Page 97 - Layout 2
P. 97

LA RIFORMA DELL’ABUSO D’UFFICIO TRA ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE
                                         E BUROCRAZIA DIFENSIVA



                     Al  fine  di  conferire  alla  fattispecie  contorni  definiti,  compatibili  con  il
               principio  di  tassatività  e  determinatezza,  e  sottrarre  al  controllo  del  giudice
               penale le scelte discrezionali della pubblica amministrazione, con la riforma del
               1997 la struttura del delitto in esame veniva quindi notevolmente modificata ,
                                                                                         (50)
               tanto in ordine agli elementi oggettivi quanto sotto il profilo soggettivo.
                     Per ciò che concerne la condotta, l’abuso d’ufficio versione 1997 richiede-
               va anzitutto la “violazione di norme di legge e di regolamento”, in luogo del
               generico “abuso dell’ufficio” di cui alla formulazione del 1990. Torneremo sul
               punto,  segnatamente  nell’analisi  della  modifica  introdotta  dal  DL
               Semplificazioni (par. 3). Giova peraltro sin da ora osservare come la novella del
               1997 avesse introdotto un vincolo di selezione per l’interprete , precisando la
                                                                           (51)
               condotta vietata, delineandone i confini, indicando specificamente quali fossero
               le fonti normative la cui violazione rientrava sotto la portata applicativa dell’art.
               323 c.p.
                     Quanto al significato da attribuire alla locuzione violazione di norma di
               legge, doveva trattarsi di disposizioni precettive, che contenevano cioè regole e
               non  meri  principi  o  indicazioni  dei  valori  oggetto  di  tutela ;  la  scelta  del
                                                                            (52)
               Legislatore  veniva  giustificata  dalla  giurisprudenza  coeva  alla  riforma  con  il
               maggior valore formale che queste due categorie di atti produttivi di regole pre-
               sentavano . Difficile, quindi, nelle immediatezze della modifica del 1997 ,
                         (53)
                                                                                         (54)
               dilatare il significato di violazione di legge ai parametri dell’imparzialità e del
               buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97, comma 2,
               della Costituzione ; la ratio della riforma non riconduceva nel solco della tipi-
                                 (55)
               cità l’eccesso di potere, inteso come l’oggettiva distorsione dell’atto amministra-
               tivo dal fine di interesse pubblico che secondo la legge deve soddisfare . Così,
                                                                                   (56)
               era ritenuta integrativa della condotta abusiva, la violazione della legge formale
               (leggi costituzionali, leggi ordinarie, leggi regionali e delle province autonome),


               (49)  Più di recente cfr., Cass., sez. Quinta, 2 aprile 2019, n. 14380, in banca dati De Jure.
               (50)  C. CUPELLI, op. cit., pag. 278.
               (51)  Per una sintesi sul dibattito sorto in dottrina in ordine alla portata applicativa della modifica
                     del 1997, cfr., M. ROMANO, op. cit., pagg. 54 e ss.
               (52)  L. STORTONI, op. cit., pag. 138.
               (53)  Cass., 18 novembre 1998, TILESI, Rivista Trimestrale di Dir. pen. econ. 1999, 623.
               (54)  Cass. sez. Seconda, 4 dicembre 1997, TOSCHES, in Cass. pen. 1998, 332.
               (55)  A. NISCO, op. cit., pag. 2, ricorda come la Consulta, con sentenza n. 447 del 1998, aveva
                     peraltro respinto le censure di irragionevolezza dell’opzione restrittiva.
               (56)  Cass., 29 gennaio 1998, MARCONI, CED 209774, RP, 1998, 613. La giurisprudenza coeva alla
                     riforma non considerava, ad esempio, l’inosservanza delle disposizioni inserite in un bando
                     di concorso quale fonte dell’abuso, trattandosi di meri atti amministrativi Cass., 1° dicembre
                     1999, PETRIGNANO, CED 216376, in Cass. Pen. 2001, 841.

                                                                                         95
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102