Page 80 - Layout 2
P. 80

DOTTRINA



                  Tuttavia, secondo i sostenitori dell’illegittimità costituzionale, la scelta del
             legislatore, in questo caso, travalicherebbe i limiti della ragionevolezza perché
             applica  indistintamente  la  medesima  sanzione  accessoria,  senza  tener  conto
             delle diverse sanzioni penali. L’art. 222, comma 2, C.d.S, non lascia al giudice la
             possibilità di graduare la sanzione accessoria alla gravità del danno e al concor-
             so di colpa della persona offesa.
                  Il legislatore, pertanto, pur avendo differenziato sul piano della sanzione
             penale le lesioni colpose e l’omicidio colposo stradale e pur avendo attribuito
             un diverso valore alle condotte aggravanti, non ha trasposto tale distinzione
             nell’art. 222 C.d.S., poiché ha applicato in modo uniforme la sanzione accesso-
             ria della revoca della patente di guida.
                  Va precisato che il comma 2 dell’art. 222, C.d.S., introdotto dalla legge 21
             febbraio 2006, prevedeva la sospensione della patente di guida in modo progres-
             sivo: in caso di lesioni lievi, la sospensione era da quindici giorni a tre mesi; se
             la lesione era grave o gravissima, la patente veniva sospesa fino a due anni; in
             caso  di  omicidio  colposo,  fino  a  quattro  anni.  Il  successivo  DL  n.  92/2008
             aveva, poi, introdotto la revoca della patente come sanzione accessoria in caso
             di omicidio colposo aggravato dallo stato di ebbrezza o dall’uso di stupefacenti.
                  La legge n. 41 del 2016 ha, invece, ulteriormente modificato l’art. 222 C.d.S.,
             prevedendo che in caso di condanna o di patteggiamento della pena per i reati
             di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, consegue
             sempre la revoca della patente di guida.
                  Pertanto, mentre la disciplina previgente era graduata, ora vi è un marcato
             inasprimento delle sanzioni accessorie.
                  La Corte Costituzionale ha determinato che l’automatismo della sanzione
             può attuarsi solo per le violazioni più gravi, sanzionate con pene rispettivamen-
             te più gravi, cioè: porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica oltre la soglia del
             tasso alcolemico prevista dal comma 2 e dal comma 3 dell’art. 589-bis e dell’art.
             590-bis, c.p., o sotto l’effetto di stupefacenti, poiché tale comportamento è peri-
             coloso per la vita e l’incolumità delle persone. Prevedere la medesima sanzione
             amministrativa nelle circostanze meno gravi, non rispetta i principi costituzio-
             nali di uguaglianza e proporzionalità. In definitiva i giudici costituzionali hanno
             riconosciuto legittima la revoca automatica della patente solo in caso di condan-
             na per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica
             per l’assunzione di droghe mentre nelle altre ipotesi di condanna per omicidio
             o lesioni stradali, hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il pote-
             re di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno
             grave sanzione della sospensione della patente.


             78
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85