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DOTTRINA



             1.  Normativa di riferimento
                  La legge 23 marzo 2016, n. 41 ha introdotto l’art. 589-bis c.p., prevedendo
             l’ipotesi di omicidio colposo stradale, con riferimento ad alcune tipologie di
             comportamenti scorretti alla guida. Tale reato costituisce una fattispecie auto-
             noma e non un’ipotesi aggravata del reato di omicidio colposo .
                                                                         (1)
                  La casistica delle violazioni al C.d.S alla base del reato di omicidio stradale
             si può riassumere nelle seguenti tre ipotesi, enucleate nei commi del citato arti-
             colo, per ognuna delle quali è prevista una diversa sanzione ed un diverso regi-
             me processuale:
                  a)violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
                  b)guida in stato di ebbrezza grave o sotto gli effetti di stupefacenti;
                  c)guida in stato di ebbrezza superiore agli 0.8 gr/l o condotte di guida
             pericolosa.
                  La prima ipotesi, indicata nel primo comma dell’art. 589-bis, individua la
             violazione “base”, mentre le altre due ipotesi specificate dal secondo comma in
             poi, contemplano le aggravanti e prevedono pene più severe.
                  Con l’ipotesi a), viene punito chiunque provochi la morte di una persona
             in violazione di una delle norme del codice della strada e la pena prevista è della
             reclusione da due a sette anni. È consentita, pertanto, la possibilità di procedere
             all’arresto facoltativo in flagranza di reato e al fermo di indiziato di delitto ed è
             prevista  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  revoca  della  patente  di
             guida.
                  L’ipotesi b), omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza
             grave o sotto l’effetto di stupefacenti, prevede la pena della reclusione da otto
             a dodici anni per:
                  ➢ il conducente con livelli di alcool nel sangue superiori a 1,5 gr/l;
                  ➢ i conducenti professionali in particolare coloro che esercitano profes-
             sionalmente il trasporto di persone (autobus o taxi), coloro che trasportano
             professionalmente  cose  per  conto  di  terzi  e  coloro  che  guidano  veicoli  con
             massa superiore a 3,5 tonnellate o trainanti rimorchio o autobus superiori a
             nove posti anche non in servizio pubblico di linea o noleggio, i cui limiti di
             ebbrezza superano gli 0,8 gr/l;
                  ➢ chi guida sotto l’effetto di stupefacenti.
                  Nell’ipotesi b), inoltre, per effetto di una modifica dell’art 380 c.p.p. (ove
             è stata introdotta la lett. m-quater), viene espressamente previsto l’arresto obbli-
             gatorio  in  flagranza.  Naturalmente  è  previsto  anche  il  fermo  di  indiziato  di
             delitto.
             (1)  Cass. IV, 1° marzo 2017 - 14 giugno 2017, n. 29721, VENNI.

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