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DOTTRINA



             e di qualunque altro atto normativo riconducibile al concetto di legge in senso
             materiale  (decreti  legislativi  e  decreti  legge) .  Rientravano  nella  locuzione
                                                         (57)
             “violazione di legge”, anche tutti i vizi relativi alla forma, al contenuto o all’og-
             getto dell’atto, ovvero al suo procedimento di formazione . Si sarebbe tuttavia
                                                                    (58)
             ben presto fatto strada un rigoroso ed assai discusso  orientamento giurispru-
                                                               (59)
             denziale, secondo il quale la violazione di legge poteva essere integrata anche
             dall’inosservanza  del  principio  costituzionale  di  imparzialità  della  pubblica
             amministrazione. Ciò alla luce della sua (presunta) portata precettiva, posto che
             l’art. 97, comma 2, della Costituzione richiederebbe ai pubblici poteri di osser-
             vare il principio della par condicio civium . Secondo tale opzione ermeneutica ,
                                                 (60)
                                                                                      (61)
             poteva così essere violazione di legge rilevante ai sensi dell’art. 323 c.p. anche
             l’esercizio infelice, inopportuno o parziale dell’attività amministrativa , ovvero
                                                                               (62)
             l’eccesso  (e lo sviamento) di potere .
                     (63)
                                                 (64)
                  Per quanto concerne la violazione dei regolamenti  - sia quelli emanati ai
                                                                  (65)
             sensi dell’art. 17, Legge 400/1988  che quelli derivanti da altra fonte di legge
                                             (66)
             - in dottrina , al fine di preservare il rispetto della riserva di legge assoluta in
                        (67)
             materia penale, si auspicava il restringimento della norma alla violazione dei soli
             regolamenti delegati , e non anche ai cosiddetti regolamenti interni.
                                (68)
             (57)  C. BENUSSI, op. cit., pag. 479.
             (58)  Cass., 15 dicembre 1997, CRAPRARO, in Riv. Pen. 1998, 32.
             (59)  Cfr., CUPELLI, op. cit., pag. 280.
             (60)  V. DI NICOLA, sub art. 323, in Codice Penale Commentato, De Jure, Giuffrè Francis Lefebvre,
                  2020, pagg. 1-27.
             (61)  Cfr., ad esempio una decisione (Cass., sez. Sesta, n. 1742/2018, in banca dati De Jure) in cui
                  è stato ritenuto configurabile il delitto di abuso d’ufficio in relazione ad una delibera di giunta
                  comunale, avente natura di atto endoprocedimentale, con la quale illegittimamente si auto-
                  rizzava il conferimento di un incarico esterno per lo svolgimento di servizi dell’ente, indican-
                  dosi che la selezione avvenisse sulla base di requisiti professionali predeterminati, in modo
                  da garantirne il conferimento al soggetto che si intendeva favorire; il requisito della violazio-
                  ne di legge è stato ravvisato nel caso dell’adozione di un atto formalmente qualificato come
                  di indirizzo politico, ma in concreto avente un contenuto dettagliato e specifico, direttamente
                  eseguibile da parte dei funzionari amministrativi.
             (62)  Cass., 13 luglio 2011, n. 27453, A., Guida al dir. 2011, 45, 82.
             (63)  Amplius sul punto in A. NISCO, op. cit., pag. 3.
             (64)  C. CUPELLI, op. cit., pag. 291.
             (65)  Cfr., M. GAMBARDELLA, op. cit., pag. 145.
             (66)  La norma in esame contempla, a seconda del soggetto che li emana: i Regolamenti “gover-
                  nativi” (emanati con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri), quelli “ministe-
                  riali”  (adottati  con  D.M.),  “interministeriali”  (adottati  con  decreto  interministeriale).  A
                  seconda del contenuto e dell’oggetto poi, i Regolamenti si distinguono in: esecutivi, di attua-
                  zione ed integrazione, indipendenti, di organizzazione e di delegificazione.
             (67)  L. STORTONI, op. cit., pag. 137.
             (68)  I regolamenti delegati sono quelli finalizzati a permettere un processo di delegificazione;
                  sono emanati su delega del Parlamento al Governo.

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