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LA RIFORMA DELL’ABUSO D’UFFICIO TRA ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE
                                         E BUROCRAZIA DIFENSIVA



               2.4. L’inasprimento sanzionatorio ad opera della Legge Severino
                     Esigenze  di  completezza  impongono  di  rassegnare  come,  prima  della
               modifica oggetto del presente contributo, l’ultimo intervento  sull’abuso d’uf-
                                                                          (96)
               ficio era stato operato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge
               Severino, titolata Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru-
               zione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), norma che aveva addirit-
               tura aggravato la pena prevista dal primo comma dell’art. 323 c.p., sostituendo
               le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni». La
               modifica in termini di pena aveva certamente amplificato le questioni di cui ai
               paragrafi che precedono .
                                       (97)


               3.  Il delitto di abuso d’ufficio introdotto dal DL 76/2020
                     L’excursus che precede, unitamente alle premesse, consente di comprende-
               re perché (dopo vari e vani tentativi di contenimento delle distorsioni applica-
               tive ), con il Decreto semplificazioni il Legislatore abbia inteso riformulare
                   (98)
               l’abuso d’ufficio con ancor più incisività.
                     Dal 16 luglio 2020, infatti, non è più sufficiente violare qualunque norma
               di legge o di regolamento per essere incriminati per abuso d’ufficio, ma neces-
               sita la «violazione di leggi» o «atti aventi forza di legge» (par. 3.1.); non assume
               più rilevanza penale la violazione dei regolamenti (par. 3.2.), circostanza che
               sottrae alla punibilità numerose condotte.
                     Come si vedrà, tale ultima modifica aveva suscitato riserve nella dottrina
               che confidava in una “correzione di tiro” in sede di conversione del decreto
                                                                                         (99)
               (95)  In senso contrario F. CURCIO, in A. R. CASTALDO, op. cit., pag. 5 - il quale osserva che le
                     denunce che la Procura riceve per abuso d’ufficio debbano per forza essere iscritte come
                     notizie  di  reato.  L’autore  -  magistrato  già  assegnato  alla  Procura  Nazionale  Antimafia  -
                     lamenta come la portata e l’estensione delle indagini sull’abuso d’ufficio percepita dall’opi-
                     nione pubblica sia in realtà molto superiore a quella reale; basti pensare - aggiunge - che, i
                     procedimenti penali per abuso d’ufficio in carica alla DDA al 2018 erano appena 138, e che,
                     nel solo 2016, erano state avanzate ventinove richieste di archiviazione e solo quattro rinvii
                     a giudizio.
               (96)  Il più recente intervento normativo interessante l’abuso d’ufficio era stato l’art. 5 del D.Lgs.
                     75/2020, che aveva modificato l’art. 25 del D.Lgs. 231/2001, aggiungendo, al numero 2)
                     dell’art. 25, comma 1, ultima parte, il seguente periodo: “la medesima sanzione si applica,
                     quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commis-
                     sione dei delitti di cui agli articoli 314 commi 1 e 323 del codice penale…”.
               (97)  B. ROMANO, op. cit., pag. 6.
               (98)  Autorevole dottrina - M. DONINI, in A. R. CASTALDO, op. cit., pag. 96 - ricorda a tal propo-
                     sito come, nonostante le modifiche introdotte nel 1990 e nel 1997, l’abuso d’ufficio «è andato
                     incontro a progressive erosioni e allargamenti della tutela da parte della giurisprudenza, la
                     quale ha continuato, imperterrita, ad aumentare gli spazi di rilevanza penale».
               (99)  Auspicava modifiche in sede di conversione, tra gli altri, G. L. GATTA, op. cit., pag. 7.

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