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AGRO ECO AMBIENTE
L’istituto della non punibilità coinvolge, in particolare, gran parte dei reati
del settore agroalimentare, che restano, così, privati della necessaria sanzione.
Infatti, se bene la non punibilità non coincida con l’impunità o il nulla sanzio-
natorio, l’effetto che ne deriva è una riduzione della funzione intimidatoria delle
sanzioni oggetto dell’intervento.
Evidentemente, la messa a punto di un disegno di legge recante Nuove
norme in materia di illeciti agroalimentari riflette il bisogno di costruire un
(12)
baluardo a tutela del settore agroalimentare e dei consumatori finali di alimenti
contro un sistema penale indebolito da una stratificazione di norme, italiane ed
europee, che rende estremamente complesso ed incerto l’inquadramento delle
fattispecie penali. Ne è risultata un’immagine appiattita del diritto penale, priva-
to delle modulazioni necessarie ad assicurare una precisa valutazione di condot-
te graduate in base al più o meno accentuato disvalore nelle diverse fasi della
filiera, dal campo alla tavola.
Il disegno di legge ha il pregio di aver recepito gran parte dei contenuti del
progetto di riforma elaborato dalla Commissione di studio istituita nel 2015
presso il Ministero della giustizia e presieduta dal dott. Gian Carlo Caselli.
L’intensa attività di lavoro ha assicurato la disponibilità di un elaborato norma-
tivo accompagnato da puntuali linee guida che forniscono indicazioni sul lavoro
di aggiornamento condotto da cinque Sottocommissioni con l’obiettivo di
razionalizzare l’intero quadro sanzionatorio nel settore agroalimentare, tanto
sul piano penale che amministrativo . In particolare, le proposte di riforma
(13)
intendono apportare elementi di innovazione nel codice penale, attraverso un
più elevato livello di tutela della salute pubblica, oltre a valorizzare la tutela di
nuovi beni giuridici emergenti nell’ambito delle frodi commerciali al fine di
garantire autonoma protezione ai consumatori.
Ulteriore campo di esame è da ricercare nelle leggi complementari attra-
verso l’integrazione del modello di responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , con l’obiettivo
(14)
di agevolare la prevenzione di concreti episodi delittuosi tramite l’allestimento
di più adeguati sistemi di organizzazione e di gestione delle attività non che
(12) Il riferimento è al disegno di legge A.C. 2427 recante Nuove norme in materia di illeciti agro-
alimentari attualmente in esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.
Per un commento, si veda D. CASTRONUOVO, La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e
della sicurezza alimentare. Appunti sul d.d.l. 2427, in Sistema Penale, 2020.
(13) Per una esposizione commentata, si rinvia al mio Appunti sulla riforma dei reati in materia agroa-
limentare, Bari, 2015.
(14) Il riferimento è al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,
a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
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