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DOTTRINA
(pericolosamente) (104) diventato “popolare” negli anni a venire (105) . Nei primi
commenti alla novella è stato peraltro manifestato (106) il timore che - attesa la
persistenza della locuzione violazione di legge nell’attuale formulazione dell’art.
323 c.p. - la stessa giurisprudenza potrebbe continuare a ravvisare, nell’art. 97,
comma 2, Cost., una espressa e specifica regola di condotta, vanificando così
gli sforzi del Riformatore. Il timore appare tutt’altro che surreale, se è vero che
un autore (107) afferma, rispetto a tale requisito, che la violazione di legge può
essere integrata ancora dall’inosservanza del principio di imparzialità della pub-
blica amministrazione ai sensi del comma 2 dell’art. 97 Cost., «trattandosi di
regola di condotta prevista espressamente da una norma che si colloca al vertice
nella gerarchia delle fonti del diritto nazionale» (108) .
3.1.2. Segue. La fonte legislativa o atto equipollente della regola di condotta violata
Mentre l’espunzione dall’articolo 323 c.p. del riferimento ai Regolamenti
determina una evidente ipotesi di abolitio criminis (109) , ci si è chiesti in dottrina (110)
se l’introduzione del riferimento agli «atti aventi forza di legge» possa aver dato
luogo ad una ipotesi di nuova incriminazione di cui all’art. 2, comma 1, c.p. La
risposta non può che essere negativa, posto che il riferimento agli «atti aventi
forza di legge» era evidentemente già ricompreso nell’ampio concetto di
«norma di legge» di cui alla previgente versione della norma, trattandosi di
“norme primarie” (111) . Secondo la dottrina, l’espressione è riferibile evidente-
mente ai soli decreti legge e decreti legislativi, ed esclude le disposizioni costi-
tuzionali e di legge costituzionale (112) , beninteso salvo che abbiano un contenuto
privo di portata discrezionale.
3.1.3. Segue. La insussistenza di margini di discrezionalità nella regola di condotta inosservata
Come anticipato, la selettività del DL Semplificazioni richiede altresì, per
(104) Cfr., A. NISCO, op. cit., pag. 5, il quale rammenta come, sulla scorta di tale orientamento, era
stata riscritta la disposizione, «inserendovi una clausola generale di portata coincidente con
la stessa definizione dell’oggetto di tutela: operazione d’antan, degna di quella Teleologische
Begriffsbildung che, nella Germania degli anni Trenta, preluse al tracollo del divieto di analo-
gia…».
(105) Cass., sez. Sesta, 21 febbraio 2019, 22871, VEZZOLA, CED 275985.
(106) G. L. GATTA, op. cit., pag. 7.
(107) V. DI NICOLA, op. cit., pag. 4.
(108) Ipotizza tale opzione ermeneutica, ma solo come possibile risposta del diritto vivente atta ad
evitare la sostanziale abrogazione dell’abuso d’ufficio, M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 161.
(109) In tal senso V. DI NICOLA, op. cit., pag. 10.
(110) M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 145.
(111) B. ROMANO, op. cit., pag. 7.
(112) A. NISCO, op. cit., pag. 7.
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