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DOTTRINA





                                                 Decreto  Semplificazioni:

                                                 Decreto Legge 76/2020
                           Avvocato
                       Antonello Madeo (*)
                                                 La  Riforma  dell’abuso  d’ufficio  tra

                                                 esigenze di semplificazione e burocrazia
                                                 difensiva (**)


                     Scopo del presente contributo è rassegnare gli aspetti essenziali del nuovo abuso d’uf-
               ficio - così come modificato dal DL Semplificazioni 2020 - cogliendone il più possibile luci
               ed ombre, muovendo da una rapida ricostruzione della storia del delitto dal Codice Rocco
               alla modifica del 1990, poi dalla riforma del 1997 alla legge Severino del 2012. Tra le ragioni
               della novella assume anzitutto rilievo la circostanza per la quale i procedimenti per abuso
               d’ufficio il più delle volte originano dal fallimento del cosiddetto diritto amministrativo del-
               l’efficienza. Dal 16 luglio 2020, con l’introduzione del DL Semplificazioni, non è più suffi-
               ciente violare qualunque norma di legge o di regolamento per essere incriminati per abuso
               d’ufficio, ma si rende necessaria la «violazione di leggi» o «atti aventi forza di legge»; dunque,
               non assume più rilevanza penale la violazione dei regolamenti, circostanza che sottrae alla
               punibilità numerose condotte. La novella lascia inalterati gli altri elementi della fattispecie,
               continuando a richiedere il duplice evento, dell’ingiusto vantaggio patrimoniale o del danno
               ingiusto, oggetto del dolo intenzionale del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico ser-
               vizio, che pongano in essere l’attività nello svolgimento delle funzioni o del servizio, preve-
               dendo ancora - quale ulteriore modalità di condotta - l’inosservanza dell’obbligo di astensione
               in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.
                     Tutto ciò che prima rientrava nella violazione di legge e di regolamento, salvo che non
               possa essere considerata “specifica regola di condotta espressamente prevista dalla legge”
               o “da atto avente forza di legge”, e sempre che “non lasci margine di discrezionalità”, a
               rigore di codice non può quindi continuare ad assumere rilevanza penale.

               (*)  Professore di Diritto e Procedura Penale e di Ordinamento Giudiziario e Penitenziario presso
                    l’Universita degli Studi della Tuscia.

               (**)  Articolo sottoposto a referaggio anonimo.
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