Page 85 - Layout 2
P. 85

L’OMICIDIO STRADALE



                     Inoltre, benché nell’elenco dei prelievi coattivi indicati dall’art. 224-bis non
               sia esplicitamente inserito quello ematico, la generica allocuzione “accertamenti
               medici”, consente di ampliare la gamma escludendo la tassatività di quelli espli-
               citamente indicati nel testo della medesima norma (capelli, peli e mucosa). I fau-
               tori di tale tesi sottolineano che l’eventuale decisione del pubblico ministero di
               non effettuare l’esecuzione coattiva del prelievo ematico per via di una interpre-
               tazione restrittiva, impedirebbe di fatto di accertare lo stato di ebbrezza o di stu-
               pefazione del conducente che abbia causato la morte di una o più persone o
               lesioni di particolare severità. È fondamentale per gli operatori di polizia giudi-
               ziaria confrontarsi con il sostituto procuratore di turno, per verificare la possi-
               bilità di avvalersene o, in caso di disaccordo, farsi indicare la procedura da adot-
               tare per una più efficace applicazione della normativa vigente.
                     Pertanto, quando la Polizia Giudiziaria si trova di fronte al rifiuto dell’in-
               dagato di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici o tossicologici e si rende
               necessario procedere al prelievo ematico (o altra tipologia di prelievo biologico)
               coattivo, poiché indispensabile ai fini della prova dell’aggravante del reato, deve
               avvisare immediatamente il Sostituto Procuratore di turno. A quel punto, se il
               magistrato acconsente, gli ufficiali di Polizia giudiziaria conducono l’interessato
               al più vicino ospedale (art. 359-bis, comma 3-bis), ove viene conferito all’opera-
               tore sanitario l’incarico di Ausiliario di polizia giudiziaria, producendo la richie-
               sta di prelievo biologico, il cui esito consentirà di qualificare correttamente il
               reato commesso.


               6.  Conclusioni
                     In definitiva, la necessità di tutelare il bene giuridico del diritto alla vita e
               alla incolumità personale ha spinto il legislatore a introdurre specifiche norma-
               tive,  rendendole  più  severe  ed  efficaci  per  sensibilizzare  i  trasgressori  e  per
               porre un freno a condotte di guida particolarmente spregiudicate. È stato final-
               mente determinato un giusto e graduale inasprimento delle sanzioni in base alla
               gravità dei comportamenti, fino a punire più severamente quei conducenti che
               si pongono, volontariamente, alla guida in condizioni psicofisiche alterate dal-
               l’assunzione di stupefacenti o per lo stato di ebbrezza alcolica, attentando alla
               vita altrui. La direzione intrapresa dal legislatore appare coerente e maggior-
               mente coscienziosa del rispetto della vita umana, benché la normativa abbia
               ancora qualche margine interpretativo da uniformare al fine di una più efficace
               applicabilità  della  stessa,  lasciando  alla  Suprema  Corte  l’onere  di  esprimere
               l’orientamento più corretto.


                                                                                         83
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90