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DOTTRINA
La predisposizione di protocolli e linee guida da parte delle amministra-
zioni pubbliche, infatti - osservava prima della riforma la dottrina (148) - avrebbe
potuto costituire, ad un tempo, garanzia di una maggiore uniformità dei mec-
canismi decisionali, soprattutto all’interno di materie caratterizzate dalla discre-
zionalità amministrativa, ed utile filtro per escludere profili di responsabilità
penale.
Sul punto altra dottrina (149) obiettava tuttavia come la soluzione del proble-
ma dell’abuso d’ufficio non potesse consistere nella introduzione di “linee
guida”, in simmetria con quanto introdotto nella colpa degli esercenti le profes-
sioni sanitarie con la cosiddetta legge Gelli. Infatti, queste ultime sono state
introdotte per un settore del tutto omogeneo e soltanto in previsione di reati
colposi; nel caso di specie si verte invece soltanto nel campo dei reati dolosi e
le linee guida dovrebbero riguardare tutti i più disparati campi in cui opera la
Pubblica Amministrazione. D’altronde - aggiunge lo stesso autore - bisogne-
rebbe tenere conto di realtà territoriali e ambientali estremamente diverse, con
la conseguente necessità di predisporre linee guida diverse per ciascun territo-
rio, con le immaginabili ricadute negative sia per l’uniformità dell’attività della
P.A., che della giurisprudenza penale.
Orbene, riprendendo l’interrogativo di cui sopra, posto che il Legislatore
non ha inteso recepire le istanze di riforma nei sensi testè rassegnati, si può
comunque concludere che l’attuale versione dell’art. 323 c.p. sia sufficiente a
rasserenare i pubblici agenti?
Secondo la dottrina (150) non proprio, poichè nel complesso, il nuovo art.
323 c.p. rischia di indurre gli amministratori a confidare in un’inconsistente
franchigia penalistica, lasciando intendere che agire sia più conveniente che
rimanere inerti. Ciò può essere vero, solo nella misura in cui l’omissione, andan-
do contro ad un preciso obbligo di agire, realizzi la violazione di un obbligo
comportamentale, ma in altri casi agire sarà egualmente rischioso, per la realiz-
zazione di altri reati.
spia’: la spinta verso le indagini è molto spesso nata dal sospetto che negli ‘armadi’ dei pub-
blici amministratori fossero sepolti ‘scheletri’, in primo luogo fatti di corruzione.
L’intenzione di scoprirli si è rivelata una molla potente che ha indotto la procura ad attivare
numerosi procedimenti per abuso d’ufficio, gli unici proponibili in presenza, allo stato, di
mere illegittimità amministrative; procedimenti che in molti casi sono franati, ma dopo aver
assolto il loro compito di introdurre indagini su crimini in ipotesi più rilevanti (ecco l’abuso
quale possibile ‘spia’ di questi ultimi)».
(148) C. CUPELLI, op. cit., pag. 293.
(149) G. COLANGELO, in A.R. CASTALDO (a cura di), Migliorare le performance della pubblica amministra-
zione. Riscrivere l’abuso d’ufficio, Giappichelli, Torino, 2018, pag. 26.
(150) A. NISCO, op. cit., pag. 10.
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