Page 109 - Layout 2
P. 109

LA RIFORMA DELL’ABUSO D’UFFICIO TRA ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE
                                         E BUROCRAZIA DIFENSIVA



               luogo di quello realizzato dalla legge approvata dal Parlamento, e in ogni caso
               ripudiano l’idea che i tribunali penali siano incaricati di raggiungere uno scopo,
               pur legalmente definito, senza che la legge specifichi con quali mezzi e in quali
               limiti ciò possa avvenire». È stato autorevolmente osservato in dottrina (125)  che
               l’utilizzo del verbo ripudiare da parte della Corte Costituzionale nell’ordinanza
               Taricco - lo stesso verbo di cui all’art. 11 della legge Fondamentale, da cui si
               dipanano le fondamentali ragioni di pace e giustizia che devono assicurare le
               necessarie limitazioni di sovranità - sta ad indicare che «solo un altro ripudio
               può controlimitare le necessarie limitazioni di sovranità. Usando quel verbo è
               come se la Corte costituzionale ci dicesse che giudice penale di scopo e “ragioni
               di pace e giustizia” fossero due concetti antitetici per il nostro ordinamento
               costituzionale». Mutuando tali insegnamenti e applicandoli all’abuso d’ufficio,
               non  può  essere  attribuito  alla  modifica  in  esame,  un  significato  che  appare
               oggettivamente eccentrico rispetto alla littera legis, e soprattutto alla ratio ispira-
               trice la Riforma. Il principio di determinatezza - continua la dottrina da ultimo
               citata (126)  - è parametro che si rivolge (oltre che al Legislatore) anche al giudice,
               su  cui  grava  il  vincolo  di  orientare  la  sua  attività  interpretativa  in  direzione
               intensiva degli elementi di fattispecie, anche per supplire per via giurispruden-
               ziale a eventuali carenze di determinatezza della fattispecie.
                     Altra dottrina (127)  - in posizione mediana - non dubita che la ratio dell’in-
               tervento di riforma sia stata certamente quella di escludere il sindacato penale
               della  discrezionalità  amministrativa,  ma  (ritiene)  che  probabilmente  il
               Legislatore, mediante il riferimento al termine “discrezionalità”, abbia finito col
               rendere non sanzionabili eventuali violazioni di norme specifiche che si presti-
               no a piu  interpretazioni in sede applicativa.
                     Da ultimo, si osserva (128)  che il tenore della nuova disposizione assume
               portata annichilente: qualunque regola formalmente comprensiva di più opzio-
               ni operative esula dall’abuso per violazione di legge, qualunque sia il risultato
               che l’agente si prefigga o consegua.
                     La  stessa  dottrina  aggiunge  che  un  tentativo  di  ripristino  della  vecchia
               norma in via ermeneutica da parte della giurisprudenza, si risolverebbe in una
               interpretazione (129)  palesemente contra legem.

               (125) C. SOTIS (2), “Tra Antigone e Creonte io sto con Porzia”, Riflessioni su Corte Costituzionale 24 del 2017
                     (caso Taricco), in Diritto Penale Contemporaneo, 3 aprile 2017, pagg. 13-17.
               (126) C. SOTIS, (2) op. cit., pag. 14.
               (127) G. VICICONTE, B. RIDARELLI, Il nuovo abuso d’ufficio e la difficile convivenza tra diritto penale e diritto
                     amministrativo, in Il Penalista, 21 settembre 2020, pag. 4.
               (128) A. NISCO, op. cit., pag. 8.
               (129) Giova richiamare sul punto, C. SOTIS (3), Formule sostanziali e fruibilità processuale: i concetti penalistici

                                                                                        107
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114