Page 91 - Layout 2
P. 91

LA RIFORMA DELL’ABUSO D’UFFICIO TRA ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE
                                         E BUROCRAZIA DIFENSIVA



                     Per questa ragione in dottrina - rilevata la cronica inefficacia del sistema
               disciplinare   e  la  “fuga  dalla  firma”   -  era  stata  recentemente  suggerita
                          (9)
                                                     (10)
               l’espunzione  del delitto dall’ordinamento. A sostegno della modifica milita,
                            (11)
               inoltre, la ingiustificabile discrasia tra il numero dei procedimenti iscritti per
               abuso d’ufficio negli anni 2016 e 2017  (circa settemila), e il numero di sen-
                                                     (12)
               tenze di condanna (meno di cento) . Tale circostanza involge conseguenze
                                                   (13)
               nefaste sugli aspetti personali, professionali e politici (alla luce delle preclusioni
               introdotte dalla cosiddetta legge Severino ) dei pubblici agenti coinvolti nei
                                                        (14)
               (presunti) fatti abusivi.

                     Infine, quanto alla domanda se i comportamenti penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 323
                     c.p. fossero percepiti come effettivamente lesivi dell’interesse pubblico. Alla richiesta di indi-
                     care, in base alla personale percezione, il grado di frequenza con cui ai procedimenti per
                     abuso d’ufficio corrispondono condotte effettivamente lesive degli interessi della Pubblica
                     Amministrazione, il 44% rispondeva “nella maggioranza dei casi”; il 28% rispondeva “sem-
                     pre”; il 24% rispondeva “nella minoranza dei casi”; il 3% rispondeva “mai”.
               (9)   V. N. D’ASCOLA, in A. R. CASTALDO (a cura di), Migliorare le performance della pubblica ammini-
                     strazione. Riscrivere l’abuso d’ufficio, Giappichelli, Torino, 2018, pag. 106.
               (10)  È interessante rilevare come la necessità di una limitazione dell’abuso d’ufficio quale risposta
                     alla burocrazia difensiva, fosse stata pubblicamente invocata da diversi magistrati inquirenti
                     con funzioni apicali. Ci si riferisce, ad esempio, al dott. N. GRATTERI, attuale Procuratore della
                     Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro (Come delimitare l’abuso d’ufficio, in http://www.ilso-
                     le24ore.com/art/commenti-e-idee/2012-02-22/come-delimitare-abuso-ufficio);  al  dott.  R.  CANTONE,
                     attuale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia (Cantone: si deve limitare il
                     reato  di  abuso  di  ufficio,  in  cfr.http://www.ilmessaggero.it/primopiano/politica/cantone_abuso_ufficio-
                     3225334.html); e al dott. G. PIGNATONE, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
                     di Roma (Se l’abuso d’ufficio e la burocrazia imbrigliano il Paese nell’immobilismo, in https://www.lastam-
                     pa.it/topnews/primo-piano/2020/06/14/news/se-l-abuso-d-ufficio-e-la-burocrazia-difensiva-imbrigliano-
                     il-paese-nell-immobilismo-1.38964389).
               (11)  Favorevole all’abrogazione, S. PERONGINI, Le ragioni che consigliano l’abrogazione del reato di abuso
                     d’ufficio, in A. R. CASTALDO, op. cit. pagg. 13 e ss.; ritengono l’abrogazione preferibile rispetto
                     alle modifiche introdotte, B. ROMANO, La continua riforma dell’abuso di ufficio e l’immobilismo della
                     pubblica amministrazione, in Il Penalista, 28 luglio 2020, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 8; M.
                     GAMBARDELLA, op. cit. pag. 161. Contrario, tra gli altri, M. DONINI, Osservazioni sulla proposta
                     “Castaldo-Naddeo” di riforma dell’art. 323 c.p. La ricerca di un’ultima ratio ancora più tassativa contro
                     il trend generale dell’espansione penalistica, in A. R. CASTALDO, op. cit., pag. 97.
               (12)  B. ROMANO, op. cit., pag. 7.
               (13)  Degna di nota appare la circostanza per la quale analoghe statistiche erano state poste a base
                     della  riforma  del  1997,  indice  sintomatico  di  un  problema  risalente;  cfr.,  D.  MANZIONE,
                     Abuso d’ufficio, in Digesto Pen., Aggiornamento, 2000, pag. 2, nota n. 6 .
               (14)  Ci si riferisce al D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, rubricato Testo Unico delle disposizioni
                     in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conse-
                     guenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Ai fini in tale sede rilevanti,
                     giova rammentare che l’art. 10, comma 1, lett. a) del decreto prevede l’incandidabilità alle
                     elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro che hanno riportato condanna
                     definitiva (anche) per il delitto di abuso d’ufficio. L’art. 11 del decreto prevede, al comma
                     1, lett. a), la sospensione di diritto degli amministratori locali che abbiano riportato una con-
                     danna non definitiva (anche) per il delitto di abuso d’ufficio. Lo stesso art. 11 al comma 7
                     prevede poi la decadenza di diritto dalla carica in caso di condanna definitiva (anche) per
                     abuso d’ufficio.

                                                                                         89
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96