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LA RIFORMA DELL’ABUSO D’UFFICIO TRA ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE
                                         E BUROCRAZIA DIFENSIVA



                     Non meno rilevanti le modifiche sotto il profilo soggettivo, richiedendo la
               riforma del 1997 l’intenzionalità di produrre danno e vantaggio ingiusti, ovvero
               che la condotta abusiva fosse sostenuta dal dolo intenzionale. L’elemento sog-
               gettivo era qualificato infatti dall’avverbio “intenzionalmente”, escludendo di
               conseguenza le condotte poste in essere sia con dolo eventuale che con dolo
               diretto. Il dolo intenzionale doveva avere ad oggetto l’evento del reato , essen-
                                                                                  (85)
               do necessario che l’evento del vantaggio patrimoniale o del danno fosse la con-
               seguenza immediatamente ottenuta dall’agente; per gli altri elementi della fatti-
               specie era invece sufficiente il dolo generico . In altri termini, con la riforma
                                                          (86)
               del 1997 assumevano rilevanza penale, dal punto di vista soggettivo, unicamen-
               te le condotte del pubblico ufficiale dirette, come conseguenza immediatamen-
               te perseguita, a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale, proprio o altrui,
               o ad arrecare un ingiusto danno altrui .
                                                    (87)
                     Sotto un profilo processuale, la prova dell’intenzionalità del dolo esigeva
               il raggiungimento della certezza - oltre ogni ragionevole dubbio ai sensi degli
               artt.: 192, 530 e 533 c.p.p. - che la volontà dell’imputato fosse stata orientata
               proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto. Tale certez-
               za non poteva essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento
               non iure osservato dall’agente ; doveva invece trovare conferma anche in altri
                                            (88)
               (85)  Cass., sez. Sesta, n. 34116/2011, in banca dati De Jure.
               (86)  Cass., sez. Quinta, n. 11847/1998, in banca dati De Jure.
               (87)  Cfr. T. PADOVANI, Commento all’art. 1 l. 16 luglio 1997, n. 234, in Dir. pen. proc. 1997, 747, il quale
                     parla di «trasposizione sul piano obiettivo del contenuto intenzionale del dolo specifico».
               (88)  Si veda Tribunale di Rieti, sezione GIP, sent. n. 64/2019, FERILLI, inedita. Nella vicenda il
                     Sindaco di un Comune era imputato di abuso d’ufficio - in concorso con il Responsabile
                     dell’Ufficio Tecnico Servizio Urbanistica - per aver rilasciato ad un privato un provvedimen-
                     to autorizzatorio in violazione della normativa urbanistica vigente (trattavasi di una autoriz-
                     zazione temporanea allo svolgimento di esercizio imprenditoriale di palestra). Al Sindaco
                     veniva anche imputato di non essersi astenuto in presenza dell’interesse della cugina, madre
                     del richiedente il permesso, così procurandogli intenzionalmente un ingiusto vantaggio patri-
                     moniale,  consistito  nell’aver  realizzato  manufatti  altrimenti  non  realizzabili,  dove  avviare
                     un’attività imprenditoriale. Il GUP pronunciava il non luogo a procedere nei confronti del
                     Sindaco,  con  formula  “perché  il  fatto  non  costituisce  reato”,  rilevando  preliminarmente
                     come la prova del dolo può essere desunta dal rapporto parentale o di affinità, oltre ad altri
                     elementi, tra cui la macroscopica violazione di legge. Nel caso di specie tuttavia, pur non
                     essendo carenti i rilievi di potenziale macroscopica illegittimità dell’atto, per quanto concerne
                     il dovere di astensione, era indicativo che il Sindaco fosse imparentato con ben trentaquattro
                     nuclei residenti nel piccolo Comune, circostanza cui doveva aggiungersi che, l’obbligo di
                     astensione ai sensi dell’art. 78, comma 2, TUEL, fissa al quarto grado di parentela il limite
                     sotto il quale scatta il dovere di astenersi. Quanto alla intenzionalità dell’evento, il GUP rea-
                     tino rilevava come fosse emersa una prassi sedimentata negli anni presso il Comune interes-
                     sato, sulla scorta della quale altri Sindaci avevano in passato rilasciato autorizzazioni tempo-
                     ranee sulla scorta dei medesimi presupposti presenti nel caso di specie. Tale risalente prassi
                     denotava la cedevolezza indiziaria della tipicità subiettiva della fattispecie, non potendo assu-
                     mere rilievo, quale indice indiretto del dolo, la sola realizzazione degli abusi.

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