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VISIONI E PROPOSTE SULLA RIFORMA DELL’INTERVENTO PENALE
IN MATERIA DI ILLECITI AGROALIMENTARI
attraverso l’aggiornamento dell’articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie appro-
vato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che rappresenta, tut-
t’ora, la norma di riferimento nelle attività di prevenzione e repressione penale
nel settore alimentare.
La disciplina penale è chiamata, dunque, a valorizzare la funzione essen-
ziale del diritto nella vita economica delle imprese, presentandosi come una
infrastruttura necessaria per favorire il libero dispiegarsi delle attività sul merca-
to dopo l’acquisita consapevolezza che le aspettative di una liberalizzazione illi-
mitata, senza una perimetrazione delle tutele, non possano garantire l’obiettivo
della realizzazione e dello sviluppo degli interessi generali. Infatti, non si può
non rilevare come la dimensione globale dell’economia, attraverso la caduta
progressiva di barriere e la dilatazione dei mercati oltre ogni confine ammini-
strativo e la libera circolazione di capitali spesso impiegati in operazioni specu-
lative, abbiano favorito la diffusione di fenomeni di criminalità sulla base di una
deregolazione dell’economia che consente alle imprese di avvalersi di normative
di vantaggio applicate in altri Stati membri .
(15)
3. Strumenti ordinanti il quadro sanzionatorio tra delitti, contravvenzioni
e illeciti amministrativi
La consapevolezza del mutato contesto operativo ha reso evidenti i limiti
dei tradizionali rimedi esperibili nel contrasto alle esternalità negative connesse
alla mobilità degli scambi e alla diffusione di imprese strutturalmente illecite. E
la cornice sanzionatoria è stata, a sua volta, oggetto di approfondita indagine, al
fine di rendere maggiormente effettive le norme penali, intervenendo sulla pro-
liferazione di sanzioni amministrative, prive di una commisurazione all’effettivo
disvalore dei fatti.
Ad esempio, dall’attuazione del reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurez-
za alimentare deriva la predisposizione di sanzioni dirette ad assicurare la tutela
degli interessi coinvolti in osservanza ad una clausola di proporzionalità, effet-
tività e dissuasività ma di scarsa efficacia deterrente poiché limitate al contrasto
di meri illeciti amministrativi.
(15) Ampi spunti sono in G. MARINUCCI, Diritto penale dell’impresa: il futuro è già cominciato, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2008, 1465.
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