Page 83 - Layout 2
P. 83

L’OMICIDIO STRADALE



                     Se il conducente rifiuta di sottoporsi alla prova etilometrica, l’unica moda-
               lità che può consentire di quantificare il tasso alcolemico è costituita dalle analisi
               ematiche. Qualora il conducente coinvolto in un sinistro stradale sia stato tra-
               sportato presso un ospedale e qui sottoposto a prelievi ematici per ragioni sani-
               tarie, questi potranno essere adoperati per finalità probatorie anche senza il suo
               consenso , secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato.
                        (4)
                     Invece, per accertare se abbia guidato sotto l’influenza di sostanze stupe-
               facenti non esiste uno strumento simile all’etilometro e si deve ricorrere, neces-
               sariamente, al prelievo di urina, sangue o saliva, pur precisando che le informa-
               zioni relative all’attualità dell’assunzione ed alla concentrazione dello stupefa-
               cente, si possono avere solo attraverso il prelievo ematico.


               5.  I prelievi biologici coattivi a seguito di rifiuto del conducente di sot-
                  toporsi agli accertamenti
                     Prima della legge n. 41/2016, il conducente che non acconsentiva allo
               svolgimento degli accertamenti, rispondeva del reato del rifiuto di sottoporsi
               agli esami etilometrici e/o per l’uso di sostanze stupefacenti (come previsto
               dagli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8) ma non poteva essere deferito per il
               reato di omicidio colposo aggravato.
                     Pertanto, proprio per evitare che un fatto finalmente riconosciuto nella
               sua complessa gravità, quale l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali
               gravi e gravissime, potesse perdere efficacia penale con un semplice diniego ad
               eseguire gli accertamenti, la legge n. 41 del 2016 ha modificato anche la disci-
               plina sui prelievi biologici, prevista dagli artt. 224-bis e 359-bis del codice di pro-
               cedura penale. Con la modifica del primo articolo è stata resa applicabile anche
               ai reati oggetto di trattazione la regola secondo cui se è necessario «il prelievo
               di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della deter-
               minazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso
               della persona da sottoporre all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, ne
               dispone con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva, se essa risulta assoluta-
               mente indispensabile per la prova dei fatti». L’art. 359-bis del codice di proce-
               dura penale permette al pubblico ministero di richiedere al giudice per le inda-
               gini preliminari l’emissione di un’ordinanza di prelievo coattivo oppure, qualora
               dal ritardo possa derivare un grave e irreparabile pregiudizio alle indagini, lo
               stesso pubblico ministero può emettere di iniziativa un decreto di prelievo coat-
               tivo, chiedendone poi entro le quarantotto ore successive la convalida al GIP.

               (4)   V. Cass.; Sez. F, Sentenza n. 52877 del 25 agosto 2016.

                                                                                         81
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88