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L’OMICIDIO STRADALE
Se il conducente rifiuta di sottoporsi alla prova etilometrica, l’unica moda-
lità che può consentire di quantificare il tasso alcolemico è costituita dalle analisi
ematiche. Qualora il conducente coinvolto in un sinistro stradale sia stato tra-
sportato presso un ospedale e qui sottoposto a prelievi ematici per ragioni sani-
tarie, questi potranno essere adoperati per finalità probatorie anche senza il suo
consenso , secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato.
(4)
Invece, per accertare se abbia guidato sotto l’influenza di sostanze stupe-
facenti non esiste uno strumento simile all’etilometro e si deve ricorrere, neces-
sariamente, al prelievo di urina, sangue o saliva, pur precisando che le informa-
zioni relative all’attualità dell’assunzione ed alla concentrazione dello stupefa-
cente, si possono avere solo attraverso il prelievo ematico.
5. I prelievi biologici coattivi a seguito di rifiuto del conducente di sot-
toporsi agli accertamenti
Prima della legge n. 41/2016, il conducente che non acconsentiva allo
svolgimento degli accertamenti, rispondeva del reato del rifiuto di sottoporsi
agli esami etilometrici e/o per l’uso di sostanze stupefacenti (come previsto
dagli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8) ma non poteva essere deferito per il
reato di omicidio colposo aggravato.
Pertanto, proprio per evitare che un fatto finalmente riconosciuto nella
sua complessa gravità, quale l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali
gravi e gravissime, potesse perdere efficacia penale con un semplice diniego ad
eseguire gli accertamenti, la legge n. 41 del 2016 ha modificato anche la disci-
plina sui prelievi biologici, prevista dagli artt. 224-bis e 359-bis del codice di pro-
cedura penale. Con la modifica del primo articolo è stata resa applicabile anche
ai reati oggetto di trattazione la regola secondo cui se è necessario «il prelievo
di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della deter-
minazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso
della persona da sottoporre all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, ne
dispone con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva, se essa risulta assoluta-
mente indispensabile per la prova dei fatti». L’art. 359-bis del codice di proce-
dura penale permette al pubblico ministero di richiedere al giudice per le inda-
gini preliminari l’emissione di un’ordinanza di prelievo coattivo oppure, qualora
dal ritardo possa derivare un grave e irreparabile pregiudizio alle indagini, lo
stesso pubblico ministero può emettere di iniziativa un decreto di prelievo coat-
tivo, chiedendone poi entro le quarantotto ore successive la convalida al GIP.
(4) V. Cass.; Sez. F, Sentenza n. 52877 del 25 agosto 2016.
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