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LA RIFORMA DELL’ABUSO D’UFFICIO TRA ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE
E BUROCRAZIA DIFENSIVA
Al fine di conferire alla fattispecie contorni definiti, compatibili con il
principio di tassatività e determinatezza, e sottrarre al controllo del giudice
penale le scelte discrezionali della pubblica amministrazione, con la riforma del
1997 la struttura del delitto in esame veniva quindi notevolmente modificata ,
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tanto in ordine agli elementi oggettivi quanto sotto il profilo soggettivo.
Per ciò che concerne la condotta, l’abuso d’ufficio versione 1997 richiede-
va anzitutto la “violazione di norme di legge e di regolamento”, in luogo del
generico “abuso dell’ufficio” di cui alla formulazione del 1990. Torneremo sul
punto, segnatamente nell’analisi della modifica introdotta dal DL
Semplificazioni (par. 3). Giova peraltro sin da ora osservare come la novella del
1997 avesse introdotto un vincolo di selezione per l’interprete , precisando la
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condotta vietata, delineandone i confini, indicando specificamente quali fossero
le fonti normative la cui violazione rientrava sotto la portata applicativa dell’art.
323 c.p.
Quanto al significato da attribuire alla locuzione violazione di norma di
legge, doveva trattarsi di disposizioni precettive, che contenevano cioè regole e
non meri principi o indicazioni dei valori oggetto di tutela ; la scelta del
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Legislatore veniva giustificata dalla giurisprudenza coeva alla riforma con il
maggior valore formale che queste due categorie di atti produttivi di regole pre-
sentavano . Difficile, quindi, nelle immediatezze della modifica del 1997 ,
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dilatare il significato di violazione di legge ai parametri dell’imparzialità e del
buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97, comma 2,
della Costituzione ; la ratio della riforma non riconduceva nel solco della tipi-
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cità l’eccesso di potere, inteso come l’oggettiva distorsione dell’atto amministra-
tivo dal fine di interesse pubblico che secondo la legge deve soddisfare . Così,
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era ritenuta integrativa della condotta abusiva, la violazione della legge formale
(leggi costituzionali, leggi ordinarie, leggi regionali e delle province autonome),
(49) Più di recente cfr., Cass., sez. Quinta, 2 aprile 2019, n. 14380, in banca dati De Jure.
(50) C. CUPELLI, op. cit., pag. 278.
(51) Per una sintesi sul dibattito sorto in dottrina in ordine alla portata applicativa della modifica
del 1997, cfr., M. ROMANO, op. cit., pagg. 54 e ss.
(52) L. STORTONI, op. cit., pag. 138.
(53) Cass., 18 novembre 1998, TILESI, Rivista Trimestrale di Dir. pen. econ. 1999, 623.
(54) Cass. sez. Seconda, 4 dicembre 1997, TOSCHES, in Cass. pen. 1998, 332.
(55) A. NISCO, op. cit., pag. 2, ricorda come la Consulta, con sentenza n. 447 del 1998, aveva
peraltro respinto le censure di irragionevolezza dell’opzione restrittiva.
(56) Cass., 29 gennaio 1998, MARCONI, CED 209774, RP, 1998, 613. La giurisprudenza coeva alla
riforma non considerava, ad esempio, l’inosservanza delle disposizioni inserite in un bando
di concorso quale fonte dell’abuso, trattandosi di meri atti amministrativi Cass., 1° dicembre
1999, PETRIGNANO, CED 216376, in Cass. Pen. 2001, 841.
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