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LA RIFORMA DELL’ABUSO D’UFFICIO TRA ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE
E BUROCRAZIA DIFENSIVA
luogo di quello realizzato dalla legge approvata dal Parlamento, e in ogni caso
ripudiano l’idea che i tribunali penali siano incaricati di raggiungere uno scopo,
pur legalmente definito, senza che la legge specifichi con quali mezzi e in quali
limiti ciò possa avvenire». È stato autorevolmente osservato in dottrina (125) che
l’utilizzo del verbo ripudiare da parte della Corte Costituzionale nell’ordinanza
Taricco - lo stesso verbo di cui all’art. 11 della legge Fondamentale, da cui si
dipanano le fondamentali ragioni di pace e giustizia che devono assicurare le
necessarie limitazioni di sovranità - sta ad indicare che «solo un altro ripudio
può controlimitare le necessarie limitazioni di sovranità. Usando quel verbo è
come se la Corte costituzionale ci dicesse che giudice penale di scopo e “ragioni
di pace e giustizia” fossero due concetti antitetici per il nostro ordinamento
costituzionale». Mutuando tali insegnamenti e applicandoli all’abuso d’ufficio,
non può essere attribuito alla modifica in esame, un significato che appare
oggettivamente eccentrico rispetto alla littera legis, e soprattutto alla ratio ispira-
trice la Riforma. Il principio di determinatezza - continua la dottrina da ultimo
citata (126) - è parametro che si rivolge (oltre che al Legislatore) anche al giudice,
su cui grava il vincolo di orientare la sua attività interpretativa in direzione
intensiva degli elementi di fattispecie, anche per supplire per via giurispruden-
ziale a eventuali carenze di determinatezza della fattispecie.
Altra dottrina (127) - in posizione mediana - non dubita che la ratio dell’in-
tervento di riforma sia stata certamente quella di escludere il sindacato penale
della discrezionalità amministrativa, ma (ritiene) che probabilmente il
Legislatore, mediante il riferimento al termine “discrezionalità”, abbia finito col
rendere non sanzionabili eventuali violazioni di norme specifiche che si presti-
no a piu interpretazioni in sede applicativa.
Da ultimo, si osserva (128) che il tenore della nuova disposizione assume
portata annichilente: qualunque regola formalmente comprensiva di più opzio-
ni operative esula dall’abuso per violazione di legge, qualunque sia il risultato
che l’agente si prefigga o consegua.
La stessa dottrina aggiunge che un tentativo di ripristino della vecchia
norma in via ermeneutica da parte della giurisprudenza, si risolverebbe in una
interpretazione (129) palesemente contra legem.
(125) C. SOTIS (2), “Tra Antigone e Creonte io sto con Porzia”, Riflessioni su Corte Costituzionale 24 del 2017
(caso Taricco), in Diritto Penale Contemporaneo, 3 aprile 2017, pagg. 13-17.
(126) C. SOTIS, (2) op. cit., pag. 14.
(127) G. VICICONTE, B. RIDARELLI, Il nuovo abuso d’ufficio e la difficile convivenza tra diritto penale e diritto
amministrativo, in Il Penalista, 21 settembre 2020, pag. 4.
(128) A. NISCO, op. cit., pag. 8.
(129) Giova richiamare sul punto, C. SOTIS (3), Formule sostanziali e fruibilità processuale: i concetti penalistici
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