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DOTTRINA
3.2. La soppressione dei regolamenti quali fonti dell’abuso
Come anticipato, il DL Semplificazioni ha espunto dall’art. 323 c.p. il riferi-
mento alla violazione di norme di “regolamento”; non pare esservi dubbio che
anche in tale ambito sia intervenuta una parziale abolizione dell’incriminazione
(art. 2, comma 2, c.p.). Tale decisione è stata tacciata di irragionevolezza da una
parte della dottrina (130) , al punto da presentare potenziali profili di illegittimità
costituzionale; ciò in quanto tali fonti secondarie del diritto spesso sono produt-
tive di regole di condotta espresse e specifiche, aventi ad oggetto la funzione o il
servizio esercitato dalla pubblica amministrazione. I regolamenti, in altri termini
- per la loro natura duttile - parrebbero essere la fonte del diritto più idonea ad
orientare ed uniformare l’operato dei pubblici agenti. In realtà, secondo altro
autore (131) la norma - soggiacendo ai limiti imposti al controllo di costituzionalità
delle cosiddette norme penali di favore - sarebbe non sindacabile dalla Corte
costituzionale, in quanto scelta di politica criminale, appannaggio del solo
Legislatore (132) .
3.3. La persistente rilevanza del dovere di astensione nel caso di conflitto d’interessi
Qualche dubbio interpretativo è stato nelle immediatezze della riforma
sollevato dalla dottrina con riferimento alla seconda modalità di realizzazione
della condotta tipica (anche) del nuovo abuso d’ufficio. Ci si riferisce alla ipotesi
di mancata astensione del pubblico agente «in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti».
Si osserva infatti come tale ipotesi di condotta abusiva presenti sul piano
sintattico un alto tasso di ambiguità (133) ; non è chiaro cosa voglia intendere il
Legislatore quando (ancora) si riferisce agli “altri casi prescritti”.
come “programmi di azione”, in Dir. Pen. e Proc., 9/2009, 1154, secondo il quale «il giudice, una
volta oltrepassati i divieti di tipo testuale, non entra in un territorio di libertà, ma di obblighi
interpretativi. Ed è proprio un altro concetto a indicarcelo, e anche qui sempre in virtù del pro-
gramma di azione che veicola. Mi riferisco evidentemente alla tipicità, che indica all’interprete
dei doveri procedurali a cui attenersi nell’attività di applicazione del diritto: individuare il nucleo
intorno cui verificare se il fatto storico possa dirsi ricompreso dalla tipicità espressa dalla
norma. Nel momento attuale, infatti, in cui la crisi della legalità penale intesa come crisi della
tenuta della riserva di legge e come crollo del mito della precisione della disposizione linguisti-
ca, è manifesta, e probabilmente irreversibile, diviene, e possibile ancora più stringente l’esi-
genza di coltivare dei concetti che siano idonei a garantire la legalità nel momento applicativo.
Per questo non ci possiamo permettere il lusso di mettere da parte un concetto come la tipicità,
che costituisce l’insostituibile strumento applicativo proprio per la sua capacità di tradursi in
un programma di azione, e, quindi, di garantire la legalità penale sul terreno processuale».
(130) G. L. GATTA, op. cit., pag. 5.
(131) M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 145.
(132) In tal senso, anche A. NISCO, op. cit., pag. 7.
(133) M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 151.
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