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DOTTRINA
1. Normativa di riferimento
La legge 23 marzo 2016, n. 41 ha introdotto l’art. 589-bis c.p., prevedendo
l’ipotesi di omicidio colposo stradale, con riferimento ad alcune tipologie di
comportamenti scorretti alla guida. Tale reato costituisce una fattispecie auto-
noma e non un’ipotesi aggravata del reato di omicidio colposo .
(1)
La casistica delle violazioni al C.d.S alla base del reato di omicidio stradale
si può riassumere nelle seguenti tre ipotesi, enucleate nei commi del citato arti-
colo, per ognuna delle quali è prevista una diversa sanzione ed un diverso regi-
me processuale:
a)violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
b)guida in stato di ebbrezza grave o sotto gli effetti di stupefacenti;
c)guida in stato di ebbrezza superiore agli 0.8 gr/l o condotte di guida
pericolosa.
La prima ipotesi, indicata nel primo comma dell’art. 589-bis, individua la
violazione “base”, mentre le altre due ipotesi specificate dal secondo comma in
poi, contemplano le aggravanti e prevedono pene più severe.
Con l’ipotesi a), viene punito chiunque provochi la morte di una persona
in violazione di una delle norme del codice della strada e la pena prevista è della
reclusione da due a sette anni. È consentita, pertanto, la possibilità di procedere
all’arresto facoltativo in flagranza di reato e al fermo di indiziato di delitto ed è
prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida.
L’ipotesi b), omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza
grave o sotto l’effetto di stupefacenti, prevede la pena della reclusione da otto
a dodici anni per:
➢ il conducente con livelli di alcool nel sangue superiori a 1,5 gr/l;
➢ i conducenti professionali in particolare coloro che esercitano profes-
sionalmente il trasporto di persone (autobus o taxi), coloro che trasportano
professionalmente cose per conto di terzi e coloro che guidano veicoli con
massa superiore a 3,5 tonnellate o trainanti rimorchio o autobus superiori a
nove posti anche non in servizio pubblico di linea o noleggio, i cui limiti di
ebbrezza superano gli 0,8 gr/l;
➢ chi guida sotto l’effetto di stupefacenti.
Nell’ipotesi b), inoltre, per effetto di una modifica dell’art 380 c.p.p. (ove
è stata introdotta la lett. m-quater), viene espressamente previsto l’arresto obbli-
gatorio in flagranza. Naturalmente è previsto anche il fermo di indiziato di
delitto.
(1) Cass. IV, 1° marzo 2017 - 14 giugno 2017, n. 29721, VENNI.
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