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LA RIFORMA DELL’ABUSO D’UFFICIO TRA ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE
                                         E BUROCRAZIA DIFENSIVA



                     Tutto ciò che prima rientrava nella violazione di legge e di regolamento
               (cfr. par. 2.3.), salvo che non possa essere considerata “specifica regola di con-
               dotta espressamente prevista dalla legge” o “da atto avente forza di legge”, e
               sempre che “non lasci margine di discrezionalità”, a rigore di codice non può
               quindi continuare ad assumere rilevanza penale.
                     A tale modifica consegue - per le fattispecie poste in essere prima della
               entrata in vigore della riforma - l’intervento di provvedimenti giudiziali defini-
               tori con formula “perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato”;
               interverranno così, a seconda della fase procedimentale:
                     ➢ il decreto (de plano) o l’ordinanza (a seguito di udienza camerale) di archi-
               viazione del procedimento nei confronti dell’indagato (art. 411, c.p.p.);
                     ➢ la sentenza di proscioglimento dell’imputato in sede di udienza prelimi-
               nare (artt.: 129 e 425, c.p.p.);
                     ➢ la sentenza di assoluzione dell’imputato in sede di Giudizio di primo
               grado (artt.: 129 e 530, c.p.p.), nel grado di Appello (artt.: 129, 598 e 605, c.p.p.)
               e in Cassazione (artt.: 129 e 620, lett. a, c.p.p.);
                     ➢ l’ordinanza di revoca della sentenza per il condannato (art. 673, c.p.p.) (102) .

               3.1.1. Segue. La violazione di una “specifica regola di condotta”
                     Il nuovo abuso d’ufficio non solo si riferisce esclusivamente alla violazio-
               ne di regole disciplinate dalla legge o da atti aventi forza di legge, ma richiede
               altresì che le regole di condotta inosservate siano solo quelle “specifiche” ed
               “espressamente previste” dalle fonti de quibus; secondo la dottrina (103) , la modi-
               fica non esclude a priori la possibilità che possa trattarsi di violazione di regole
               procedimentali, in quanto comprensive di precetti comportamentali.
                     Come anticipato, la portata selettiva di tale modifica consente di ritenere
               che il Legislatore del 2020 abbia voluto ridurre l’area applicativa dell’incrimina-
               zione, escludendo che la violazione di meri principi generali possa integrare il
               nuovo abuso d’ufficio.
                     La  questione  era  stata  prospettata  con  riferimento  ai  principi  espressi
               nell’art. 97, comma 2, Cost., interpretati in chiave immediatamente precettiva da
               un orientamento di legittimità partito in sordina dopo la modifica del 1997, poi
                     peculato, per quelle condotte non più sussumibili sotto la portata applicativa dell’art. 323 c.p.
                     Tale soluzione ovviamente non potrebbe che applicarsi per il futuro, sulla scorta del princi-
                     pio di irretroattività della norma penale (di sfavore). Secondo A. NISCO, op. cit., pag. 6, si è
                     prodotta un’abolitio criminis parziale, che copre tutte le violazioni di regolamenti e quelle di
                     leggi non più corrispondenti ai nuovi parametri.
               (102) Per una puntuale disamina della “spinosa questione della revoca delle sentenze di condanna”,
                     cfr., M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 154.
               (103) A. NISCO, op. cit. pag. 7.

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