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LA RIFORMA DELL’ABUSO D’UFFICIO TRA ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE
                                         E BUROCRAZIA DIFENSIVA



               d’ufficio ma anche  le ipotesi di eccesso e sviamento di potere . Tale difetto
                                 (34)
                                                                             (35)
               di precisione offriva il destro ad esondazioni applicative  da parte della magi-
                                                                     (36)
               stratura (non solo inquirente) , fenomeno che raggiungeva la massima espres-
                                            (37)
               sione (e distorsione) durante la stagione nota come “Tangentopoli”; l’efficacia
               intimidatoria dell’abuso d’ufficio versione 1990 era peraltro rafforzata dall’ina-
               sprimento di pena «da due a cinque anni di reclusione se il fatto era commesso
               per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale». Così - come
               osserva la dottrina  - era inevitabile la reiterazione di una questione di legitti-
                                 (38)
               mità costituzionale dell’art. 323, sollevata nel 1996 dal GIP del Tribunale di
               Piacenza , la cui trattazione veniva tuttavia impedita dall’intervento riforma-
                        (39)
               tore del Legislatore nel 1997. La modifica  trovava origine - piuttosto che nelle
                                                       (40)
               condanne occorse nel periodo di Tangentopoli - negli intralci  creati alla pub-
                                                                          (41)
               blica amministrazione  dall’avvio di indagini preliminari sul presupposto della
                                     (42)
               sindacabilità del merito amministrativo da parte della pubblica accusa.

               2.3. La modifica dell’abuso d’ufficio ad opera dell’articolo 1 della legge 234/1997
                     Doveva pertanto considerarsi fallito il (primo) tentativo di definire l’abuso
               d’ufficio in modo sufficientemente determinato e preciso . Con l’art. 1 della
                                                                        (43)
               Legge 234/1997, il Legislatore sostituiva nuovamente l’art. 323 c.p., con tale
               testo: «salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale

               (34)  C. BENUSSI, art. 323, in Codice Penale Commentato, (a cura di) E. DOLCINI, G. L. GATTA, Tomo
                     I, IV Ed., Wolters Kluwer, 2015, pagg. 464 e ss.
               (35)  Com’è noto, nella dogmatica amministrativa tradizionale, i vizi di legittimità dell’atto ammi-
                     nistrativo sono: la violazione di legge, l’incompetenza e l’eccesso di potere. Cfr., ex plurimis,
                     V. CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Torino, 2002, pagg. 577 e ss.
               (36)  Così B. ROMANO, op. cit., pag. 6.
               (37)  C. CUPELLI, op. cit., pag. 274.
               (38)  L. STORTONI, op. cit., pag. 136.
               (39)  Cfr., Ord. GIP Piacenza, 16 aprile 1996, in Dir. pen. e proc., 1996, 1138.
               (40)  Cfr., ex plurimis, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. I, Zanichelli, 2012,
                     pag. 247.
               (41)  C. CUPELLI, op. cit., pag. 275.
               (42)  Che generavano un rallentamento delle gare di appalto e in generale, un ‘ingessamento’ della
                     macchina amministrativa.
               (43)  Merita rilevare come, la fattispecie introdotta nel 1997, nonostante fosse rubricata Abuso
                     d’Ufficio, avesse ben poco in comune con le previgenti versioni. Si poneva in parte qua un
                     problema di “vincolo di rubrica” rispetto alla tipicità. Com’è noto (cfr., C. SOTIS, (1) Vincolo
                     di rubrica e tipicità penale, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc. 4/2017, 1367), il
                     ‘vincolo di rubrica’ funziona «quale “regola di prevenzione del rischio” di atipicità della fat-
                     tispecie: se i reati devono essere denominati non ce ne saranno di innominabili, se i reati sono
                     innominabili saranno sprovvisti di omogeneo disvalore, se i reati sono sprovvisti di omoge-
                     neo disvalore difetteranno di tipicità, se una fattispecie non è tipica sarà in contrasto con i
                     principi di legalità e di proporzione».

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