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VISIONI E PROPOSTE SULLA RIFORMA DELL’INTERVENTO PENALE
IN MATERIA DI ILLECITI AGROALIMENTARI
D’altra parte, è propria dell’età dei Comuni l’evoluzione di una idea di ille-
cito basata sul carattere ingannevole dei beni secondo le caratteristiche cono-
sciute della frode commerciale, sia pur segnata dalla particolare rilevanza della
falsitas, in ragione della circolazione di prodotti non conformi alle regole dell’ar-
te dettate dall’organizzazione corporativa, sì che ad essere compromessa appare
la fides publica, tanto da giustificare l’ordine di distruzione dei prodotti non con-
formi venduti dal commerciante. Numerosi, peraltro, sono gli indizi relativi alla
diffusione di episodi di falso, che risultano repressi in ragione dell’offesa ad un
bene giuridico di stampo pubblicistico appunto perché in grado di violare l’af-
fidamento che la società riserva, in generale, ai commercianti in ragione del
mestiere esercitato e delle competenze maturate.
Interessante appare il richiamo alla citazione di Antonio Genovesi che, tra
gli abusi «di quella forza e autorità che loro è stata confidata pel bene pubblico»
inserisce i reati commessi dai trafficanti, che si pongono nelle condizioni di
riportare la violazione delle «regole de’ contratti, de’ pesi, delle misure, de’ prez-
zi, della moneta e tutte quelle che servono ad assicurare il pubblico dalla frode,
alla loro avarizia e al privato guadagno con rovina dell’arti e del ben pubblico» .
(2)
L’assimilazione del commerciante al pubblico ufficiale trova, poi, confer-
ma nel pensiero di Gaetano Filangieri, che esprime con maggior forza il senti-
mento di offesa riposta nella violazione del rapporto di fiducia pubblica: «la
confidenza è l’anima del commercio», tanto che «senza di essa tutte le parti che
compongono il suo edificio crollano da loro medesime» .
(3)
Pertanto, «servirsi del deposito della pubblica confidenza, per violare quei
doveri che dipendono da questo deposito istesso, è il carattere dei delitti in que-
sta classe compresi» .
(4)
Ancora, sulla difficoltà di garantire una tutela effettiva all’ordine economi-
co e alla lealtà degli scambi attraverso le disposizioni penali a garanzia della fede
pubblica, si interroga Luigi Gabba nel suo Manuale del 1884, proponendo tra i
«criteri direttivi» ritenuti «come i soli atti a raggiungere lo scopo di esercitare un
controllo efficace sul commercio delle materie alimentari … la minaccia di pene
severe ai frodatori e l’accelerare l’azione della giustizia inquirente e punitiva in
guisa che il colpevole venga punito colla minore possibile dilazione, e la pena
riesca per tal modo più efficace e più solenne» .
(5)
(2) Così l’A., Lezioni di economia civile, parte II, Bassano, 1769, cap. VIII, par. XX.
(3) In questi termini, si legga G. FILANGIERI, l’A., La scienza della legislazione, tomo III, Filadelfia,
1807, 301.
(4) Così, ancora, G. FILANGIERI, La scienza della legislazione, cit., 300.
(5) Il riferimento è a L. GABBA, Adulterazione e falsificazione degli alimenti, Milano, 1884, 163.
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