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LA RIFORMA DELL’ABUSO D’UFFICIO TRA ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE
E BUROCRAZIA DIFENSIVA
Non meno rilevanti le modifiche sotto il profilo soggettivo, richiedendo la
riforma del 1997 l’intenzionalità di produrre danno e vantaggio ingiusti, ovvero
che la condotta abusiva fosse sostenuta dal dolo intenzionale. L’elemento sog-
gettivo era qualificato infatti dall’avverbio “intenzionalmente”, escludendo di
conseguenza le condotte poste in essere sia con dolo eventuale che con dolo
diretto. Il dolo intenzionale doveva avere ad oggetto l’evento del reato , essen-
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do necessario che l’evento del vantaggio patrimoniale o del danno fosse la con-
seguenza immediatamente ottenuta dall’agente; per gli altri elementi della fatti-
specie era invece sufficiente il dolo generico . In altri termini, con la riforma
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del 1997 assumevano rilevanza penale, dal punto di vista soggettivo, unicamen-
te le condotte del pubblico ufficiale dirette, come conseguenza immediatamen-
te perseguita, a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale, proprio o altrui,
o ad arrecare un ingiusto danno altrui .
(87)
Sotto un profilo processuale, la prova dell’intenzionalità del dolo esigeva
il raggiungimento della certezza - oltre ogni ragionevole dubbio ai sensi degli
artt.: 192, 530 e 533 c.p.p. - che la volontà dell’imputato fosse stata orientata
proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto. Tale certez-
za non poteva essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento
non iure osservato dall’agente ; doveva invece trovare conferma anche in altri
(88)
(85) Cass., sez. Sesta, n. 34116/2011, in banca dati De Jure.
(86) Cass., sez. Quinta, n. 11847/1998, in banca dati De Jure.
(87) Cfr. T. PADOVANI, Commento all’art. 1 l. 16 luglio 1997, n. 234, in Dir. pen. proc. 1997, 747, il quale
parla di «trasposizione sul piano obiettivo del contenuto intenzionale del dolo specifico».
(88) Si veda Tribunale di Rieti, sezione GIP, sent. n. 64/2019, FERILLI, inedita. Nella vicenda il
Sindaco di un Comune era imputato di abuso d’ufficio - in concorso con il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Servizio Urbanistica - per aver rilasciato ad un privato un provvedimen-
to autorizzatorio in violazione della normativa urbanistica vigente (trattavasi di una autoriz-
zazione temporanea allo svolgimento di esercizio imprenditoriale di palestra). Al Sindaco
veniva anche imputato di non essersi astenuto in presenza dell’interesse della cugina, madre
del richiedente il permesso, così procurandogli intenzionalmente un ingiusto vantaggio patri-
moniale, consistito nell’aver realizzato manufatti altrimenti non realizzabili, dove avviare
un’attività imprenditoriale. Il GUP pronunciava il non luogo a procedere nei confronti del
Sindaco, con formula “perché il fatto non costituisce reato”, rilevando preliminarmente
come la prova del dolo può essere desunta dal rapporto parentale o di affinità, oltre ad altri
elementi, tra cui la macroscopica violazione di legge. Nel caso di specie tuttavia, pur non
essendo carenti i rilievi di potenziale macroscopica illegittimità dell’atto, per quanto concerne
il dovere di astensione, era indicativo che il Sindaco fosse imparentato con ben trentaquattro
nuclei residenti nel piccolo Comune, circostanza cui doveva aggiungersi che, l’obbligo di
astensione ai sensi dell’art. 78, comma 2, TUEL, fissa al quarto grado di parentela il limite
sotto il quale scatta il dovere di astenersi. Quanto alla intenzionalità dell’evento, il GUP rea-
tino rilevava come fosse emersa una prassi sedimentata negli anni presso il Comune interes-
sato, sulla scorta della quale altri Sindaci avevano in passato rilasciato autorizzazioni tempo-
ranee sulla scorta dei medesimi presupposti presenti nel caso di specie. Tale risalente prassi
denotava la cedevolezza indiziaria della tipicità subiettiva della fattispecie, non potendo assu-
mere rilievo, quale indice indiretto del dolo, la sola realizzazione degli abusi.
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