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DOTTRINA



                  La legge n. 41/2016 ha totalmente riformato il quadro normativo, intro-
             ducendo gli artt. 589-bis e 590-bis, che sono due fattispecie autonome di reato,
             per l’appunto rispettivamente omicidio colposo e lesioni personali gravi o gra-
             vissime commessi in violazione delle norme stradali (tra cui quella della guida
             in stato di ebbrezza). Di conseguenza anche la giurisprudenza di legittimità è
             cambiata, pronunciandosi a favore del reato complesso.
                  Nella sentenza del 2018, gli “ermellini” hanno accolto la richiesta e annul-
             lato la sentenza impugnata, motivando tale cambiamento di orientamento, nel
             rispetto del principio del ne bis in idem, che impedisce di addebitare all’imputato
             lo stesso fatto storico più volte. Infatti, tale principio è espresso dagli artt. 84 e
             15 del c.p. che definiscono il reato complesso e costituiscono l’essenza dei prin-
             cipi di specialità e di assorbimento, alla base del ne bis in idem.
                  Pertanto qualora si contesti all’imputato di essersi messo alla guida di un
             veicolo a motore in stato di ebbrezza dopo l’entrata in vigore della legge n. 41
             del 2016, e di avere provocato colposamente la morte di una o più persone
             (ovvero provocato lesioni gravi o gravissime), la condotta di guida in stato di
             ebbrezza alcolica perde la propria autonomia e viene assorbito in quello più
             grave  degli  artt.  589-bis e 590-bis  del  codice  penale,  essendone  circostanza
             aggravante, con conseguente applicazione della disciplina sul reato complesso
             ai sensi dell’art. 84.
                  L’implicazione diretta per la polizia giudiziaria consiste nella redazione di
             una comunicazione di notizia di reato all’Autorità Giudiziaria con rubricazione
             dell’art. 589-bis o 590-bis e non anche, quindi, degli artt. 186 o 187, C.d.S.


             4.  Come accertare l’ebbrezza o l’assunzione di stupefacenti
                  La verifica della guida in stato di ebbrezza si può effettuare con la sotto-
             posizione del conducente all’etilometro, strumento in uso alle Forze di polizia
             che, attraverso l’analisi dell’aria espirata contenuta nei polmoni, misura la con-
             centrazione nel corpo umano di alcool assunto con bevande contenenti etano-
             lo. L’aria espirata indica il valore della concentrazione alcolemica, espressa in
             grammi di alcool per litro di sangue. Lo strumento in questione, composto da
             un corpo macchina, un boccaglio e un display, si avvale di sensori che rilevano
             la  presenza  di  alcool,  soffiando  su  di  essi  attraverso  il  boccaglio  monouso.
             Poiché il dato fornito consente una misurazione valida ai fini probatori, lo stru-
             mento  adottato  dalle  Forze  di  polizia  è  omologato  dal  Ministero  delle
             Infrastrutture e dei Trasporti, ed è sottoposto periodicamente a “revisione” per
             la certificazione del corretto funzionamento.


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