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DOTTRINA
La legge n. 41/2016 ha modificato questo articolo, introducendo il
comma 3-bis, che prevede, nei casi di urgenza per i reati di omicidio stradale e
lesioni stradali, la possibilità per il pubblico ministero di autorizzare anche oral-
mente la polizia giudiziaria intervenuta sul sinistro ad eseguire coattivamente il
“necessario prelievo”, a cui farà seguito la successiva conferma scritta. La
norma di riferimento, però, non cita esplicitamente il prelievo ematico, benché
sia considerato più affidabile per accertare sia l’effettivo tasso alcolemico sia
l’attualità d’uso dello stupefacente.
L’art. 359-bis stabilisce, infatti, che il decreto motivato del pubblico mini-
stero deve contenere gli elementi indicati nel comma 2 dell’articolo 224-bis, cioè
“l’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento”, che sono poi meglio
esplicitati nel comma 1 del medesimo articolo: “il prelievo di capelli, di peli o di
mucosa del cavo orale (…) o accertamenti medici”, senza tuttavia chiarire quali
siano questi ultimi.
Circa la possibilità di interpretare a favore del prelievo ematico coattivo le
espressioni “accertamenti medici” (indicata nell’art. 224-bis) e “necessario prelie-
vo o accertamento” (indicata nell’art. 359-bis, comma 3-bis), vi è discordanza in
dottrina: alcuni considerano tassativo l’elenco dei prelievi previsti dall’art. 224-bis,
comma 1, escludendo pertanto quelli ematici , in virtù delle prescrizioni del-
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l’art. 13 della Costituzione, che impone l’espressa previsione normativa per
tutte le forme di restrizione della libertà personale; altri interpretano in modo
più estensivo la norma, in modo da tutelare l’applicabilità della nuova legislazio-
ne sull’omicidio stradale.
Secondo questi ultimi, la legge n. 41/2016 ha introdotto un tipo di prelie-
vo coattivo speciale, da applicare allorquando ricorra il presupposto del “grave
o irreparabile pregiudizio alle indagini”. Secondo le Procure che seguono tale
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interpretazione, qualora non fosse ammissibile il prelievo coattivo del sangue,
non si potrebbe pervenire alla prova dell’omicidio colposo stradale aggravato
dall’uso di sostanze stupefacenti o dallo stato di ebbrezza e, pertanto, sarebbe
impossibile applicare la nuova disciplina nel caso in cui il conducente rifiuti di
collaborare.
A sostegno della tesi, infatti si sottolinea che la giurisprudenza consolidata
della Corte Costituzionale ha statuito che il prelievo ematico rientra tra i limiti
imposti dal rispetto della persona umana, poiché non lede la dignità della per-
sona e non ne mette in pericolo la vita e la salute .
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(5) Ad esempio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e quella di Trento.
(6) Ad esempio le Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, Genova, Torino.
(7) Corte Cost. 24 marzo 1986, n. 54; Corte Cost. 12 giugno 1996, n. 194.
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