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DOTTRINA



                  La  legge  n.  41/2016  ha  modificato  questo  articolo,  introducendo  il
             comma 3-bis, che prevede, nei casi di urgenza per i reati di omicidio stradale e
             lesioni stradali, la possibilità per il pubblico ministero di autorizzare anche oral-
             mente la polizia giudiziaria intervenuta sul sinistro ad eseguire coattivamente il
             “necessario  prelievo”,  a  cui  farà  seguito  la  successiva  conferma  scritta.  La
             norma di riferimento, però, non cita esplicitamente il prelievo ematico, benché
             sia considerato più affidabile per accertare sia l’effettivo tasso alcolemico sia
             l’attualità d’uso dello stupefacente.
                  L’art. 359-bis stabilisce, infatti, che il decreto motivato del pubblico mini-
             stero deve contenere gli elementi indicati nel comma 2 dell’articolo 224-bis, cioè
             “l’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento”, che sono poi meglio
             esplicitati nel comma 1 del medesimo articolo: “il prelievo di capelli, di peli o di
             mucosa del cavo orale (…) o accertamenti medici”, senza tuttavia chiarire quali
             siano questi ultimi.
                  Circa la possibilità di interpretare a favore del prelievo ematico coattivo le
             espressioni “accertamenti medici” (indicata nell’art. 224-bis) e “necessario prelie-
             vo o accertamento” (indicata nell’art. 359-bis, comma 3-bis), vi è discordanza in
             dottrina: alcuni considerano tassativo l’elenco dei prelievi previsti dall’art. 224-bis,
             comma 1, escludendo pertanto quelli ematici , in virtù delle prescrizioni del-
                                                         (5)
             l’art.  13  della  Costituzione,  che  impone  l’espressa  previsione  normativa  per
             tutte le forme di restrizione della libertà personale; altri interpretano in modo
             più estensivo la norma, in modo da tutelare l’applicabilità della nuova legislazio-
             ne sull’omicidio stradale.
                  Secondo questi ultimi, la legge n. 41/2016 ha introdotto un tipo di prelie-
             vo coattivo speciale, da applicare allorquando ricorra il presupposto del “grave
             o irreparabile pregiudizio alle indagini”. Secondo le Procure  che seguono tale
                                                                      (6)
             interpretazione, qualora non fosse ammissibile il prelievo coattivo del sangue,
             non si potrebbe pervenire alla prova dell’omicidio colposo stradale aggravato
             dall’uso di sostanze stupefacenti o dallo stato di ebbrezza e, pertanto, sarebbe
             impossibile applicare la nuova disciplina nel caso in cui il conducente rifiuti di
             collaborare.
                  A sostegno della tesi, infatti si sottolinea che la giurisprudenza consolidata
             della Corte Costituzionale ha statuito che il prelievo ematico rientra tra i limiti
             imposti dal rispetto della persona umana, poiché non lede la dignità della per-
             sona e non ne mette in pericolo la vita e la salute .
                                                            (7)
             (5)   Ad esempio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e quella di Trento.
             (6)   Ad esempio le Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, Genova, Torino.
             (7)   Corte Cost. 24 marzo 1986, n. 54; Corte Cost. 12 giugno 1996, n. 194.

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