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LA RIFORMA DELL’ABUSO D’UFFICIO TRA ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE
E BUROCRAZIA DIFENSIVA
La giurisprudenza invece riteneva senza incertezze che potessero confi-
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gurare violazione rilevante ai sensi dell’art. 323 anche gli Statuti ed i
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Regolamenti comunali e provinciali .
(71)
(72)
La condotta dell’abuso d’ufficio poteva essere altresì realizzata mediante la
violazione di un “dovere di astensione”. Tale modalità alternativa di realizzazio-
ne della condotta tipica sussisteva in presenza di una specifica disciplina del-
l’astensione in relazione al procedimento per il quale l’agente svolge le funzioni
o il servizio; in tutti i casi in cui una norma giuridica imponga l’obbligo di asten-
sione e l’agente lo violi; quando l’esercizio del potere pubblico è contaminato
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dagli interessi privati dell’agente , versando quest’ultimo in una situazione di
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conflitto di interessi determinato dalla presenza di un interesse proprio o di un
prossimo congiunto, scaturendo tale obbligo direttamente dall’art. 323 .
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La riforma del 1997 aveva inoltre introdotto, tra i requisiti oggettivi della
fattispecie, la necessaria produzione effettiva di un evento di danno o di vantag-
gio ingiusti . Come anticipato, il Legislatore del 1997 aveva trasformato il delitto
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di abuso d’ufficio in reato di evento, che consisteva nell’ingiusto vantaggio patri-
moniale cagionato dal pubblico ufficiale con i propri atti a sé stesso o ad altri;
oppure nel danno ingiusto che gli stessi atti avevano arrecato a terzi . Il delitto
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era quindi considerato come “causalmente orientato”, nel senso che doveva sus-
sistere un nesso di derivazione causale o concausale tra la violazione di norma di
legge (o regolamento), posta in essere dall’agente, e l’evento naturalistico .
(78)
(69) In tal senso anche parte della dottrina, cfr., BENUSSI, op. cit., pag. 492.
(70) Cass., 28 gennaio 2014, n. 3745, CED 258248.
(71) Cass., 18 maggio 2001, n. 20282, GALLITELLI, in Guida dir., 2001, 30, 53.
(72) Per una sintesi sulla problematica integrazione dell’abuso d’ufficio allorquando vengano vio-
lati strumenti di pianificazione del territorio, cfr., G. VICICONTE, B. RIDARELLI, Il nuovo abuso
d’ufficio e la difficile convivenza tra diritto penale e diritto amministrativo, in Il Penalista, 21 settembre
2020, pag. 5.
(73) Cfr., BENUSSI, op. cit, pag. 511, che riporta, a titolo esemplificativo, un elenco di norme che
fondano il dovere di astensione, tra cui: gli artt. 36 c.p.p. e 51 c.p.c. in relazione all’art. 288
c.p.m.p. per i giudici militari; l’art. 47 RD 17 agosto 1907, n. 642 per i giudici amministrativi.
(74) Cass., 19 giugno 2003, n. 26702, S., CED 225490.
(75) M. ROMANO, op. cit., pag. 353.
(76) Cass., sez. Sesta, n. 28117/15, in banca dati De Jure.
(77) Secondo consolidata giurisprudenza l’evento del danno ingiusto consisteva in ogni compor-
tamento che fosse espressione della volontà prevaricatrice del pubblico funzionario, di tal
che è stata ritenuta (Cass., sez. Quinta, n. 32023/2014, in banca dati De Jure), sussistente l’in-
giustizia del danno in un caso in cui un comandante della Polizia Municipale, in violazione
dell’art. 55, comma 1, c.p.p., aveva sottoposto indebitamente ad indagine il segretario comu-
nale, lasciando intendere ai dipendenti dell’ente territoriale che fosse in corso un procedi-
mento penale nei confronti dello stesso, incidendo così negativamente sulla immagine della
persona offesa all’interno dell’ufficio.
(78) Cass., sez. Sesta, 4 marzo 1999, n. 6274, in CED, n. 214156.
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