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DOTTRINA
In particolare, la Corte Costituzionale, con la decisione n. 88 del 20 feb-
braio 2019, da un lato ha statuito la legittimità costituzionale dell’inasprimento
delle sanzioni, nella parte prevista dall’art. 590-quater c.p., laddove vieta di con-
siderare prevalenti ed equivalenti le circostanze attenuanti rispetto a quelle
aggravanti e, dall’altro, ha determinato l’illegittimità dell’articolo 222 del C.d.S.
(come modificato dalla legge n. 41/2016), nella parte in cui prevede la revoca
automatica della patente di guida indistintamente per tutti i casi di condanna per
omicidio e lesioni stradali.
Per quanto riguarda il primo punto, la nuova normativa ha superato il
vaglio di costituzionalità con riferimento al divieto, per il giudice, di considerare
prevalente o equivalente la circostanza attenuante ad effetto speciale della
“responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che determina la diminuzione
della pena fino alla metà), rispetto alle aggravanti ad effetto speciale (tutte quelle
indicate dal comma 2 in poi dell’art. 589-bis). La questione di legittimità è stata
sollevata da un Giudice dell’udienza preliminare nel 2017, nel caso di un impu-
tato rinviato a giudizio poiché, mentre era alla guida in stato di ebbrezza, aveva
tamponato un veicolo e provocato la morte di un passeggero di quel mezzo,
nonché ferito un altro trasportato e il guidatore dello stesso. Nel caso di specie
emergevano responsabilità concorrenti con quelle dell’imputato, poiché il gui-
datore del mezzo tamponato era risultato essere sotto l’effetto di sostanze stu-
pefacenti e, quindi, il suo stato fisico poteva aver contribuito al sinistro. Inoltre
il trasportato, deceduto, non indossava la cintura di sicurezza e l’illuminazione
pubblica lungo il tratto di strada su cui era avvenuto il sinistro non funzionava.
Tali concause del sinistro determinerebbero l’applicazione dell’attenuante
prevista dall’art. 589-bis, comma 7, con conseguente diminuzione della pena
fino alla metà. Tuttavia, la diminuzione può essere applicata sulla pena determi-
nata dopo che sia stata calcolata la circostanza aggravante della guida in stato di
ebbrezza nonché l’aggravante della morte di una persona più le lesioni ad altre
persone, poiché l’art. 590-quater c.p. impedisce di bilanciare le circostanze
aggravanti con quelle attenuanti. Di conseguenza, il giudice deve applicare
prima l’aumento di pena previsto dalle aggravanti e, soltanto dopo, la diminu-
zione di pena prevista dall’attenuante del concorso di colpe.
A parere del ricorrente, l’art. 590-quater c.p. introduce, per i reati di omici-
dio stradale e lesioni stradali aggravati, una deroga alla disciplina generale del-
l’applicazione degli aumenti e delle diminuzioni di pena prevista dagli artt. 63
c.p. e seguenti, ed è stata attuata una limitazione della discrezionalità del giudice
nel valutare gli aumenti e le diminuzioni di pena, trasmodando nella manifesta
irragionevolezza.
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