza di un «quadro normativo destinato nello specifico alla
frode alimentare, a parte la disposizione generale in base a cui i consumatori
non devono essere indotti in inganno» .
(11)
Una lettura anche rapida - come quella che si offre nel presente contributo -
fa, tuttavia, risaltare alcune evidenti contraddizioni.
Nello stesso tempo, il legislatore italiano adotta, ad esempio, il decreto
legislativo 16 marzo 2015, n. 28, “Disposizioni in materia di non punibilità per
particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m)”, della
legge 28 aprile 2014, n. 67, che va nella direzione opposta al rafforzamento del
quadro di tutele, attraverso l’estensione della esclusione della punibilità per par-
ticolare tenuità del fatto per quei reati per i quali sia prevista la pena detentiva
non superiore nel massimo a cinque anni o la pena pecuniaria.
(8) Cfr., E. LIVINI, F. TONACCI, Quelle falle nei controlli che spacciano per bovini i cavalli della Romania,
in La Repubblica del 20 febbraio 2013. In dottrina, si veda P. GROSSI, Globalizzazione, diritto,
scienza giuridica, in G. ALPA (a cura di), P. GROSSI, Roma-Bari, 2011, nonché M. R. FERRARESE-
R. DORE, voce Globalizzazione, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, I Supplemento (2001).
(9) Il riferimento è al Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio
2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
(10) Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella
catena alimentare e il loro controllo (2013/2091(INI)), lett. D).
(11) Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla crisi alimentare, le frodi nella
catena alimentare e il loro controllo, cit., lett. H).
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