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L’OMICIDIO STRADALE
Inoltre, benché nell’elenco dei prelievi coattivi indicati dall’art. 224-bis non
sia esplicitamente inserito quello ematico, la generica allocuzione “accertamenti
medici”, consente di ampliare la gamma escludendo la tassatività di quelli espli-
citamente indicati nel testo della medesima norma (capelli, peli e mucosa). I fau-
tori di tale tesi sottolineano che l’eventuale decisione del pubblico ministero di
non effettuare l’esecuzione coattiva del prelievo ematico per via di una interpre-
tazione restrittiva, impedirebbe di fatto di accertare lo stato di ebbrezza o di stu-
pefazione del conducente che abbia causato la morte di una o più persone o
lesioni di particolare severità. È fondamentale per gli operatori di polizia giudi-
ziaria confrontarsi con il sostituto procuratore di turno, per verificare la possi-
bilità di avvalersene o, in caso di disaccordo, farsi indicare la procedura da adot-
tare per una più efficace applicazione della normativa vigente.
Pertanto, quando la Polizia Giudiziaria si trova di fronte al rifiuto dell’in-
dagato di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici o tossicologici e si rende
necessario procedere al prelievo ematico (o altra tipologia di prelievo biologico)
coattivo, poiché indispensabile ai fini della prova dell’aggravante del reato, deve
avvisare immediatamente il Sostituto Procuratore di turno. A quel punto, se il
magistrato acconsente, gli ufficiali di Polizia giudiziaria conducono l’interessato
al più vicino ospedale (art. 359-bis, comma 3-bis), ove viene conferito all’opera-
tore sanitario l’incarico di Ausiliario di polizia giudiziaria, producendo la richie-
sta di prelievo biologico, il cui esito consentirà di qualificare correttamente il
reato commesso.
6. Conclusioni
In definitiva, la necessità di tutelare il bene giuridico del diritto alla vita e
alla incolumità personale ha spinto il legislatore a introdurre specifiche norma-
tive, rendendole più severe ed efficaci per sensibilizzare i trasgressori e per
porre un freno a condotte di guida particolarmente spregiudicate. È stato final-
mente determinato un giusto e graduale inasprimento delle sanzioni in base alla
gravità dei comportamenti, fino a punire più severamente quei conducenti che
si pongono, volontariamente, alla guida in condizioni psicofisiche alterate dal-
l’assunzione di stupefacenti o per lo stato di ebbrezza alcolica, attentando alla
vita altrui. La direzione intrapresa dal legislatore appare coerente e maggior-
mente coscienziosa del rispetto della vita umana, benché la normativa abbia
ancora qualche margine interpretativo da uniformare al fine di una più efficace
applicabilità della stessa, lasciando alla Suprema Corte l’onere di esprimere
l’orientamento più corretto.
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