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DOTTRINA



             (pericolosamente) (104)  diventato  “popolare”  negli  anni  a  venire (105) . Nei primi
             commenti alla novella è stato peraltro manifestato (106)  il timore che - attesa la
             persistenza della locuzione violazione di legge nell’attuale formulazione dell’art.
             323 c.p. - la stessa giurisprudenza potrebbe continuare a ravvisare, nell’art. 97,
             comma 2, Cost., una espressa e specifica regola di condotta, vanificando così
             gli sforzi del Riformatore. Il timore appare tutt’altro che surreale, se è vero che
             un autore (107)  afferma, rispetto a tale requisito, che la violazione di legge può
             essere integrata ancora dall’inosservanza del principio di imparzialità della pub-
             blica amministrazione ai sensi del comma 2 dell’art. 97 Cost., «trattandosi di
             regola di condotta prevista espressamente da una norma che si colloca al vertice
             nella gerarchia delle fonti del diritto nazionale» (108) .

             3.1.2. Segue. La fonte legislativa o atto equipollente della regola di condotta violata
                  Mentre l’espunzione dall’articolo 323 c.p. del riferimento ai Regolamenti
             determina una evidente ipotesi di abolitio criminis (109) , ci si è chiesti in dottrina (110)
             se l’introduzione del riferimento agli «atti aventi forza di legge» possa aver dato
             luogo ad una ipotesi di nuova incriminazione di cui all’art. 2, comma 1, c.p. La
             risposta non può che essere negativa, posto che il riferimento agli «atti aventi
             forza  di  legge»  era  evidentemente  già  ricompreso  nell’ampio  concetto  di
             «norma  di  legge»  di  cui  alla  previgente  versione  della  norma,  trattandosi  di
             “norme primarie” (111) . Secondo la dottrina, l’espressione è riferibile evidente-
             mente ai soli decreti legge e decreti legislativi, ed esclude le disposizioni costi-
             tuzionali e di legge costituzionale (112) , beninteso salvo che abbiano un contenuto
             privo di portata discrezionale.

             3.1.3. Segue. La insussistenza di margini di discrezionalità nella regola di condotta inosservata
                  Come anticipato, la selettività del DL Semplificazioni richiede altresì, per

             (104) Cfr., A. NISCO, op. cit., pag. 5, il quale rammenta come, sulla scorta di tale orientamento, era
                  stata riscritta la disposizione, «inserendovi una clausola generale di portata coincidente con
                  la  stessa  definizione  dell’oggetto  di  tutela:  operazione  d’antan,  degna  di  quella  Teleologische
                  Begriffsbildung che, nella Germania degli anni Trenta, preluse al tracollo del divieto di analo-
                  gia…».
             (105) Cass., sez. Sesta, 21 febbraio 2019, 22871, VEZZOLA, CED 275985.
             (106) G. L. GATTA, op. cit., pag. 7.
             (107) V. DI NICOLA, op. cit., pag. 4.
             (108) Ipotizza tale opzione ermeneutica, ma solo come possibile risposta del diritto vivente atta ad
                  evitare la sostanziale abrogazione dell’abuso d’ufficio, M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 161.
             (109) In tal senso V. DI NICOLA, op. cit., pag. 10.
             (110) M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 145.
             (111) B. ROMANO, op. cit., pag. 7.
             (112) A. NISCO, op. cit., pag. 7.

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