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DOTTRINA



             3.2. La soppressione dei regolamenti quali fonti dell’abuso
                  Come anticipato, il DL Semplificazioni ha espunto dall’art. 323 c.p. il riferi-
             mento alla violazione di norme di “regolamento”; non pare esservi dubbio che
             anche in tale ambito sia intervenuta una parziale abolizione dell’incriminazione
             (art. 2, comma 2, c.p.). Tale decisione è stata tacciata di irragionevolezza da una
             parte della dottrina (130) , al punto da presentare potenziali profili di illegittimità
             costituzionale; ciò in quanto tali fonti secondarie del diritto spesso sono produt-
             tive di regole di condotta espresse e specifiche, aventi ad oggetto la funzione o il
             servizio esercitato dalla pubblica amministrazione. I regolamenti, in altri termini
             - per la loro natura duttile - parrebbero essere la fonte del diritto più idonea ad
             orientare  ed  uniformare  l’operato  dei  pubblici  agenti.  In  realtà,  secondo  altro
             autore (131)  la norma - soggiacendo ai limiti imposti al controllo di costituzionalità
             delle cosiddette norme penali di favore - sarebbe non sindacabile dalla Corte
             costituzionale,  in  quanto  scelta  di  politica  criminale,  appannaggio  del  solo
             Legislatore (132) .

             3.3. La persistente rilevanza del dovere di astensione nel caso di conflitto d’interessi
                  Qualche dubbio interpretativo è stato nelle immediatezze della riforma
             sollevato dalla dottrina con riferimento alla seconda modalità di realizzazione
             della condotta tipica (anche) del nuovo abuso d’ufficio. Ci si riferisce alla ipotesi
             di mancata astensione del pubblico agente «in presenza di un interesse proprio
             o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti».
                  Si osserva infatti come tale ipotesi di condotta abusiva presenti sul piano
             sintattico un alto tasso di ambiguità (133) ; non è chiaro cosa voglia intendere il
             Legislatore quando (ancora) si riferisce agli “altri casi prescritti”.

                  come “programmi di azione”, in Dir. Pen. e Proc., 9/2009, 1154, secondo il quale «il giudice, una
                  volta oltrepassati i divieti di tipo testuale, non entra in un territorio di libertà, ma di obblighi
                  interpretativi. Ed è proprio un altro concetto a indicarcelo, e anche qui sempre in virtù del pro-
                  gramma di azione che veicola. Mi riferisco evidentemente alla tipicità, che indica all’interprete
                  dei doveri procedurali a cui attenersi nell’attività di applicazione del diritto: individuare il nucleo
                  intorno  cui  verificare  se  il  fatto  storico  possa  dirsi  ricompreso  dalla  tipicità  espressa  dalla
                  norma. Nel momento attuale, infatti, in cui la crisi della legalità penale intesa come crisi della
                  tenuta della riserva di legge e come crollo del mito della precisione della disposizione linguisti-
                  ca, è manifesta, e probabilmente irreversibile, diviene, e possibile ancora più stringente l’esi-
                  genza di coltivare dei concetti che siano idonei a garantire la legalità nel momento applicativo.
                  Per questo non ci possiamo permettere il lusso di mettere da parte un concetto come la tipicità,
                  che costituisce l’insostituibile strumento applicativo proprio per la sua capacità di tradursi in
                  un programma di azione, e, quindi, di garantire la legalità penale sul terreno processuale».
             (130)  G. L. GATTA, op. cit., pag. 5.
             (131)  M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 145.
             (132)  In tal senso, anche A. NISCO, op. cit., pag. 7.
             (133) M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 151.

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