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DOTTRINA
L’evento di vantaggio doveva essere necessariamente “patrimoniale” ,
(79)
sussistendo: quando l’abuso fosse volto a procurare beni materiali o altro; oppu-
re quando finalizzato a creare un accrescimento della situazione giuridica sog-
gettiva a favore del soggetto nel cui interesse l’atto era stato posto in essere .
(80)
Quanto all’evento di danno , poteva invece essere sia di natura patrimoniale
(81)
che non patrimoniale . Il vantaggio o il danno dovevano poi essere “ingiusti”,
(82)
in senso autonomo e non dipendente dalla stessa condotta illegittima. Si spiega
così perché, secondo il diritto vivente, ai fini dell’integrazione del reato di abuso
d’ufficio fosse necessaria la cosiddetta “doppia ingiustizia”. In altri termini:
ingiusta doveva essere la condotta - in quanto connotata da violazione di legge
- e ingiusto doveva essere l’evento di vantaggio patrimoniale - in quanto non
spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia -. Occorreva quindi
una distinta valutazione sul punto , non potendosi far discendere l’ingiustizia
(83)
del vantaggio patrimoniale conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e
quindi dalla accertata esistenza dell’illegittimità della condotta .
(84)
(79) Cass., sez. Terza, n. 10810/2014, in banca dati De Jure.
(80) Cfr., Cass. sez. Terza, 13 dicembre 2017, n. 4140, in CED, n. 272113-01.
(81) Secondo Cass., sez. Sesta, n. 44598/2019, in banca dati De Jure, la nozione di danno ingiusto
non ricomprendeva solo le situazioni giuridiche attive a contenuto patrimoniale ed i corri-
spondenti diritti soggettivi, ma era riferita anche agli interessi legittimi, in particolare a quelli
di tipo pretensivo, suscettibili di essere lesi dal diniego o dalla ritardata assunzione di un
provvedimento amministrativo, sempre che, sulla base di un giudizio prognostico, il danneg-
giato avesse concrete opportunità di conseguire il provvedimento a sé favorevole, così da
poter lamentare una perdita di chances.
(82) Come osserva A. NISCO, op. cit., pag. 6, il riscontro di un danno estensibile alla sofferenza mora-
le, ha permesso di spingere l’art. 323 c.p. verso mete applicative lontane dalla ratio legis, giungen-
dosi addirittura a ritenere sussistente l’abuso d’ufficio per mobbing nel pubblico impiego.
(83) M. ROMANO, op. cit., pag. 371, Cass. sez. Sesta, n. 13426/2016, in banca dati De Jure.
(84) Si veda, ad es., Tribunale di Castrovillari, sezione GIP, sentenza n. 273/2015, SANTO, inedita.
L’imputazione aveva ad oggetto la condotta abusiva del Responsabile dei servizi finanziari di un
Comune, il quale, in violazione di leggi e regolamenti (aventi ad oggetto l’obbligo delle pubbli-
che amministrazioni di verificare, prima di effettuare pagamenti superiori ai diecimila euro, se il
beneficiario del pagamento fosse inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica
di una o più cartelle di pagamento, con obbligo in caso positivo, di non procedere al pagamento,
al fine di agevolare l’agente della riscossione nel concreto esercizio dell’attività di riscossione dei
crediti iscritti a ruolo), aveva intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale a
G., imprenditore, il quale, creditore del Comune per una somma pari a oltre 75mila euro (in virtù
di decreto ingiuntivo) aveva richiesto ed ottenuto la liquidazione della somma in rate dell’impor-
to di novemila euro ciascuna, in modo da eludere gli obblighi di verifica imposti dalla normativa
vigente (per somme superiori ad diecimila euro), sì da non far emergere che il medesimo
imprenditore avesse un debito pari a diversi milioni di euro con l’Erario. Nella sentenza il GUP
calabrese pronunciava il non luogo a procedere, prosciogliendo l’imputato con formula “perché
il fatto non sussiste”, ritenendo che «sotto il profilo oggettivo, manca la c.d. doppia ingiustizia:
nel caso in esame, alla eventuale illegittimità della condotta, non è corrispondente un ingiusto
vantaggio patrimoniale del G., in favore del quale era stato riconosciuto il diritto al pagamento
in virtù di una sentenza passata in giudicato; nessun evento di danno può dirsi procurato a terzi,
poiché dalla rateizzazione del proprio debito l’ente comunale traeva giovamento…».
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