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L’OMICIDIO STRADALE



                     Impiegando l’attenuante prevista dal comma 7 dell’art. 589-bis c.p., la pena
               prevista dall’art. 589-bis, comma 1, (da due a sette anni) si riduce fino al minimo
               di un anno di reclusione, nel caso in cui il concorso di colpa della parte offesa
               sia considerata un’attenuante prevalente. Applicando, invece, prima l’aggravante
               dell’ebbrezza di cui al secondo comma (pena da otto a dodici anni di reclusione)
               e poi la diminuente data dall’attenuante del concorso di colpe, la pena minima
               da applicare sarebbe di quattro anni di reclusione.
                     Pertanto, qualora non si applicasse il divieto di bilanciamento delle circo-
               stanze e il giudice potesse ritenere prevalente la circostanza attenuante, si avreb-
               be la diminuzione fino alla metà sulla pena prevista per il delitto “base”.
                     Impedire  al  giudice  di  attribuire  prevalenza  alle  attenuanti  rispetto  alle
               aggravanti, provoca un aumento sproporzionato della pena, anche se la percen-
               tuale di colpa dell’imputato è piccola.
                     Tale divieto di bilanciamento delle circostanze del reato, fa sì che l’omici-
               dio stradale aggravato ad esempio dalla guida in stato di ebbrezza (art. 589-bis,
               comma 2, c.p.) sarebbe punito in misura sproporzionata rispetto all’omicidio
               stradale non aggravato (cioè quello previsto dal comma 1 dell’art. 589-bis).
                     La Corte ha stabilito che tale questione di legittimità costituzionale non è
               fondata, poiché la legge n. 41 del 2016, trova la sua ratio in un più severo con-
               trasto delle condotte gravi da parte di chi guida veicoli a motore, mettendo
               maggiormente a rischio la vita delle persone. La Corte ha ritenuto corretto tale
               inasprimento delle sanzioni, nel pieno rispetto dell’esercizio della discrezionali-
               tà del legislatore perché le sanzioni sono proporzionate alle violazioni commes-
               se . Sono sottoposte al giudizio di legittimità costituzionale solo le scelte pale-
                 (2)
               semente arbitrarie del legislatore, quando invece è necessario proteggere i beni
               costituzionalmente tutelati, come il diritto fondamentale alla vita e all’integrità
               fisica, il legislatore può stabilire regole diverse, come nel caso dell’art. 590-quater,
               determinando che le attenuanti possano essere applicate solo dopo che siano
               state calcolate le aggravanti speciali di pena.
                     Il secondo punto su cui si è poi espressa la Suprema Corte, è quello rela-
               tivo all’articolo 222 del C.d.S. modificato dalla legge n. 41/2016, dichiarandone
               l’illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede l’automatica revoca della
               patente di guida, indistintamente in tutti i casi di condanna per omicidio e lesio-
               ni stradali. La nuova normativa stabilisce che alla condanna, o all’applicazione
               del patteggiamento, per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gra-
               vissime consegue sempre la revoca della patente di guida, anche se sia stata con-
               cessa la sospensione condizionale della pena.

               (2)   Corte Costituzionale, sentenza n. 179 del 2017.

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