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DOTTRINA



                  La predisposizione di protocolli e linee guida da parte delle amministra-
             zioni pubbliche, infatti - osservava prima della riforma la dottrina (148)  - avrebbe
             potuto costituire, ad un tempo, garanzia di una maggiore uniformità dei mec-
             canismi decisionali, soprattutto all’interno di materie caratterizzate dalla discre-
             zionalità amministrativa, ed utile filtro per escludere profili di responsabilità
             penale.
                  Sul punto altra dottrina (149)  obiettava tuttavia come la soluzione del proble-
             ma  dell’abuso  d’ufficio  non  potesse  consistere  nella  introduzione  di  “linee
             guida”, in simmetria con quanto introdotto nella colpa degli esercenti le profes-
             sioni sanitarie con la cosiddetta legge Gelli. Infatti, queste ultime sono state
             introdotte per un settore del tutto omogeneo e soltanto in previsione di reati
             colposi; nel caso di specie si verte invece soltanto nel campo dei reati dolosi e
             le linee guida dovrebbero riguardare tutti i più disparati campi in cui opera la
             Pubblica Amministrazione. D’altronde - aggiunge lo stesso autore - bisogne-
             rebbe tenere conto di realtà territoriali e ambientali estremamente diverse, con
             la conseguente necessità di predisporre linee guida diverse per ciascun territo-
             rio, con le immaginabili ricadute negative sia per l’uniformità dell’attività della
             P.A., che della giurisprudenza penale.
                  Orbene, riprendendo l’interrogativo di cui sopra, posto che il Legislatore
             non ha inteso recepire le istanze di riforma nei sensi testè rassegnati, si può
             comunque concludere che l’attuale versione dell’art. 323 c.p. sia sufficiente a
             rasserenare i pubblici agenti?
                  Secondo la dottrina (150)  non proprio, poichè nel complesso, il nuovo art.
             323  c.p.  rischia  di  indurre  gli  amministratori  a  confidare  in  un’inconsistente
             franchigia  penalistica,  lasciando  intendere  che  agire  sia  più  conveniente  che
             rimanere inerti. Ciò può essere vero, solo nella misura in cui l’omissione, andan-
             do contro ad un preciso obbligo di agire, realizzi la violazione di un obbligo
             comportamentale, ma in altri casi agire sarà egualmente rischioso, per la realiz-
             zazione di altri reati.


                  spia’: la spinta verso le indagini è molto spesso nata dal sospetto che negli ‘armadi’ dei pub-
                  blici  amministratori  fossero  sepolti  ‘scheletri’,  in  primo  luogo  fatti  di  corruzione.
                  L’intenzione di scoprirli si è rivelata una molla potente che ha indotto la procura ad attivare
                  numerosi procedimenti per abuso d’ufficio, gli unici proponibili in presenza, allo stato, di
                  mere illegittimità amministrative; procedimenti che in molti casi sono franati, ma dopo aver
                  assolto il loro compito di introdurre indagini su crimini in ipotesi più rilevanti (ecco l’abuso
                  quale possibile ‘spia’ di questi ultimi)».
             (148) C. CUPELLI, op. cit., pag. 293.
             (149) G. COLANGELO, in A.R. CASTALDO (a cura di), Migliorare le performance della pubblica amministra-
                  zione. Riscrivere l’abuso d’ufficio, Giappichelli, Torino, 2018, pag. 26.
             (150) A. NISCO, op. cit., pag. 10.

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