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VISIONI E PROPOSTE SULLA RIFORMA DELL’INTERVENTO PENALE
                                  IN MATERIA DI ILLECITI AGROALIMENTARI



               attraverso l’aggiornamento dell’articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
               Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie appro-
               vato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e
               della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che rappresenta, tut-
               t’ora, la norma di riferimento nelle attività di prevenzione e repressione penale
               nel settore alimentare.
                     La disciplina penale è chiamata, dunque, a valorizzare la funzione essen-
               ziale del diritto nella vita economica delle imprese, presentandosi come una
               infrastruttura necessaria per favorire il libero dispiegarsi delle attività sul merca-
               to dopo l’acquisita consapevolezza che le aspettative di una liberalizzazione illi-
               mitata, senza una perimetrazione delle tutele, non possano garantire l’obiettivo
               della realizzazione e dello sviluppo degli interessi generali. Infatti, non si può
               non  rilevare  come  la  dimensione  globale  dell’economia,  attraverso  la  caduta
               progressiva di barriere e la dilatazione dei mercati oltre ogni confine ammini-
               strativo e la libera circolazione di capitali spesso impiegati in operazioni specu-
               lative, abbiano favorito la diffusione di fenomeni di criminalità sulla base di una
               deregolazione dell’economia che consente alle imprese di avvalersi di normative
               di vantaggio applicate in altri Stati membri .
                                                         (15)


               3.  Strumenti ordinanti il quadro sanzionatorio tra delitti, contravvenzioni
                  e illeciti amministrativi
                     La consapevolezza del mutato contesto operativo ha reso evidenti i limiti
               dei tradizionali rimedi esperibili nel contrasto alle esternalità negative connesse
               alla mobilità degli scambi e alla diffusione di imprese strutturalmente illecite. E
               la cornice sanzionatoria è stata, a sua volta, oggetto di approfondita indagine, al
               fine di rendere maggiormente effettive le norme penali, intervenendo sulla pro-
               liferazione di sanzioni amministrative, prive di una commisurazione all’effettivo
               disvalore dei fatti.
                     Ad  esempio,  dall’attuazione  del  reg.  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento
               europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
               generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurez-
               za alimentare deriva la predisposizione di sanzioni dirette ad assicurare la tutela
               degli interessi coinvolti in osservanza ad una clausola di proporzionalità, effet-
               tività e dissuasività ma di scarsa efficacia deterrente poiché limitate al contrasto
               di meri illeciti amministrativi.

               (15)  Ampi spunti sono in G. MARINUCCI, Diritto penale dell’impresa: il futuro è già cominciato, in Riv. it.
                     dir. proc. pen., 2008, 1465.

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