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DOTTRINA
elementi sintomatici , che evidenziassero la effettiva ratio ispiratrice del com-
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portamento abusivo . Inoltre, l’intenzionalità del dolo non era esclusa dalla
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compresenza di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficia-
le ; doveva ritenersi necessario, perché venisse meno la configurabilità dell’ele-
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mento soggettivo, che il perseguimento del pubblico interesse fosse stato
l’obiettivo principale dell’agente .
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Sembrava quindi che il Legislatore del 1997 fosse riuscito nell’intento di
selezionare, in netta discontinuità con la previgente fattispecie, i comportamenti
penalmente rilevanti dei pubblici agenti, al fine di evitare (eccessive) invasioni
di campo da parte dell’autorità giudiziaria penale nell’attività della pubblica
amministrazione .
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Così purtroppo non era, posto che, a distanza di anni, le esigenze di modi-
fica della fattispecie del 1997 sembrano coincidere con quelle sottese al DL
Semplificazioni.
Quanto si afferma trova riscontro nel vertiginoso numero di procedimenti
pendenti per abuso d’ufficio a fronte di quello delle condanne, che secondo la
dottrina potrebbe essere contenuto mediante una più oculata gestione, da
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parte degli Uffici di Procura della Repubblica, delle iscrizioni nel registro delle
notizie di reato .
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(89) Cfr., in tal senso, Tribunale Latina, sentenza n. 219/2020, Bianconi, inedita. Il responsabile
del settore commercio di un comune della provincia di Latina era imputato di abuso d’ufficio
perché, in violazione dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (cosiddetto codice degli
appalti), aveva emesso una determina dirigenziale con la quale aveva affidato in via diretta ad
una ditta locale, lavori di manutenzione stradale per importo inferiore a quarantamila euro
(sotto la soglia quindi prevista dall’art. 35, l. cit.), senza giustificare le ragioni con le quali era
stata derogata la procedura di scelta del contraente mediante gara, procurando a quest’ultimo
un ingiusto vantaggio patrimoniale con danno pubblico. In sede di giudizio immediato, il
Tribunale assolveva l’imputata perché il fatto non sussiste, poiché, sotto il profilo oggettivo,
le ragioni dell’affidamento diretto erano esplicitate in delibera. Il collegio aggiungeva peral-
tro, con riferimento alla contestazione per la quale il Dirigente imputato aveva chiesto il pre-
ventivo solo ad una ditta, che tale condotta «… potrebbe avere - in assenza di ogni prova di
una collusione tra l’imputata e la ditta (neanche ipotizzata dal PM - al più una rilevanza
amministrativa ma non un’idoneità a determinare la presenza di una condotta penalmente
rilevante…)».
(90) Cfr., V. DI NICOLA, op. cit., pag. 14, il quale rammenta come la prova del dolo poteva essere
desunta anche da elementi sintomatici, quali: la specifica competenza professionale dell’agen-
te; l’apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento; il tenore dei rapporti personali
tra l’agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patri-
moniale o subiscono danno; l’evidenza, reiterazione e gravità delle violazioni; l’intento di
sanare le illegittimità con successive violazioni di legge.
(91) Cass., sez. Terza, n. 10810/2014, in banca dati De Jure.
(92) Cass., sez. Sesta, 17 settembre 2019, n. 51127, in CED, n. 278938-01.
(93) P. PISA, voce Abuso di ufficio, in Enc. giur., vol. II, Postilla di aggiornamento, Treccani, Roma,
1997, 1.
(94) M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 137.
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